Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17244 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10876-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIRST POINT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PERRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MARINI,

DONATELLI SAMUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate di Taranto recuperava dalla società “First Point s.r.l.” il credito di imposta, L. n. 388 del 2000, ex art. 8 con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004, in quanto l’investimento agevolato riguardava beni che, dopo l’acquisto, erano stati attribuiti in locazione o in godimento ad altre Società, i quali risultavano in parte privi del requisito della novità prescritto dalla norma anzidetta, per poter fruire dell’agevolazione. L’atto veniva impugnato dalla società contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava il gravame, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società First Point, S.r.l., che ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con i motivi di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, commi 1 e 2 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″. L’Agenzia delle Entrate deduce che i giudici di appello hanno interpretato non correttamente la L. n. 388 del 2000, art. 8 con riferimento al requisito della “novità” dei beni oggetto dell’investimento agevolabile. Nella specie, i due beni, tra quelli per i quali la società contribuente ha chiesto l’agevolazione, la nave cisterna denominata “(OMISSIS)” e l’immobile sito in (OMISSIS), non potevano essere qualificati “beni nuovi” alla stregua della norma agevolatrice.

Deduce, altresì, un vizio di omessa motivazione, in quanto la CTR a fronte di una specifica doglianza espressa dall’Ufficio nell’atto di appello, avrebbe mancato di esplicitare il percorso logico motivazionale e, quindi, le ragioni giuridiche che hanno portato a ritenere sussistente il presupposto della “novità”, con riferimento ad entrambi i beni per i quali è stata richiesta l’agevolazione.

Argomenta che il giudice di appello ha ritenuto provato in giudizio il requisito della novità della nave cisterna sulla base di una mera relazione tecnica di stima, prodotta nel giudizio di primo grado, non asseverata, dalla quale non risultava che i lavori eseguiti avessero richiesto un investimento superiore al prezzo di acquisto del bene. Illustra, inoltre, un vizio di omessa motivazione con riferimento alla sussistenza del requisito della “novità” anche in relazione all’immobile sito in (OMISSIS), in quanto in nessun punto della motivazione della sentenza impugnata è dato riconoscere un esplicito pronunciamento in ordine a tale questione.

2. I motivi del ricorso, per connessione logica, in quanto inerenti alla medesima questione di diritto, vanno trattati congiuntamente.

2.1. Il primo motivo è fondato.

Per “nuovi investimenti”, secondo l’art. 8 cit., comma 2 si intendono le acquisizioni di “beni strumentali nuovi”.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 1165 del 2010) che la “ratio” di tale disposizione, come di altre prevedenti benefici collegati al requisito della “novità” di interventi in determinate aree, il cui sviluppo si intende promuovere, è di incentivare nei detti territori le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico, con la conseguenza che la “novità” del bene strumentale acquisito va letta in chiave economica piuttosto che in termini esclusivamente materiali: sicchè, nel caso in cui esso si colleghi alla trasformazione di una struttura produttiva preesistente (nella specie, una nave di carico realizzata nel 1946), la sua ricorrenza va accertata con riguardo al coacervo di parametri che, in mancanza di tipizzazione contenuta nel testo normativo, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla “nozione di azienda”, aggiungendo che il suddetto requisito può ritenersi in presenza di una rilevante trasformazione di una impresa produttiva preesistente, tale da incidere così significativamente sui livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all’avvio di una attività produttiva “del tutto nuova” (Cass. n. 19510 del 2004), e che il beneficio non trova applicazione nelle ipotesi di semplice rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, a meno che l’innovazione o la trasformazione siano talmente pregnanti da poter essere equiparati ad “un nuovo” stabilimento industriale (Cass. n. 5292 del 2004, Cass. n. 22236 del 2015).

2.2. La CTR non ha fatto buon governo dei suindicato principio di diritto, deducendo il requisito della novità della nave, denominata “(OMISSIS)”, sulla base della semplice realizzazione di lavori di ammodernamento e ristrutturazione, senza che si sia dato atto che da ciò è conseguita la creazione di una “nuova realtà aziendale” mediante impiego di risorse che hanno dato luogo ad una rilevante trasformazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le spese sostenute per ammodernare l’impianto elettrico, come anche quelle di sostituzione di parti ammalorate del bene (nella specie, motore, doppio fondo, cielo ecc. della nave di carico in esame), non conferiscono di per sè al bene il carattere di “novità” come richiesto dall’art. 8, comma 2 cit., essendo di per sè un siffatto intervento riferibile certamente all’utilizzo durevole all’attività d’impresa, ma non necessariamente espressione di una scelta imprenditoriale diretta a realizzare nuovi investimenti nel significato predetto (Cass. n. 9542 del 2013), nel senso di modifiche strutturali tali da determinare la creazione di una nuova realtà aziendale.

3. E’ fondato anche il secondo motivo di censura, ravvisandosi nella sentenza impugnata la dedotta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del requisito della “novità” con riferimento all’immobile sito in (OMISSIS), di cui non si fa nella pronuncia alcun specifico riferimento. Il giudice di appello non ha in alcun modo specificato il criterio di lettura dei dati acquisiti al processo, sicchè la sentenza appare sul punto non immune da vizi logici, non essendo indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento.

4. Per quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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