Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17244 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17244 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 8422-2008 proposto da:
ASER SRL in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
BNL SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.
MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI
LIVIA, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 12/07/2013

all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA giusta delega in
calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 194/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/11/2007;

udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ESCALAR
delega Avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

8922-08

Svolgimento del processo
Nel mese di novembre 2004 la Aser s.p.a., agendo in
asserita qualità di concessionaria per la gestione delle
entrate del comune di Pomezia, notificava un avviso di
accertamento alla Banca nazionale del lavoro s.p.a., ai

fini della Tarsu per gli anni dal 2001 al 2004 compresi,
rettificando la superficie imponibile di un immobile posto
in Pomezia, via Campo Ascolano n. 33, oggetto di denuncia
presentata con effetto dall’anno 1981.
La banca impugnava l’avviso dinanzi alla commissione
tributaria provinciale di Roma e, tra le molteplici
contestazioni, eccepiva la mancanza di legittimazione di
Aser in difetto di apposita delega a essa conferita dal
comune di Pomezia per l’esercizio dei poteri accertativi
in questione.
L’eccezione era disattesa dalla commissione adita, la
quale accoglieva il ricorso della contribuente nei limiti
della distinta questione afferente l’illegittimità delle
sanzioni irrogate.
La commissione tributaria regionale del Lazio, con
sentenza depositata il 7-11-2007, ha riformato la
decisione di primo grado, in accoglimento dell’appello
proposto dalla Bnl in relazione al capo col quale era
stata disattesa l’eccezione preliminare.
Ha motivato affermando che Aser non aveva dimostrato di
essere concessionaria del servizio di accertamento e di

1

riscossione della Tarsu, sicché l’avviso di accertamento
dovevasi ritenere emesso da un soggetto privo di potere.
Aser s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando
due motivi.
Si è costituita con controricorso Bnp Paribas s.a.,
società anonima di diritto francese, in qualità di

incorporante la Bnl.
Il comune di Pomezia ha depositato una comparsa di
intervento nel giudizio di cassazione.
La Bnp Paribas ha infine depositato una memoria.
Motivi della decisione
I. – La costituzione del comune di Pomezia, avvenuta il 65-2013 mediante deposito di un atto di asserito
“intervento adesivo” notificato in data 22-4-2013,
irrituale e tardiva.
Devesi precisare che risulta dall’impugnata sentenza che
il comune era stato evocato nel giudizio di merito,
sebbene non essendosi ivi costituito.
Trattasi quindi non già dell’ intervento di un terzo, come
indicato nella comparsa (un tale tipo di intervento
sarebbe

d’altronde

inammissibile

nel

giudizio

di

cassazione: v. Sez. 5″ n. 12448-04; n. 3573-09; n. 679609), sebbene della costituzione di un soggetto che
rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito.
La costituzione di parte, nel giudizio di cassazione,
supponeva pertanto un controricorso,

soggetto alla

disciplina – e ai termini – di cui all’art. 370 c.p.c.

2

- La ricorrente Aser deduce, col primo mezzo, la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 57, 1 ° co.,
del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 c.p.c.
Nel quesito di diritto, che conclude l’esposizione del
motivo, chiede di dire “se nel processo tributario trovi
piena espansione il divieto di ius novorum e, in caso

affermativo, se l’esame di una domanda nuova sia causa di
nullità della sentenza d’appello”.
III. – Il primo motivo è inammissibile per l’astrattezza
del quesito di diritto.
L’art.

c.p.c.

366-bis

imponeva alla ricorrente di

formulare il quesito in guisa tale da non presentarlo come
mero interrogativo giuridico sganciato dalla vicenda
oggetto di causa (v. ex multis sez. un. n. 26020-08).
Conformemente alla funzione di chiusura del corrispondente
motivo, il quesito doveva in particolare dar conto seppure in sintesi – della critica mossa alla decisione
impugnata,

onde

consentirne

l’apprezzamento

di

conclusività.
IV.

– Col secondo mezzo, la ricorrente deduce la

violazione e la falsa applicazione dell’art. 521, 1 ° e 50
co., del d. lgs. n. 446 del 1997, ponendo il quesito “se,
nel caso in cui la gestione dei servizio di accertamento,
liquidazione riscossione delle entrate di un ente locale
sia affidata

ad una società mista a capitale pubblico

prevalente, spetti alla società appositamente costituita
dalla amministrazione di riferimento la legittimazione ad
emettere gli atti di gestione”.

3

eSENTEDAREGISTRAZIONF.
Ai SF,Nsi
N.

V. – Il secondo motivo è inammissibile perché, oltre che
parimenti astratto, non è aderente alla

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza, la quale ha rilevato che Aser non
aveva adempiuto all’onere della prova circa il fatto di
essere affidataria in concessione del servizio di cui
trattasi.

Spese processuali alla soccombenza nei limiti del rapporto
tra l’impugnante e l’intimata. Le spese di (tardiva)
costituzione del comune di Pomezia restano a suo carico.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali sostenute dalla banca, che liquida in
euro 18.200,00, di cui euro 18.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Consequenziale è il rigetto del ricorso.

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