Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17242 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2050/2019 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

al ricorso, dall’Avvocato Manuela Agnitelli, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 18533/2018, depositato il

3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A., ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), aveva narrato di essere fuggito dalla regione di (OMISSIS), perchè coinvolto in una faida familiare.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare, ha evidenziato come il non credibile racconto del richiedente in ordine ai fatti di contrapposizione familiare che l’avrebbero visto coinvolto in Patria – i quali, comunque, non possedevano i requisiti per essere inquadrabili negli atti di persecuzione politica precludeva ogni ulteriore accertamento funzionale alla riconduzione dei fatti medesimi in alcuna delle ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha, inoltre, escluso che in (OMISSIS) sussistesse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, tanto desumendosi dalle aggiornate, plurime, qualificate fonti interrogate; ha, infine, motivato il diniego di protezione umanitaria, rilevando come il postulante non avesse specificamente allegato nè situazioni denotanti ragioni di fragilità individuale atte a comportare, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti primari, nè elementi atti a consentire una valutazione della sua raggiunta integrazione sociale nel paese ospitante, così che era impedito il richiesto apprezzamento comparativo tra la prima e la seconda.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha sviluppato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 e il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e apparente in punto di apprezzamento della credibilità del richiedente, effettuato in contrasto con il protocollo di legge, che impone che siano colmate le deficienze probatorie riscontrate nel racconto del richiedente circa le persecuzioni subite e temute, mediante i poteri di cooperazione istruttoria officiosa, attingendo ad informazioni qualificate riguardanti il Paese di origine del richiedente medesimo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, affermando che, anche prescindendo dalla loro credibilità, i fatti riferiti dal richiedente non evocavano profili di persecuzione diretta e personale per alcuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra.

Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo contrastata dal ricorrente.

2. Il secondo e il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14; artt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 CEDU, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, e il vizio di omessa motivazione, come conseguenza del mancato adempimento del dovere di implementazione istruttoria officiosa, in punto di danno grave integrante il presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria, sia nella forma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Ben diverso, in particolare, avrebbe potuto essere il giudizio espresso dallo stesso Tribunale in ordine alla situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), se solo il decidente avesse esteso lo spettro del proprio accertamento officioso (da esplicare ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3).

2.1. I motivi sono inammissibili.

Il diniego di concessione della protezione sussidiaria, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. b), sull’assunto che la faida familiare cui il postulante si era trovato coinvolto in patria integrasse gli estremi del trattamento inumano e degradante, è stato fondato sull’apprezzamento di difetto di credibilità del richiedente, che aveva reso un racconto delle vicende di cui egli era stato partecipe contraddittorio su aspetti fondamentali.

Si tratta di autonoma ratio decidendi della statuizione impugnata che non è stata specificamente contrastata dal ricorrente, il quale si è limitato a dolersi della mancata attivazione del potere di implementazione officiosa istruttoria incombente sul giudice di merito; il quale, invece, come correttamente osservato dal Tribunale, ove il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, abbia esito negativo, non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso (Sez. 1, n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571; Sez. 6 – 1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 01).

Il diniego della forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), è stata, invece, motivata dal Tribunale sul rilievo di inesistenza in (OMISSIS) di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Invero, l’apprezzamento compiuto dal giudice del merito, in ordine alla situazione di violenza generalizzata esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione umanitaria, integra una valutazione di fatto non suscettibile di essere rimessa in discussione mediante il mero richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice stesso, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione; le predette censure non sono, infatti, consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel Paese di origine (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c e comma 4 nonchè la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione quanto al diniego della protezione umanitaria. Richiamando il parametro interpretativo offerto da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, deduce che il Tribunale, riscontrato il grave pericolo per la vita e l’incolumità cui il richiedente aveva narrato di essere rimasto esposto in (OMISSIS), avrebbe dovuto operare un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, indicando le ragioni che l’avevano portato a ritenere che il detto pericolo non sarebbe stato tale da integrare il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1. Le argomentazioni cui la doglianza enunciata è affidata sono generiche, perchè articolate attraverso la formulazione di copiosi riferimenti giurisprudenziali, senza la benchè minima, precisa, indicazione di specifici e concreti profili di vulnerabilità individuale e senza nessuna allegazione in ordine al decisivo profilo dell’integrazione socio-lavorativa effettivamente conseguita in Italia, così da consentire la necessaria comparazione tra la condizione di vita del richiedente nel Paese di origine e quella raggiunta nel Paese ospitante, come richiesto dal diritto vivente ai fini della valutazione da compiersi in funzione della concessione del permesso per ragioni umanitarie (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

3.2. Va, per mera completezza, ribadito, che l’evocato dovere di “cooperazione istruttoria” che incombe sul giudice della protezione internazionale è stato correttamente adempiuto dal Tribunale, che ha doviziosamente dato atto di come in (OMISSIS) sia assicurato ai cittadini lo standard minimo dei diritti umani fondamentali.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, non avendo l’Amministrazione intimata spiegato difese. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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