Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17242 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25043-2016 R.G. proposto da:

Comune di Lanciano, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio

eletto in Lanciano, Piazza Plebiscito n. 48, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI CARLINI;

– ricorrente –

contro

D.F.P.

– intimato –

avverso la sentenza n. 769 del 2016 della COMM. TRIB. REG. di PESCARA

depositata il 11 agosto 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-Sezione di Pescara, con sentenza n. 769/VII/2016, accoglieva l’appello proposto dal contribuente D.F.P. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’originario ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso della somma di 167 Euro versata al Comune di Lanciano a titolo di onere differenziale Tarsu/Tares relativo all’anno 2013, onere aggiuntivo addebitatogli in esecuzione della Del. n. 85 del 2013, in forza della quale l’Ente comunale, in applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 9 (convertito in L. n. 214 del 2011) e del vigente regolamento Tarsu, aveva provveduto alla rideterminazione del tributo riferito alla predetta annualità. In particolare i giudici d’appello affermano che la pretesa è illegittima perchè il Comune, una volta optato per mantenere la Tarsu nell’anno 2013, era tenuto a non aumentare la tariffa previgente, L. n. 124 del 2013, ex art. 5, comma 4-quater, come interpretato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3781 del 2015, così disapplicando la Del. sopra citata.

1.1. Avverso questa decisione, il Comune di Lanciano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

1.2. D.F.P. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il Comune di Lanciano, con il primo motivo, denuncia l’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune nel giudizio sull’impugnazione del silenzio rifiuto proposto dal contribuente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il ricorso non era rivolto all’atto impositivo, ma ad un’istanza di rimborso da valutarsi come richiesta di annullamento in autotutela.

3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, conv. in L. n. 656 del 1994, e del decreto ministeriale n. 37 del 1997 con il quale è stato adottato il regolamento sull’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dato che la somma di cui si è chiesto il rimborso era stata versata in seguito all’emissione di un avviso di pagamento della Tarsu per l’anno 2013, così che il contribuente avrebbe potuto impugnare il diniego solo per i vizi propri di questo ultimo, senza poter contestare la fondatezza della pretesa tributaria oramai definitiva.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 5, conv. in L. n. 124 del 2013, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè le norme indicate non rappresentano un divieto di aumento delle tariffe, ritenuto invece necessario per coprire i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Dall’esame degli argomenti portati a sostegno del motivo deve preliminarmente rilevarsi come non si tratti di omesso esame, bensì di omessa pronuncia, infatti, il Comune si duole del fatto che, nel contestare le ragioni del contribuente, aveva precisato come il diniego di autotutela (anche nella forma di richiesta di rimborso) è impugnabile solo per far valere i vizi propri dell’atto e non per contrastare la fondatezza della pretesa tributaria e su questo i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi. Considerato quindi il motivo come omessa pronuncia, lo stesso è infondato perchè la Commissione Tributaria Regionale, decidendo nel merito, ha comunque reso una pronuncia incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità.

6. Il secondo motivo è fondato ed assorbe il terzo.

6.1. Come correttamente denunciato, la somma oggetto del rimborso negato dal Comune era relativa al pagamento eseguito dal contribuente sulla base dell’avviso di pagamento Tarsu per l’anno 2013 che non era stato oggetto d’impugnazione, divenendo così definitivo. La richiesta di rimborso, in questo caso, equivale ad un’istanza di annullamento in autotutela dell’atto impositivo, pertanto la relativa impugnazione poteva contestare solo i vizi propri del diniego di autoannullamento ovvero sollevare ragioni di rilevante interesse generale che potevano consentire il sindacato giurisdizionale, ma non rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria divenuta già definitiva.

6.2. E’ giurisprudenza consolidata, infatti, che “in tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, con l’ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l’avviso di mora con il quale l’Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l’istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione” (Cass. n. 672 del 2007 e 20367 del 2018), ancora, “in tema di contenzioso tributario, non ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che consentono il sindacato giurisdizionale sul diniego dell’Amministrazione di procedere ad un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell’erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l’interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta” (Cass., n. 9323 del 2017).

7. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo la causa nel merito, si dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate e spese di legittimità a carico del contribuente quantificate in 500 Euro.

PQM

la Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente;

spese dei gradi di merito compensate e spese di legittimità a carico del contribuente quantificate in 500 Euro.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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