Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17243 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. II, 22/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7714/2005 proposto da:

ISKCON ROMA CONGREGAZIONI COSCIENZA KRISHNA, in persona del

Presidente B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato RACIOPPA Sergio, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI COSCIENZA KRISHNA, in persona

del legale rappresentante pro tempore Signor B.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato SASSANI Bruno Nicola, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 557/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato SASSANI Bruno Nicola, difensore del resistente che

ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorse.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 12.11.1999 l’Associazione I.S.K.O.N. Roma – Congregazione per la Coscienza di Krishna, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Roma, la Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, e premesso che in forza di una falsa Delib. assembleare 11 dicembre 1996, era stato concesso all’allora presidente G.A. l’apparente mandato di procedere alla donazione della quota di partecipazione del 99% della società Bhumi srl alla costituenda confederazione convenuta; e premesso altresì che con rogito in data (OMISSIS) lo stesso G., nella qualità di cui sopra, procedeva alla stipula della suddetta donazione in favore della Confederazione stessa; tutto ciò premesso, chiedeva che il giudice adito dichiarasse l’inesistenza e/o inefficacia o invalidità del predetto negozio o in subordine che dichiarasse ed accertasse in applicazione dell’art. 786 c.p.c., la sopravvenuta inefficacia dell’indicata donazione.

Precisava peraltro di avere convenuto in separato giudizio, avanti al Tribunale di Viterbo il menzionato G. per sentire dichiarare ed accertare la completa ed assoluta falsità dell’indicato documento posto a base dell’atto di donazione in parola.

Si costituiva la Confederazione deducendo in specie la validità del verbale dell’11.12.96 e che comunque l’eventuale sua falsità non poteva incidere sui diritti acquistati da terzi in buona fede.

Con sentenza in data 10.02.02, il tribunale di Roma rigettava la domanda applicando in favore della convenuta i principi in tema di affidamento e della tutela del terzo ai sensi degli artt. 1393 e 1398 c.c., e condannando l’associazione attrice al pagamento delle spese processuali.

Avverso l’indicata decisione quest’ultima proponeva appello insistendo nelle domande in precedenza formulate; nel giudizio si costituiva la Confederazione insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

L’adita Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 557/04 depos. in data 3.02.04 rigettava la proposta impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ribadiva la Corte che la tutela concessa al terzo che senza colpa aveva confidato nella sussistenza della situazione di apparente rappresentanza della ISKON Italia, prescindeva dal carattere colposo de comportamento (peraltro nella fattispecie configurabile) di chi aveva ingenerato la situazione stessa. Avverso la suddetta decisione l’Associazione I.S.K.O.N. Roma propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 3 mezzi;

resiste con controricorso la Confederazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente eccepisce la “nullità del procedimento”, in conseguenza della nullità della procura rilasciata dalla convenuta Confederazione Naz. delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 1^ grado. Si deduce che tale scritto difensivo non contiene alcun elemento idoneo a consentire l’accertamento dell’identità personale del soggetto che ha conferito il mandato, sottoscrivendo la procura a margine dell’atto e quindi i poteri rappresentativi del medesimo, in quanto il relativo nome non è menzionato e la firma è illeggibile.

La censura è inammissibile, in quanto non proposta nei precedenti gradi del giudizio.

Peraltro la S.C. ha ribadito in proposito che “…l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede (Cass. Sez. U., n. 4814 del 07/03/2005). Nella fattispecie peraltro il nome del legale rappresentante della Confederazione B.M. risulta sia nella sottoscrizione dell’incarico al difensore sia nella stessa comparsa di risposta dove è indicato più volte il nome e la qualifica del sottoscrittore.

Con il 2^ motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1393 e 1398 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. Si deduce che il principio dell’apparenza del diritto trova applicazione solo quando l’apparente rappresentato abbia ingenerato nel terzo, mediante il proprio comportamento, la ragionevole convinzione della sussistenza di un reale rapporto di rappresentanza, per cui l’apparente rappresentato sarà tenuto a far fronte agli obblighi assunti a suo nome. Nel caso di specie – secondo il ricorrente – la Confederazione per invocare la tutela della rappresentanza, avrebbe dovuto provare che la ISKON Roma, in quanto presunta rappresentata, avrebbe posto in essere un comportamento negligente, tale da ingenerare nella donataria il giusto convincimento che l’atto di donazione fosse espressione della volontà dei soci.

Anche tale doglianza è priva di pregio.

In effetti la S.C. ha più volte ribadito che… “Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

In relazione a tale principio, spetta ai giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass. n. 15743 del 13/08/2004;

Cass. n. 2725 del 8.2.2007; Cass. n. 13084 del 14.07.2004; Cass. n. 204 de 10.01.2003).

Nel caso in esame siffatto accertamento però, contrariamente all’assunto della ricorrente, è puntualmente intervenuto ad opera del giudice di merito. Infatti la Corte territoriale ha osservato che il giudice di prime cure aveva correttamente individuato, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo dell’ente rappresentato ravvisabile “nel lungo lasso temporale intercorso fra la donazione e la reazione del donante , incredibilmente intervenuta a distanza di oltre due anni dal compimento della prima”. “Tale tardività – ha ancora sottolineato il giudice d’appello – ” implica quanto meno una negligenza dell’Associazione per non aver vigilato sull’operato del proprio presidente e non aver controllato l’attività negoziale per un così lungo lasso di tempo, tanto più che era nota tra gli associati la volontà delle vane congregazioni di dar vita ad una Confederazione nazionale la cui costituzione peraltro non era contestata”. Peraltro siffatta valutazione del giudice di merito è incensurabile in questo giudizio di legittimità essendo sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici. Passando all’esame del terzo motivo, con esso si eccepisce “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione”. Deduce l’esponente che la Corte romana sarebbe incorsa nel denunciato vizio per avere escluso la rilevanza del giudizio instaurato dalla ricorrente presso il Tribunale di Viterbo per la dichiarazione della falsità della Delib. assembleare 11 dicembre 1996. Tale domanda è stata accolta da quel giudice con sentenza n. 510/2002 ed è passata in giudicato. Si sostiene che nel caso di rigetto del presente ricorso per cassazione “ci troveremmo in presenza di giudicati confliggenti in relazione alla situazione di diritto creatasi”.

La doglianza è priva di pregio e del tutto inconferente. Intanto non è dato comprendere quali siano le norme di legge violate e come possono configgere giudicati relativi a giudizi completamente diversi, intercorsi non tra le stesse parti (nella causa decisa dal tribunale di Viterbo la Confederazione è del tutto assente).

La questione dell’accertata falsità del documento non ha alcuna rilevanza nel caso in esame come del resto stabilito dai giudici di merito per cui non può dar luogo ad alcuna pregiudizialità. Infatti la questione della validità dell’assemblea della ISKON Roma del 11.12.96 non ha avuto alcun rilevo sulla validità del contratto stipulato con la Confederazione, atteso peraltro che, come si è prima argomentato, il terzo contraente ha solo la facoltà e non l’obbligo di controllare ai sensi dell’art. 1393 c.c., i poteri di colui che si qualifichi come rappresentante (Cass. n. 6301 del 30.03.2004).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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