Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Est. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17048/2017 R.G. proposto da:

Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce del ricorso, dall’Avv. Luca Santovincenzo,

ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Grande Muraglia

n. 289, presso lo studio dell’Avv. Luca Lo Bosco;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.to e difeso, in virtù di memoria di costituzione di

nuovo difensore in seguito al decesso dell’Avv. Lo Giudice,

dall’Avv. Arcangelo Guzzo, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Antonio Gramsci n. 9;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9493/18/16, depositata in data 28/12/2016,

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Latina;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Frosinone, il Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale (d’ora in poi anche “il ricorrente” o “il Pontificio Collegio”) impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con cui l’allora agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. gli richiedeva il pagamento della somma di Euro 1.978 compresi compenso esattoriale e diritti di notifica a titolo di “quota consortile” e “contributo di bonifica” per l’anno 2013, ruolo reso esecutivo in data 20/12/2012.

In particolare, nella cartella di pagamento si faceva riferimento ad un immobile soggetto a contributo consortile sito nel Comune di Anagni e censito al (OMISSIS), catastalmente intestato al Pontificio Collegio.

La CTP adita rigettava il ricorso.

Anche l’appello, proposto dal Pontificio Collegio, veniva rigettato dalla CTR adita.

Avverso la sentenza di appello il Pontificio Collegio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia Sud s.p.a., è rimasta intimata.

Sia il ricorrente che il Consorzio hanno depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, e degli artt. 860,864 e 1273 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il Pontificio Collegio ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui essa ha ritenuto assorbita la questione di chi sia effettivamente il proprietario dell’immobile in ragione del quale erano dovuti il contributo di bonifica e la quota consortile richiesti nella considerazione che l’odierno ricorrente, pur essendo un comodatario con riferimento al detto immobile, si era contrattualmente accollato i debiti tributari relativi a quest’ultimo. Sostiene il ricorrente che ritenendo irrilevante, stante il contratto di comodato con il connesso accollo in capo al Pontificio Collegio dei debiti tributari relativi all’immobile, l’accertamento in ordine alla titolarità della proprietà dell’immobile compreso nel consorzio di bonifica, la CTR abbia violato il R.D. n. 215 del 1933, art. 21, e gli artt. 863 e 864 c.c., norme che qualificano il contributo di bonifica quale “onere reale” sulla proprietà, ditalchè esso non potrebbe che essere chiesto al proprietario del fondo.

Secondo il ricorrente, inoltre, non sarebbe ammissibile l’accollo dei contributi consortili.

Sembra inoltre di intendere che nel caso di specie, secondo il ricorrente, non potrebbe nemmeno parlarsi di accollo del debito, in quanto l’accollo connesso al contratto di comodato sarebbe un mero accollo interno, provvedendo il Pontificio Collegio solo al rimborso delle imposte relative all’immobile che il proprietario versa.

1.1 Il motivo è infondato.

E’ accertato in fatto, e non è contestato, che il Pontificio Collegio detiene in comodato un immobile compreso nel consorzio di bonifica odierno controricorrente, e che nel contratto di comodato vi è una clausola che prevede l’accollo in capo al comodatario di tutti i pesi relativi all’immobile.

Ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 2 (cd. statuto del contribuente), “è ammesso l’accolto del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.

A questa regola non fa eccezione il contributo di bonifica: se è ammissibile l’accollo non liberatorio del debito d’imposta, a maggior ragione, vista la portata generale dell’art. 1273 c.c., deve essere considerato ammissibile l’accollo di un onere reale, quand’anche si dovesse ritenere che questo abbia natura non strettamente tributaria (Cass., sez. 1, n. 1531/76).

Si deve considerare che la legge (art. 1273 c.c.) distingue solo tra accolto cui abbia aderito il creditore ed accolto cui il creditore non abbia aderito: in altre parole, l’effetto naturale del contratto di accolto, se non vi è un patto contrario, è quello di essere “aperto” all’adesione del creditore, che tuttavia non è elemento costitutivo della fattispecie, valendo solo a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore, sul modello del contratto a favore di terzi (cfr. già la risalente Cass. n. 1053/43).

Orbene, nel caso che ci occupa la CTR ha ritenuto che l’accollo concluso tra il proprietario comodante e il ricorrente odierno comodatario fosse un accolto esterno: l’agente della riscossione, per conto del consorzio, ha richiesto il pagamento del contributo di bonifica al comodatario accollante, aderendo in questo modo alla “convenzione” in favore del creditore (o del suo mandatario alla riscossione).

La contestazione della qualificazione quale “esterno” dell’accolto in capo al Pontificio Collegio dei pesi inerenti all’immobile da esso detenuto è inammissibile: il ricorrente non deduce la violazione di alcun canone legale di interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.), ma si limita a sostenere nella presente sede una diversa “lettura” del patto di accolto, ritenendo che esso configuri un accolto meramente interno, così devolvendo a questa Corte una quaestio facti estranea all’ambito del suo sindacato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il Pontificio Collegio ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una motivazione apparente, in quanto essa nulla avrebbe detto circa l’effettiva proprietà dell’immobile compreso nel consorzio di bonifica, limitandosi a dare rilevanza, ai fini di individuare il soggetto tenuto a corrispondere al pagamento del contributo di bonifica, ad un asseritamente inesistente e irrilevante accollo esterno.

2.1 Il motivo è infondato.

Premesso che della questione della qualificazione come esterno dell’accollo si è detto esaminando il primo motivo di ricorso, e ribadito che la contestazione del carattere esterno dell’accollo tende a devolvere inammissibilmente alla cognizione di questa Corte una quaestio facti, più precisamente una quaestio voluntatis, estranea al perimetro del suo sindacato, deve rilevarsi che la questione dell’individuazione dell’effettivo proprietario dell’immobile ricompreso nell’ambito del consorzio di bonifica non è stata affrontata dalla CTR proprio perchè essa, a fronte della divisata esistenza dell’accollo esterno a favore del consorzio, ha fondato su tale ratio decidendi il rigetto dell’appello e la statuizione che l’odierno ricorrente era tenuto, anche nei confronti del consorzio, al pagamento del contributo di bonifica richiesto.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del consorzio di bonifica.

4.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese, invece, in relazione al rapporto processuale tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di quest’ultima.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del consorzio di bonifica, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro millesettecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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