Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17243 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8142-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HOBAG SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIETER SCHRAMM;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate di Brunico recuperava dalla società “Hobag S.p.A.” maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, a seguito della revoca delle agevolazioni, L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, concesse per un atto di compravendita, in quanto nel corso nel quinquennio la società acquirente non aveva provveduto alla edificazione ed aveva alienato l’area ad altra società, che invece realizzava l’intervento urbanistico. L’atto veniva impugnato dalla società contribuente e la Commissione Tributaria di Primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano. L’Ufficio propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la società Hobag, S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, della L. n. 448 del 2001, art. 76 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto la CTR ha errato nell’affermare che il soggetto acquirente può beneficiare dell’agevolazione anche se trasferisce l’area ad un terzo acquirente, il quale realizza l’opera entro il quinquennio, in questo modo adottando una interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, contraria a quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

1.1. Il motivo è fondato.

a) La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, consente le agevolazioni ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e di canoni di locazione, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Questa Corte, con numerose decisioni (ex plurimis v. Cass. sent. n. 16835 del 2008; id. n. 11786 del 2008, id. n. 28010 del 2009, id. n. 829 del 2012; ord. n. 7438 del 2009, sent. n. 29612 del 20119) ha dedotto la ragione della norma nella “inequivoca intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 20864 del 2008, ord. n. 7438 del 2009; Cass. 6-5 ord. n. 722 del 16.1.2015).

In altri termini, scopo dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro è quello di favorire l’armonica urbanizzazione di lotti inutilizzati attraverso l’attuazione di piani edilizi convenzionati, e, dunque, incentivare lo sviluppo del territorio secondo i parametri e gli schemi individuati dall’ente locale nello strumento urbanistico.

Orbene, sulla base di tali premesse, con indirizzo costante di questa Corte, a cui si intende dare continuità: “Il beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (v. Cass. n. 7438 del 2009, n. 18679 del 2010, n. 722 del 2015).

b) Invero, l’argomento principale per disattendere l’interpretazione offerta dalla CTR nella sentenza impugnata può essere desunto dalla “ratio” della legge, in quanto non sarebbe consentito comprendere quali ragioni vi sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani particolareggiati, collegando tale beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un successivo acquirente. La norma, così interpretata, si discosterebbe dai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e sarebbe sospetta di incostituzionalità.

c) Nella specie, la CTR non ha fatto buon governo del suindicato principio, affermando che ai fini della concessione del beneficio fiscale è necessario che l’edificazione sia realizzata entro il quinquennio, essendo irrilevante l’identità soggettiva dell’acquirente che ne usufruisce e di colui che provvede entro il quinquennio all’utilizzazione edificatoria del bene.

2. Per quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dalla società contribuente.

Tenuto conto dell’andamento della lite e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto del ricorso, rispetto all’epoca dell’introduzione del giudizio, si compensano le spese dei gradi di merito, mentre la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controparte, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso proposto dalla società contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei precedenti gradi di merito e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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