Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17244 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. di Lonardo Virgilio,

elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana, n. 1400, presso lo

studio legale Reggio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Melfi in data 31

marzo 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

presente il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 gennaio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “L’Avv. P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Melfi in data 31 marzo 2010, con cui, in parziale accoglimento dell’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dalla stessa presentata, è stato liquidato in favore della medesima l’importo di Euro 218,25, oltre accessori, per la difesa dell’imputato B.A.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Il ricorso è stato proposto indicando come unica parte destinataria dello stesso il Ministro della giustizia, in persona del Ministro in carica.

Esso è stato però notificato, su richiesta del difensore della ricorrente, (soltanto) alla Procura della Repubblica di Melfi.

Di qui l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio secondo cui qualora il ricorso contenga l’indicazione espressa della parte contro la quale è proposto, ma non sia stato ad essa notificato, il ricorso è inammissibile, in quanto non è possibile ordinare il rinnovo della notificazione, che suppone una notificazione eseguita in modo invalido e non una notificazione mancante (Cass., Sez. 3^, 26 giugno 2006, n. 14707). In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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