Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7347/2007 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE Nunzio, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I..P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 968/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2006; R.G. 5152/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 1999 Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di P.I., intesa alla condanna dell’INPS al pagamento delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione percepita nella misura di L. 800 giornaliere, per gli anni da lei indicati, osservando che i tabulati attestanti i periodi di disoccupazione erano privi di rilievo probatorio, in quanto rettificati a penna, e che perciò difettava la dimostrazione della sussistenza di un trattamento di disoccupazione.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che i nuovi tabulati prodotti in appello erano parimenti inidonei, in quanto, oltre ad essere del tutto informali, non valevano a dimostrare l’avvenuta corresponsione dell’indennità di cui si domandava l’adeguamento.

3. La cassazione della sentenza è richiesta dall’assicurata con ricorso basato su un unico motivo. L’INPS non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo, osservandosi che l’estratto-conto prodotto in giudizio era fornito di specifico valore probatorio e che, comunque, l’Istituto, deducendo di avere corrisposto l’adeguamento, aveva implicitamente ammesso il godimento della prestazione di disoccupazione da parte dell’assicurata.

2. La censura non è fondata, poichè consiste, inammissibilmente, nella semplice contrapposizione di una propria valutazione – diversa da quella adottata dai giudici di merito – in ordine al contenuto della documentazione esaminata e alla sua rilevanza probatoria con riguardo al godimento dell’indennità di disoccupazione. Inoltre, il riferimento ad un asserito riconoscimento, implicito, da parte dell’Istituto resta irrilevante poichè non risulta da ricorso – in osservanza all’onere di autosufficienza – una censura in appello relativa all’applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e non essendo riportato, d’altra parte, il contenuto della deduzione dell’INPS comportante, secondo la ricorrente, la certa e inequivoca dimostrazione della sussistenza di una prestazione di disoccupazione suscettibile di adeguamento.

3. Il ricorso è dunque respinto. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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