Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/12/2016, dep.13/07/2017),  n. 17241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19920/2011 proposto da:

CARRSTUDIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo

studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)

LAMICELA giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAMICELA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Carrstudio propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ed accogliendo l’appello incidentale dell’ufficio, che contestava la rideterminazione in minus di quanto dovuto operata o ha ritenuto legittima la cartella di pagamento con la quale veniva liquidata in base alla dichiarazione l’IRPEG per l’anno 2002 all’esito del controllo formale che aveva riscontrato anomalie e irregolarità nei versamenti.

Con l’appello principale la società ricorrente ha dedotto che i versamenti dovuti erano stati effettivamente effettuati; nessun debito quindi sussisteva, essendo stati commessi solo errori formali.

Con l’appello incidentale, afferente alla parte del ricorso della Carrstudio accolta dal primo giudice, l’Ufficio ha rilevato che se nessun dubbio sussisteva sull’effettuazione dei versamenti, era tuttavia necessario considerare che essi erano stati dichiarati inammissibilmente sia nel modello 770 del 2001 che in quello successivo del 2002, senza che emergesse la prova che si trattava di una mera duplicazione.

Il giudice d’appello, per un verso ha rilevato che la contribuente rivendicava l’effettività dei versamenti in contestazione, ammettendo tuttavia di avere erroneamente dichiarato le somme sia nel modello 770 relativo al 2001 che in quello relativo al 2002, affermando trattarsi di errori puramente formali, ed insistendo per l’annullamento della cartella per inesistenza del debito; e per altro verso ha rilevato che per l’ufficio sarebbe indimostrato che si tratti di meri errori formali, che la società avrebbe dovuto quindi emendare “negli stessi termini previsti per un atto di accertamento, con la rettifica della propria dichiarazione e non in sede giudiziale”; tanto premesso, ritiene di applicare alla fattispecie il seguente principio: “le dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei possono essere liberamente modificate dal contribuente anche attraverso la difesa nel processo, trattandosi di dichiarazioni di scienza e non di volontà”.

La prova circa la erroneità dei dati indicati in dichiarazione – soggiunge la Commissione regionale – deve essere data da chi assume l’errore, sicchè in concreto “l’ufficio ha ragione nel dedurre che gli assunti errori non risultano provati ma semplicemente allegati; conseguentemente va accolto il suo appello incidentale, mentre va rigettato quello principale”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “nullità della sentenza – Error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 – Carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, la contribuente, assumendo di aver dimostrato con dovizia documentale – il ricorso contiene gli elenchi ragionati, per i due gradi di giudizio, dei documenti prodotti, e segnatamente, per l’appello, quelli “necessari ad identificare l’effettivo periodo di effettuazione delle ritenute ed il relativo versamento all’erario” – che gli importi iscritti a ruolo traevano origine da meri errori di compilazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta, e che le ritenute contestate erano state correttamente operate e tempestivamente versate all’erario, si duole che la CTR, affermato correttamente il principio dell’emendabilità delle dichiarazioni fiscali, e “sottolineato che la prova circa la erroneità dei dati indicati in dichiarazione deve essere data da chi assume l’errore”, compiendo un salto logico giunge alla conclusione che “gli assunti errori non risultano provati ma semplicemente allegati”. Ciò senza però illustrare il ragionamento svolto e/o l’iter logico-giuridico che l’ha condotta a ritenere non provati gli errori e meritevole di rigetto l’appello principale: “nella sentenza non si rinviene in particolare, traccia alcuna del perchè tutti i documenti depositati insieme al ricorso, all’appello e alle memorie non costituiscano prova degli errori commessi”. Sarebbe evidente la carenza assoluta di motivazione e/o la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata in merito alle ragioni che hanno condotto la CTR a ritenere non provati gli errori di compilazione del mod. 770.

Con il secondo motivo, in subordine, censura il capo della sentenza di cui supra come omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo, denuncia omessa motivazione circa le ragioni di accoglimento dell’appello incidentale dell’ufficio, fondato su tale mera affermazione: “l’ufficio ha ragione nel dedurre che gli assunti errori non risultano provati ma semplicemente allegati”, senza nulla spiegare sul perchè l’appello incidentale dell’ufficio dovesse essere accolto.

Il ricorso è fondato, tanto con riguardo all’appello incidentale (terzo motivo) che all’appello principale (primo o, in subordine, secondo motivo).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9113 del 2011, n. 9105 del 2017).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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