Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17242 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.K., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Armenio Salvatore,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Sveva Bernardini in

Roma, via Cicerone, n. 49;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. GIRALDI Maria Serena e Domenico Vicini, elettivamente

domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via Emilio dè

Cavalieri, n. 11;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n.

624 in data 17 dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Domenico Vicini;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso, conformemente

alla relazione, per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il Tribunale di Trieste, su ricorso di O.K., ingiunse al museo (OMISSIS), la consegna di n. 5 dipinti, oggetto di un legato disposto, a favore dell’anzidetto museo, con testamento di N.B. d.C., ved. N., ma rivendicati dal predetto ricorrente.

Propose opposizione il Comune, deducendo il difetto di legittimazione sostanziale passiva in capo al museo (OMISSIS) e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, dato che essa – a suo dire – avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti dell’erede, e non del legatario, che del tutto legittimamente aveva acquistato la proprietà dei dipinti.

L’ O., preso atto che l’ingiunzione doveva ritenersi diretta nei confronti del Comune di Trieste, chiese il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza depositata il 23 agosto 2006, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e rigettò la domanda dell’ O..

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 dicembre 2009, ha rigettato il gravame.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ O. ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 marzo 2010, sulla base di un motivo. Il Comune ha resistito con controricorso. Il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti la sentenza della Corte dr appello, munita di formula esecutiva, è stata notificata alla parte presso il suo procuratore costituito il 21 gennaio 2010, laddove il ricorso per cassazione è stato notificato in data 31 marzo 2010, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. Va fatta applicazione del principio secondo cui la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e 170 cod. proc. civ., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. 3^, 8 maggio 2008, n. 11216).

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile”.

Vista, la documentazione prodotta da entrambe le parti.

Lette le memorie del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che la parte ricorrente contesta tale conclusione, rilevando: (a) che la notifica a O.K. è avvenuta “nel domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Vecchioni, via Zanetti n. 8, Trieste”, con consegna di copia a mani “della dipendente impiegata G.L.”; (b) che detta notifica sarebbe assolutamente inidonea a far decorrere il termine breve, perchè – come risulta dalla documentazione prodotta (libro matricola ed altro) – L. G. non è dipendente dell’Avv. Luca Vecchioni, la cui impiegata è R.L., laddove la G. è dipendente di altro professionista, l’Avv. P.P.;

che le osservazioni critiche del ricorrente – che fanno leva sulla mancanza del rapporto di dipendenza della impiegata che ha ricevuto la consegna della copia destinata all’Avv. Luca Vecchioni, difensore (insieme all’Avv. Salvatore Armenio di Milano) e domiciliatario in appello dinanzi alla Corte di Trieste dell’appellante K. O. – non sono meritevoli di accoglimento;

che, infatti, in tema di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., l’invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore (Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999, n. 793; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2005, n. 1605);

che – come risulta dalla documentazione prodotta dal controricorrente Comune – l’Avv. Vecchioni e l’Avv. P. condividono lo stesso studio di via Zanetti, n. 8, come si ricava dalla denuncia TARSU presentata dagli stessi, e tale circostanza comprova la veridicità della dichiarazione rilasciata dalla G. al momento della ricezione della copia dell’atto, essendo configurabile – attesa la comunanza dello studio – la sussistenza di una relazione tra consegnataria e destinatario idonea a far presumere che la prima porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto;

che, in caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 2, con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere ) i che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario (Cass., Sez. Lav., 10 gennaio 2007, n. 239; Cass., Sez. 3^, 8 gennaio 2010, n. 84);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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