Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17245 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lorenzi Marco,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Armando Baffioni

Venturi in Roma, via Ulpiano, n. 29;

– ricorrente –

contro

SECUR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

2051 in data 24 novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Armando Baffioni Venturi, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso: “conforme alla

relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 gennaio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La controversia ha ad oggetto il trasferimento di una servitù di passaggio in luogo diverso, ai sensi dell’art. 1068 cod. civ. Il Tribunale di Belluno, con sentenza 8 aprile 2005, n. 215, ha accolto la domanda proposta dalla s.r.l. Secur, titolare del fondo servente, nei confronti di C.G., proprietario del fondo dominante, ed ha trasferito la servitus vise a carico della corte mappale 250/8 dal sito attuale a quello indicato nello schema planimetrico B) allegato alla c.t.u.

Il primo giudice ha respinto l’eccezione di improcedibilità ex art. 705 cod. proc. civ. sollevata dal convenuto, rilevando che, non essendo stata contestata dalla Secur l’esistenza della servitù, non vi era pericolo di interferenza tra giudizio possessorio e giudizio petitorio.

Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto accertato che, a causa del mutamento dei luoghi e dell’uso dei fabbricati, nel tempo l’esercizio della servitù fosse divenuto più gravoso per la società.

Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che, con sentenza n. 2051 depositata il 24 novembre 2009, ha respinto il gravame del C.. In particolare, per quanto qui rileva, la Corte del merito ha ritenuto che il giudizio per il trasferimento della servitù in luogo diverso non è di natura petitoria in relazione al possesso vantato dal C., ma ha ad oggetto lo spostamento di una servitù esistente e non contestata dalla società Secur.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 aprile 2010, sulla base di dieci motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

E’ preliminare in ordine logico l’esame del quinto motivo, con cui il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 705 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato l’improponibilità della domanda proposta dalla società Secur in pendenza del giudizio possessorio promosso da esso C.. Il richiesto trasferimento della servitù di passaggio su area marginale del piazzale corrisponderebbe alla situazione di fatto indebitamente creata nel 1997 dalla medesima società. “Il principale percorso alternativo asseritamente offerto dall’appellata è proprio quello oggetto del procedimento possessorio pendente tra le parti”: per esso la società Secur avrebbe “cercato di ottenere legittimazione mediante la presentazione della presente controversia”. Il motivo è fondato.

L’azione per lo spostamento del luogo di esercizio della servitù ha natura petitoria, come questa Corte ha già riconosciuto con la sentenza della 2^ Sezione 12 gennaio 1976, n. 68: pertanto, il convenuto nel giudizio possessorio di spoglio della servitù di passaggio non può proporre autonoma domanda ex art. 1068 cod. civ. finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

L’accoglimento del quinto mezzo determina l’assorbimento dell’esame delle altre censure.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. Civ., per esservi accolto, limitatamente al quinto motivo, con assorbimento delle altre censure”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con riguardo al quinto motivo, assorbiti gli altri mezzi;

che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perchè la causa non poteva essere proposta;

che le spese di tutti e tre i gradi di giudizio, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa, la sentenza impugnata senza rinvio e condanna, la s.r.l. SECUR al rimborso delle spese processuali sostenute dal C., che liquida: per il primo grado, in Euro 2.500,00, di cui Euro 400,00 per esborsi; per il grado di appello, in Euro 3.000,00, di cui Euro 300,00 per esborsi; per il giudizio di cassazione, in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari; oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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