Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 18/08/2020
Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2021/2019 proposto da:
M.O., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Faà
Di Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio, che
lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 19197/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da M.O., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale – nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.
A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato come le deduzioni articolate per contrastare il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria fossero infondate, vuoi perchè il racconto del richiedente, quanto al pericolo di essere vittima di persecuzioni nel proprio Paese di origine o di rimanere esposto ad una grave minaccia per mano degli (OMISSIS) – setta dominante in (OMISSIS), della quale era stato adepto il padre ed a cui egli aveva rifiutato di aderire -, era stato giudicato generico e, comunque, inattendibile; vuoi perchè, secondo le più aggiornate e qualificate fonti di informazione compulsate, nell'(OMISSIS), sua regione di provenienza, non era presente una situazione di conflitto armato interno, suscettibile di generare un clima di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Nulla, inoltre, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità ovvero ad una sua effettiva integrazione in Italia, in funzione di una revisione del diniego della protezione umanitaria.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M.O. è affidato a due motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, al protocollo procedimentale delineato dal comma 5, lett. c), della norma evocata, che impone al giudice di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, eventualmente officiosamente acquisite.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni cui esso è affidato sono generiche, perchè non aggrediscono la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della reclamata protezione internazionale, nelle forme del rifugio politico, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b): segnatamente, la genericità, l’inverosimiglianza e la contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente proprio alla luce delle informazioni officiosamente attinte dal Tribunale sul conto della setta degli (OMISSIS), costituita essenzialmente da persone di etnia, quella (OMISSIS), (come da fonti espressamente citate), diversa da quella (OMISSIS), cui egli apparteneva.
1.2. Si tratta di valutazione non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 21142 del 07/08/2019; Rv. 654674; Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549): norma, questa, neppure evocata dal ricorrente.
2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C e art. 4 per avere il Tribunale fatto erronea applicazione della norma indicata in riferimento ai parametri interpretativi della stessa.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, citate le fonti qualificate compulsate, riguardanti la situazione dell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente protezione, ha evidenziato come queste non dessero conto di veri e propri conflitti in atto, bensì esclusivamente di alcuni atti di violenza, consistiti, per lo più, in scontri politici preelettorali riconducibili ai cd. cult, degenerati in crimini comuni, come tali non in grado di esporre a pericolo la generalità della popolazione della regione e, comunque, non la vita o l’incolumità del richiedente, che nulla di specifico aveva allegato in ordine ad una sua peculiare condizione di coinvolgimento o esposizione ai menzionati atti di violenza.
Donde, pur dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge, il ricorrente articola rilievi, peraltro, del tutto generici, rivolti al merito della decisione impugnata.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020