Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17242 del 22/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 22/08/2016), n.17242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14294-2013 proposto da:

L.R. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PULVIRENTI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimato-

avverso la sentenza n. 1380/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/12/2012, R.G. N. 850/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, confermando rigettava la domanda di L.R., proposta e delle Finanze presso il quale era transitata Autonoma dei Monopoli di Stato, avente ad oggetto l’accertamento del computo, nell’assegno ad personam, di alcune indennità accessorie corrisposte al momento del trasferimento e non calcolate dal Ministero convenuto.

A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale alcun motivo di appello era stato prospettato dalla lavoratrice concernente l’omessa pronuncia dal parte del Tribunale in ordine al capo della domanda subordinata relativo all’accertamento dell’an e non del quantum.

Avverso questa sentenza L.R. ricorre in cassazione in ragione di tre censure.

Il Ministero intimato non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso parte ricorrente, denunciando rispettivamente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione, sostiene che erroneamente la Corte di Appello non ha pronunciato sulla domanda relativa all’accertamento dell’an, pur riproposta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la Corte del merito ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla L. non perchè quella sull’an non faceva parte del petitum originario sul fondante rilievo che nessuna censura in appello era stata proposta dalla allora appellante L. di violazione da parte del Tribunale dell’art. 112 c.p.c., per non avere questi pronunciando sul capo della domanda in questione.

Non coglie pertanto nel segno il “riproposizione” in appello della domanda di cui trattasi, ma non censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta non devoluzione in appello della questione della non corrispondenza tra domanda e pronuncia, attraverso la necessaria forma di gravame.

La manifesta infondatezza del ricorso per cassazione rende superfluo disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato atteso che per oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (per tutte Cass. n. 15106 del 2013).

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2016

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