Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17242 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 647/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAFIN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 101,

presso lo studio dell’avvocato MARIO RACCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARTURO GALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

La società S.A.FIN. S.p.A. impugnava l’avviso di recupero del credito di imposta, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, concesso per investimenti nelle aree svantaggiate ai fini IRPEF, emesso dalli Agenzia delle Entrate a seguito di processo verbale di constatazione scaturito da un controllo finalizzato alla verifica della regolarità dell’utilizzo. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente, ritenendo che il beneficio potesse considerarsi esteso anche ad opere di ristrutturazione di immobili oggetto di locazione ed a beni acquistati in leasing dopo l’8.7.2002, esclusi dal processo verbale di constatazione, ma complementari degli altri investimenti agevolati. L’Ufficio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. La società S.A.FIN. S.p.A. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, in quanto il giudice di secondo grado ha erroneamente accolto la tesi della società contribuente, ritenendo ammissibili alle agevolazioni gli investimenti effettuati su beni di terzi, valorizzandone esclusivamente la funzionale destinazione, pacifica in punto di fatto, ma non rilevante all’esercizio di attività di impresa. La decisione impugnata ritiene erroneamente che la sola strumentalità dei beni oggetto di investimento sia sufficiente ai fini della fruibilità del credito.

1.1. Il primo motivo è fondato, alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte, con sentenza n. 15572 del 2016, a cui si intende dare continuità, secondo cui: ” In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, possono ugualmente beneficiare del credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, purchè le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, e cioè che al termine del periodo di locazione o di comodato possono essere rimosse dall’utilizzatore ed avere impiego a prescindere dal bene a cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni materiali; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui devono essere iscritte tra “le immobilizzazioni immateriali” e non possono beneficiare dell’agevolazione, trattandosi di costi e non di beni”.

Nella specie, la CTR non ha fatto buon governo del suindicato principio, in quanto le opere di ristrutturazione per l’adeguamento della normativa igienico – sanitaria, nella specie realizzate, benchè funzionali alla creazione di un complesso aziendale, non possono essere considerate avere una loro individualità ed autonomia funzionale, tali da poter essere rimosse al termine della locazione e, quindi, successivamente impiegate a prescindere dal bene a cui accedono.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, avendo la CTR, con riferimento al credito di imposta fruito per i beni acquistati in leasing, successivamente all’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002, che all’art. 10 ha modificato le condizioni di ammissione al credito), accertato il fatto storico della consegna dei beni a controparte anteriormente alla data dell’8 luglio 2002, con una motivazione del tutto insufficiente, non spiegando in base a quali specifici documenti, tra quelli allegati dalla controparte, è giunta a tale conclusione, ed in particolare omettendo di spiegare per quale ragione il contratto di locazione finanziaria dei beni sia stato stipulato otto mesi dopo la consegna degli stessi.

2.1. Il motivo è fondato.

Il giudice di appello, con la sentenza gravata, non ha argomentato adeguatamente, offrendo una compiuta giustificazione motivazionale, in ordine al momento della consegna dei beni alla società contribuente individuato genericamente in epoca anteriore alla data dell’8 luglio 2002.

Nella specie, la CTR afferma che il contratto di acquisto dei beni oggetto di agevolazione risale al 27 giugno 2002, e che i beni stessi furono consegnati alla ditta prima dell’otto luglio 2002, senza specificare sulla base di quale documentazione, che si asserisce allegata agli atti, è stato possibile individuare il momento della consegna dei beni, mentre è circostanza non contestata che il contratto di locazione finanziaria, relativo ai predetti beni, sia stato sottoscritto dalle parti successivamente, in data 11.3.2003.

Ne consegue che il giudice di appello ha omesso di fornire una adeguata ricostruzione dei fatti, non specificando il criterio di lettura dei dati acquisiti al processo e non indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento per giungere a ritenere provato un punto decisivo della controversia, riguardante il momento della consegna dei beni oggetto di controversia (Cass. Sez. 6 – 5 n. 19150 del 2016; Cass. Sez. 5, n. 25756 del 2014), determinante ai fini dell’applicazione della disciplina anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002, art. 10, conv. in L. n. 178 del 2002, il quale ha apportato rilevanti modifiche alla normativa con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002.

3.Per quanto sopra espresso, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale procederà all’esame del merito della controversia uniformandosi ai principi suddetti, oltre a provvedere alla liquidazione della spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà anche alla statuizione sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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