Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17244 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. II, 22/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4628/2004 proposto da:

R.G. deceduto nelle more, RO.RA.GU.,

N.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo STUDIO PLACIDI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO STADIUM, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio

dell’avvocato ARIETA’ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato

TRISORIO LIUZZI Giuseppe;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BARI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 8270/2004 proposto da:

COMUNE BARI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato

CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VERNA RENATO,

LANZA ROSSANA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO STADIUM, R.G. deceduto;

– intimati –

avverso il provvedimento ordinanza n. 8/03 del TRIBUNALE di BARI,

depositata il 12/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato CIOCIOLA Roberta, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LANZA Rossana, difensore del resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 814 c.p.c., gli avvocati R.G., Ro.Ra.Gu. e N.M.G. – rispettivamente presidente, componente e segretaria del collegio arbitrale costituito per la risoluzione della controversia tra il Consorzio Stadium e il Comune di Bari – chiedevano al presidente del tribunale di Bari di liquidare in via giudiziale i compensi arbitrali loro spettanti.

Il ricorso – non proposto da uno dei componenti il collegio arbitrale – veniva notificato solo al Consorzio Stadium deducendo i ricorrenti che questi si era in precedenza obbligato ad addossarsi in proprio le spese di funzionamento del collegio arbitrale.

Il Consorzio Stadium, costituitosi, sollevava numerose eccezioni di rito e di merito chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bari.

All’udienza di comparizione veniva disposta la chiamata in causa del Comune di Bari il quale si costituiva chiedendo la pronuncia di inammissibilità o il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Con ordinanza 12/11/2993 il presidente del tribunale di Bari liquidava in Euro 18.592,45 il compenso in favore dell’avvocato R., in Euro 13.944,34 il compenso in favore dell’avvocato Ro. e in Euro 3.615,20 il compenso in favore dell’avvocato N., oltre accessori, ponendone il pagamento in via solidale al Consorzio ed al Comune. Il presidente del tribunale osservava: che la controversia, del valore di L. 26.550.739.726. non aveva dato luogo ad una decisione di merito avendo le parti concordemente deciso, dopo la costituzione del collegio e dopo due udienze, di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria; che comunque gli arbitri avevano studiato gli atti pur dichiarando l’improcedibilità della domanda arbitrale; che, in assenza di una decisione nel merito, il compenso per l’intero collegio andava liquidato in via equitativa in L. 90 milioni tenendo presenti le tariffe vigenti a momento della costituzione del collegio arbitrale e che prevedevano in relazione a petitum un compenso minimo di L. 139 milioni con riferimento ad un lodo definito nel merito.

La cassazione della ordinanza del presidente del tribunale di Bari è stata chiesta dagli avvocati R., Ro. e N. con ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Il Consorzio Stadium e il Comune di Bari hanno resistito con separati controricorsi. Il Comune di Bari ha anche proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

I detti ricorsi vanno dichiarati inammissibili in applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese (sentenza 3/7/2009 n. 15586).

La novità della questione e l’esito del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA