Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17240 del 29/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17240 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 11641-2013 proposto da:
FERRATUSCO MAURO FRRMRA54T28A345E) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELOZZI LUIGI, giusta delega a margine del
ricorso (comparsa di costituzione di nuovo difensore);
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 29/07/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
:.

– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 307/2013 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Ric. 2013 n. 11641 sez. M2 – ud. 18-03-2014
-2-

D’APPELLO di PERUGIA del 3.12.2012, depositata il 21/02/2013;

Svolgimento del processo
1) Con ricorso depositato il 28 luglio 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Mauro Ferratusco ha proposto, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non

giudizio svoltosi dinnanzi al TAR Lazio, iniziato con ricorso
depositato in data 15.1.1998 e conclusosi con decreto di
perenzione depositato in data 13.4. 2010.
L’adita Corte d’appello ha rigettato la domanda; ha rilevato
la totale inattività della parte ricorrente, che aveva depositato
istanza di fissazione di udienza nel il 19.1.1998 e istanza di
prelievo il 16 marzo 1998, successivamente disinteressandosi del
giudizio; che il ricorso era stato dichiarato perento per omessa
presentazione dell’istanza di fissazione di udienza.
La Corte ha quindi ritenuto che il disinteresse dimostrato
dal ricorrente escludeva che egli avesse subito pregiudizio dalla
durata del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto l’istante ha proposto
ricorso, sulla base di unico motivo illustrato da memoria.
L’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.
Si è costituito nuovo difensore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.

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D’Ascola rel

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patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un

Va preliminarmente osservato che non è di ostacolo alla
trattazione del procedimento la mancata presenza del Pubblico
Ministero, atteso che in tema di intervento del P.M. nel giudizio
civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli
artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in

legge

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tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria,
impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai

sensi

dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un
pubblico interesse (Cass. del 20 gennaio 2014, n. 1089).
3) Con il ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001, dell’art. 9 legge 205/2000) il
ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia escluso
l’indennizzabilità del ritardo nella risposta di giustizia, dando
erroneamente rilievo alla tempistica della presentazione
dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, senza
considerare che l’istanza di prelievo era stata a suo tempo
debitamente depositata dal ricorrente e che, comunque, la
perenzione decennale non si traduce in una presunzione di
disinteresse per la decisione di merito.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va rilevato che erroneamente la Corte di appello ha
fatto leva sulla dichiarazione di perenzione per escludere del
tutto il diritto al risarcimento. E’ stato infatti ripetutamente
affermato che in materia di equa riparazione per durata
irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del
n.11641- 13

D’Ascola rei

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agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si

giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di
ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a
coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi
rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di
estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del

riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento al
superamento del termine di durata decorso il primo triennio,
potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo in
considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta (Cass
n. 15/2014 e molte altre non massimate).
Invano l’amministrazione resistente invoca un precedente di questa
Corte (3740/13), che ha limitato il diritto al risarcimento nel
caso di omessa presentazione dell’istanza di prelievo in relazione
all’art. 54 del d.l. n. 112/08 e alle modifiche introdotte dal
codice del processo amministrativo (d.lgs n.104 del 2. 7. 2010).
La sentenza indicata ha stabilito infatti che ai sensi dell’art.
54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art.
3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei
giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione
dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda
di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione
medesima.
Il caso in esame sfugge a questa previsione, giacchè il decreto di
perenzione venne emesso prima del 16 settembre 2010 e la stessa
domanda di equa riparazione è di data anteriore.
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\-)

r

K

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limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va

Va invece ribadito che l’art. 54, comma 2, ha introdotto una
condizione di proponibilità della domanda di equo indennizzo
riferita alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo,
consistente nella presentazione della istanza di prelievo nel
giudizio presupposto.

volta che tale condizione di proponibilità della domanda risulti
assolta – come avvenuto nella specie con l’iniziale deposito
dell’istanza – non è possibile scomputare dalla durata complessiva
del giudizio presupposto neppure il lasso di tempo intercorso tra
la data di entrata in vigore dell’art. 54, comma 2, del decretolegge n. 112 del 2008 (25 giugno 2008) e la data di presentazione
della domanda di equa riparazione.
Non ha fondamento neppure il rilievo relativo al concetto di abuso
del diritto, cui il controricorso ha fatto riferimento per
stigmatizzare come superflua e dilatoria l’istanza giurisdizionale
del ricorrente che tale non è, giacchè per un giudizio ex lege
n.89 iniziato prima del 16 settembre 2010 non vi poteva essere
neppure alcuna consapevolezza di possibile infondatezza della
domanda.
E’ dunque fondata la complessiva censura rivolta al provvedimento
impugnato, che deve essere cassato con rinvio alla Corte di
appello di Perugia, per nuovo esame. La Corte si atterrà ai
principi di diritto riaffermati e liquiderà anche le spese del
giudizio di legittimità.
PER QUESTI
n.11641- 13 D’Ascola rei

h

moTrvI
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Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, una

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della suprema

di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 2^, il 18 marzo 2014.

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