Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17240 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36174-2018 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Manuela Agnitelli, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe

Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16778/2018, depositato

l’8/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS), suo Paese di origine, nel 2015, per il timore delle persecuzioni e delle carcerazioni inflitte ai simpatizzanti del partito (OMISSIS), che si opponeva all’ex Presidente J.: atti, questi, che egli aveva sperimentato di persona solo perchè congiunto di un poliziotto sospettato di avere preso parte ad un tentativo di colpo di stato.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare, ha evidenziato: come i fatti narrati, quand’anche riconducibili ad atti di persecuzione o ad alcuno dei trattamenti inumani o degradanti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), non fossero più attuali e, quindi, non vi fosse più alcuna ragione, per il richiedente, di temere per la propria incolumità in caso di rientro in patria; come fosse esclusa, sulla base delle attendibili fonti qualificate compulsate, l’esistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; come il postulante protezione non avesse neppure specificamente allegato situazioni denotanti ragioni di fragilità individuale atte a comportare, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti primari, ovvero una condizione di sua effettiva integrazione nel paese ospitante.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 e il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e apparente in punto di apprezzamento della credibilità del richiedente, effettuato in contrasto con il protocollo di legge, che impone che siano colmate le deficienze probatorie riscontrate nel racconto delle persecuzioni subite e temute, mediante i poteri di cooperazione istruttoria officiosa, attingendo ad informazioni qualificate riguardantì il Paese di origine del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, avanzata dal richiedente, affermando che, anche prescindendo dalla loro credibilità, i fatti riferiti dal ricorrente, quand’anche riconducibili alla persecuzione diretta e personale, rispetto alla quale è data protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra, non potessero più dirsi attuali.

Poichè tale ratio decidendi, che costituisce il nerbo della statuizione, non è stata in alcun modo contrastata dal ricorrente il motivo è inammissibile.

2. Il secondo e il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. c.; artt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 14 CEDU, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, e il vizio di omessa motivazione in punto di danno grave integrante il presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria, sia nella forma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) essendo stata esclusa, in particolare, in riferimento a quest’ultima l’esistenza di un pericolo generalizzato in (OMISSIS).

Nulla è stato specificamente dedotto dal ricorrente per contrastare l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’allegato danno grave, discendente dal pericolo di subire in (OMISSIS) i trattamenti disumani o degradanti riservati agli oppositori del regime del Presidente J., non poteva dirsi più attuale, in quanto dal 2016 questi era stato deposto ed era stato eletto il Presidente B.A., espressione del partito (OMISSIS) del quale il richiedente era stato simpatizzante.

Quanto al danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale, citate le fonti qualificate compulsate, riguardanti la situazione del (OMISSIS) ha escluso che, dopo l’avvento del Presidente B. e dell’avviato percorso di democratizzazione delle istituzioni e di pacificazione sociale, questa potesse dirsi caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato. Quello compiuto dal decidente di merito è, peraltro, un apprezzamento di fatto non suscettibile di essere rimesso in discussione mediante il mero richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice censurato, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione: vengono in rilievo, infatti, censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel Paese di origine (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

Le spiegate ragioni determinano l’inammissibilità dei motivi.

3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c e comma 4, nonchè la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione quanto al diniego della protezione umanitaria. Richiamando il parametro interpretativo offerto da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, deduce che il Tribunale, riscontrato il grave pericolo per la vita e l’incolumità cui il richiedente aveva narrato di essere rimasto esposto in (OMISSIS), avrebbe dovuto operare un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, indicando le ragioni che l’avevano portato a ritenere che il detto pericolo non sarebbe stato tale da integrare il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le argomentazioni cui la doglianza enunciata è affidata sono generiche, perchè articolate attraverso la formulazione di copiosi riferimenti giurisprudenziali, senza la benchè minima, precisa, indicazione di specifici e concreti profili di vulnerabilità individuale e senza nessuna allegazione in ordine al decisivo profilo dell’integrazione socio-lavorativa effettivamente conseguita in Italia, così da consentire la necessaria comparazione tra la condizione di vita del richiedente nel Paese di origine e quella raggiunta nel Paese ospitante, come richiesto dal diritto vivente ai fini della valutazione da compiersi in funzione della concessione del permesso per ragioni umanitarie (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Va, per mera completezza, ribadito, che l’evocato dovere di “cooperazione istruttoria” che incombe sul giudice della protezione internazionale è stato correttamente adempiuto dal Tribunale, che ha doviziosamente dato atto di come in (OMISSIS) l’istaurato regime democratico desse ampie rassicurazioni quanto al godimento di uno standard minimo dei diritti umani fondamentali da parte dei cittadini di quello Stato.

Pur sotto l’egida formale della violazione di legge, il ricorrente pretende, invero, una rivalutazione del merito della decisione già adottata nella precedente fase di giudizio, tramite la rilettura degli atti istruttori, così proponendo doglianze che si pongono, all’evidenza, ben al di là del perimetro delimitante il giudizio rimesso alla cognizione di questa Corte di legittimità.

Giova, infine, rammentare che, per quanto insegnato dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Difetti argomentativi che di certo non inficiano il decreto impugnato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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