Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17241 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE ELLE-PI di S. Laruccia & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Cerceo Giulio e

Lucio Valerio Moscarini, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;

– ricorrente in via principale –

contro

COMUNE DI ALANNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Febbo Alba e Alfonso Vasile, elettivamente domiciliato in

Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20, nello studio dell’Avv. Simona

Salazar;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Della Rocca Sergio, elettivamente

domiciliata in Roma, via Jacopo Da Ponte, n. 45, presso lo studio

dell’Avv. Luigi Amerigo Bottai;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Sergio Della Rocca, elettivamente

domiciliata in Roma, via Jacopo Da Ponte, n. 45, presso lo studio

dell’Avv. Luigi Amerigo Bottai;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

nei confronti di:

COMUNE DI ALANNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Alba Febbo e Alfonso Vasile, elettivamente domiciliato in

Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20, nello studio dell’Avv. Simona

Salazar;

– controricorrente –

e contro

IMMOBILIARE ELLE-PI di S. Laruccia & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n.

207 in data 4 agosto 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Lucio Valerio Moscarini e Alfonso Vasile;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso: “conforme alla

relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con atto di citazione notificato il 4 agosto 1992, il Condominio di Via (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, la Immobiliare Elle-Pi s.n.c., appaltatrice dei lavori di costruzione del fabbricato condominiale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che esso aveva subito in conseguenza di lesioni passanti e diffuse (alle strutture portanti, alle tamponature esterne, alle tramezzature interne, alle opere di finimento e ad un muro di sostegno) manifestatesi nel predetto fabbricato.

Si costituì la convenuta, la quale resistette alla domanda, assumendo che la responsabilità delle lesioni doveva essere attribuita a cedimenti del terreno verificatisi, successivamente alla costruzione del fabbricato, a causa di notevoli e continue perdite di acqua scaturite da condotte fognarie pubbliche poste a monte dell’immobile, e chiamò in causa il Comune di Alanno e la Provincia di Pescara.

Si costituirono anche questi ultimi, che negarono ogni loro responsabilità nell’accaduto.

Esperita una duplice consulenza tecnica, il giudice istruttore della causa, con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ., impose alla Immobiliare Elle-Pi di eseguire lavori di consolidamento del fabbricato, atti ad impedire smottamenti o frane che potessero metterne in pericolo la stabilità.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 4 novembre 2002, dichiarò il Comune di Alanno e la Provincia di Pescara corresponsabili, nelle rispettive misure del 30% e del 70%, dei danni subiti dal Condominio e rigettò la domanda di risarcimento proposta dal Condominio nei confronti della Immobiliare, condannando il medesimo a rimborsare alla stessa la somma di Euro 147.647,55, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Disposta ed eseguita la rinnovazione delle indagini peritali, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 4 agosto 2009, pronunciando sui gravami interposti dal Comune, dalla Provincia e dal Condominio, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato la Immobiliare Elle-Pi a pagare al Condominio la somma di Euro 53.298,36, oltre accessori, ha rigettato le domande proposte dalla Immobiliare nei confronti del Comune e della Provincia ed ha regolato le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso l’Immobiliare Elle-Pi, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la Provincia di Pescara ed il Comune di Alanno.

La Provincia di Pescara ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Il Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia “violazione degli artt. 1668 e 1669 cod. civ. in relazione al D.M. Lavori pubblici 11 marzo 1988 con cui sono state introdotte ed approvate le nuove regole relative alla sicurezza delle strutture di fondazione degli edifici, e di ogni altra norma e principio in materia di irretroattività delle norme sancite anche da provvedimenti amministrativi”. Si assume che la Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisione una normativa, quella del D.M. 11 marzo 1988, non applicabile all’epoca della realizzazione del condominio: le allora vigenti norme amministrative disciplinanti la scelta del tipo di fondazioni degli edifici in relazione alla natura e consistenza geologica dei suoli non prevedevano affatto che la differenza tra la consistenza geologica della parte di suolo sita più a monte implicasse la necessità di una costosa struttura di fondazione indiretta (tipo pali), mentre rendevano perfettamente lecita la scelta di una fondazione diretta costituita da un reticolo di “travi rovesce” (tipologia quest’ultima specificamente giustificata nella relazione sulle fondazioni allegata al progetto esecutivo). Il motivo è privo di fondamento.

Esso parte dall’erroneo presupposto che la Corte di merito abbia addebitato la responsabilità all’Immobiliare facendo applicazione retroattiva della nuova normativa dettata dal D.M. 11 marzo 1988.

Risulta invece dalla sentenza impugnata che il giudice del gravame ha posto l’attenzione sul fatto che l’appaltatrice Immobiliare Elle-Pi aveva omesso quegli accertamenti geologici e geotecnici che avrebbero consentito dapprima la individuazione della reale situazione del sottosuolo (sia nei confronti delle caratteristiche del terreno, sia nei confronti della potenziale pericolosità della situazione idraulica per la presenza della falda idrica in pressione), e poi l’adeguamento, in corso d’opera, delle strutture di fondazione del fabbricato a tale reale situazione.

Il secondo mezzo del medesimo ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e di ogni norma e principio in materia di onere della prova, nonchè omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto rilevanza causale alla escursione di una falda acquifera, posta al di sotto dell’edificio, provocata dalla sopravvenuta realizzazione di due pozzi in prossimità del fabbricato, ma abbia poi inspiegabilmente dichiarato che essi sarebbero stati realizzati da soggetti estranei al giudizio.

I giudici del gravame avrebbero dovuto attribuire al Condominio una parte di responsabilità nella causazione dei dissesti strutturali dell’immobile, per avere realizzato nel 1988 un pozzo che avrebbe messo in collegamento la falda acquifera esistente nel sottosuolo con i terreni di fondazione del fabbricato, contribuendo in tal modo ai cedimenti delle fondazioni.

Il mezzo è fondato. La Corte di merito ha accertato – con congruo apprezzamento dei risultati della c.t.u. – che “un contributo all’instaurarsi dei cedimenti differenziali è stato apportato dalla escursione, nel tempo, di una falda idrica presente nel sottosuolo .

. . , escursione dovuta alla realizzazione a nord ovest dell’edificio (ad opera di soggetti estranei al giudizio) di due pozzi che avrebbero collegato tale falda, in pressione, con i terreni di fondazione del fabbricato”. La sentenza impugnata, pur avendo attribuito espressamente una parte della responsabilità alla sopravvenuta realizzazione di un’opera da parte di terzi, ha erroneamente ascritto all’Immobiliare l’intera responsabilità dei danni subiti dal Condominio.

Il terzo motivo del ricorso dell’Immobiliare denuncia violazione del combinato disposto dell’art. 1669 c.c., dell’art. 2043 c.c. e segg. e dell’art. 2053 cod. civ., nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. La Corte dell’Aquila avrebbe errato nell’escludere qualsiasi, anche minimo, concorso di colpa sia del Comune, al quale le infiltrazioni di acqua inficianti le fondazioni della palazzina erano almeno in parte imputabili per la loro provenienza da un pozzetto sito a monte dell’edificio, sia della Provincia, alla quale il primo giudice aveva addebitato una quota maggioritaria di responsabilità (70%) per avere immesso nello stesso sistema fognario comunale, inadatto e fatiscente, il sovraccarico delle acque piovane raccolte su un lungo tratto della superficie stradale pavimentata. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha dato conto ampiamente del proprio convincimento al riguardo con una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. Aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica disposta in sede di gravame, i giudici di secondo grado hanno argomentatamente ritenuto che le perdite in questione non hanno avuto la benchè minima incidenza sulla stabilità del fabbricato.

La sentenza impugnata sfugge pertanto, sul punto, alle censure che ad essa vengono mosse, mentre il motivo di ricorso tende ad un diverso apprezzamento dei fatti e dei relativi elementi di prova, e quindi si risolve in una non consentita richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Il rigetto del terzo motivo di ricorso assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato della Provincia. Pertanto, i ricorsi, principale ed incidentale, possono essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. , per esservi rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed accolto il secondo mezzo dello stesso e dichiarato assorbito l’incidentale”.

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che con riguardo al primo ed al secondo motivo del ricorso principale, va accolta la conclusione indicata nella relazione, conclusione che non è stata fatta oggetto di critiche specifiche;

che le censure mosse dalla ricorrente in via principale con il terzo motivo mirano – anche là dove denunciano la violazione di norme di legge – ad un nuovo giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità, avendo la Corte d’appello – con valutazione adeguatamente motiva – spiegato perchè ha ritenuto di aderire alla valutazione espressa dai consulenti tecnici nominati in secondo grado, i quali hanno rilevato che le perdite d’acqua verificatesi nel pozzetto situato nella proprietà A. non hanno avuto alcuna influenza sul prodursi dell’evento dannoso;

che le critiche di parte ricorrente non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata;

che, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente al secondo mezzo e rigettato nel resto, mentre resta assorbito l’incidentale;

che cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra l’Immobiliare ed il Condominio;

che invece, essendo divenuta definitiva – per effetto del rigetto del terzo motivo del ricorso principale – l’esclusione della responsabilità della Provincia e del Comune, può procedersi alla liquidazione delle spese in favore di ciascun controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, spese che vanno poste a carico della ricorrente in via principale, soccombente sul punto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, limitatamente ai rapporti tra l’Immobiliare ed il Condominio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione; condanna la ricorrente in via principale al rimborso delle spese processuali sostenute da ciascun controricorrente, che liquida, per il Comune di Alanno, in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per la Provincia di Pescara, in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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