Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 22/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/08/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/08/2016), n.17241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 181-2014 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARCO ATILIO 5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MILIZIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO VENEZIA,

GIUSEPPE STASSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C.G. S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, C.F. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore Giudiziario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO BAVETTA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/09/2013 R.G.N. 433/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato STASSI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sciacca, nella contumacia della s.r.l. R.C.G., in amministrazione giudiziaria, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente a S.G. dalla predetta società e la condannava a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento sino all’effettiva riammissione in servizio.

Proponeva impugnazione la società e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 19 settembre 2013, dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva le parti dinanzi allo stesso Tribunale.

La Corte anzidetta respingeva, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dall’appellato, rilevando che la sentenza di primo grado, notificata una prima volta in data 30 gennaio 2012, unitamente all’atto di precetto, ad istanza dei difensori del S., in proprio, per il recupero delle spese processuali distratte in loro favore, non era idonea a rendere applicabile il termine breve di prescrizione. Soltanto con la seconda notificazione del titolo, avvenuta in data 1 dicembre 2012, aveva avuto inizio il termine di impugnazione di trenta giorni, termine che era stato rispettato dalla società.

Ha poi accolto la Corte di merito il motivo di impugnazione della società, con il quale era stata dedotta la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rilevando che essa “era stata eseguita presso la sede legale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante, con il risultato di violare la sequenza procedimentale” in tema di notifiche alle persone giuridiche. Ha quindi dichiarato la nullità di detta notifica, disponendo, ex art. 354 c.p.c., la rimessione degli atti al primo giudice per la riassunzione della causa.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso S.G. sulla base di un solo motivo. Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 434 c.p.c., si deduce che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata ad istanza dei difensori del ricorrente una prima volta in data 30 gennaio 2012 direttamente alla società, contumace in primo grado, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, a prescindere dal fine perseguito con la stessa notifica. Peraltro, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, non risultava “dalla relata di notifica della sentenza” che questa fosse stata richiesta esclusivamente per ottenere il pagamento delle spese, distratte in favore dei difensori del ricorrente.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c., senza che abbia rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata (Cass. 14 marzo 2013 n. 6571; Cass. 2 marzo 2007 n. 4894; Cass. 15 marzo 2006 n. 5682; Cass. 18 aprile 2000 n. 4975). La sentenza impugnata che si è discostata da tale principio, attribuendo, con riguardo alla prima notifica, rilevanza allo scopo perseguito con la stessa, deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2016

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