Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17240 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10005-2017 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

INTERPORTO CAMPANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO GIASI;

– controricorrente –

e contro

GEFIL SPA GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9171/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. La società Interporto Campano s.p.a impugnava l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, chiedendone l’annullamento perchè carente sotto il profilo motivazionale, contestando la debenza della pretesa tributaria, in quanto i fondi di sua proprietà non traevano alcun vantaggio dall’attività di bonifica, tant’è che l’ente impositore aveva cancellato la consorziata C.I.S. s.p.a. dal ruolo di contribuenza; invocava infine l’esistenza del giudicato esterno ed in subordine la prescrizione maturata per le annualità dal 2007 al 2009.

L’avviso, secondo quanto esposto dal ricorrente, era stato preceduto da un’attività di indagine in ordine agli scarichi nei canali consortili al fine di aggiornare il relativo elenco, a seguito della quale il consorzio comunicava alla società Interporto che il suo fondo impermeabilizzato di superficie pari a mq. 1.452.931, ubicato nell’agro notano, recapitava i reflui nel canale consortile “Bosconfangone”, il che obbligava l’ente proprietario del cespite al pagamento degli oneri consortili.

La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso con sentenza appellata dal Consorzio di Bonifica il quale, eccepita la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al legale rappresentante a mezzo del servizio postale, sosteneva la sussistenza di un piano di classifica approvato e pubblicato mai contestato da parte del contribuente, censurando la sentenza di primo grado che aveva ravvisato il deficit motivazionale dell’atto opposto per l’omessa indicazione del piano di classifica, circostanza ritenuta del tutto irrilevante dal Consorzio, atteso che la contestazione verteva non sull’esistenza di un piano di classifica bensì sulla debenza degli oneri consortili.

La CTR della Campania respingeva il gravame sul rilievo che gli oneri consortili sono correlati alla prova dell’effettivo e perdurante beneficio diretto e specifico in favore del fondo che sia situato nel perimetro del comprensorio, affermando che se il contribuente è gravato dall’onere di provare l’assenza del beneficio, compete al Consorzio, in caso di contestazione, dimostrare l’avvenuta realizzazione di attività ed opere tali sa arrecare comunque un beneficio all’immobile ricompreso nel perimetro.

Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe.

La contribuente resiste con controricorso e memorie depositate unitamente alla copia dell’atto opposto, il 3 dicembre 2020 sulla piattaforma Team.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della produzione nel presente giudizio della copia dell’ingiunzione di pagamento opposta, allegata alla memorie difensive depositate il 9 dicembre 2020. A tal riguardo, l’art. 366 c.p.c., in tema di contenuto del ricorso, richiede, al n. 6), “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”: documenti, questi, che, ai sensi del successivo art. 369, devono essere depositati unitamente al ricorso a pena di improcedibilità (Cass. n. 25393/2019).

Un’efficace interpretazione delle modalità pratiche di assolvimento degli oneri appena illustrati, peraltro, è stata offerta dalla pronuncia delle sez. un. 7161/2010. Nel giudizio di legittimità, difatti, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (Cass. n. 9685/2020; n. 10967/2013).

p..3. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 11, ex art. 380 c.p.c., nn. 3 e 4; per avere la CTR della Campania omesso di esaminare il primo motivo di gravame relativo alla nullità della notificazione del ricorso eseguita dal difensore direttamente senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, benchè il legale fosse stato autorizzato ai sensi dell’art. 1 cit. in rubrica, alla notificazione degli atti soltanto in materia civile, amministrativa ed extragiudiziale.

Rileva al riguardo che le disposizioni relative alla notificazione diretta hanno carattere eccezionale, con la conseguenza che non ne è consentita l’interpretazione estensiva nè quella analogica.

Assume, pertanto, la ricorrente che la normativa citata non può trovare applicazione in materia tributaria, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, evoca le sole norme del codice di procedura civile sancendo che le notificazioni vanno eseguite ai sensi degli artt. 132 e ss. c.p.c..

p..4. Il motivo è destituito di fondamento.

In adesione alla giurisprudenza di questa Corte espresso nella ordinanza n. 6811 del 28 marzo 2011 (e successivamente con l’ordinanza n. 18385/2013) “ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita dall’avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario”, con la conseguenza che l’inammissibilità, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. n. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3″.

p..5. Con la seconda censura si lamenta violazione della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 12, del R.D. n. 215 del 1933, art. 59, e dell’art. 860 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente respinto l’appello sulla base della carenza probatoria in ordine alla sussistenza di un beneficio diretto e specifico per il fondo di proprietà dell’Interporto, quando, invece, i contributi erano stati richiesti per lo scarico delle acque nei canali consortili, così come previsto dalla L.R. n. 4 del 2003, art. 13, e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, di talchè risultavano estranee alla controversia sia la questione della delimitazione del perimetro di contribuenza che della sua trascrizione nonchè dell’approvazione del piano di classifica, occorrendo far riferimento all’accordo Stato – Regioni del 18 settembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 36 dell’8 ottobre 2008; accordo che disciplina il beneficio idrologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua, lasciando in vita la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d’acqua naturali o artificiali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 116, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.

p..6. Il secondo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità.

Il consorzio ricorrente deduce che ‘l’obbligo tributario ha origine dallo scolo delle acque reflue del fondo di proprietà della società Interporto nel canale consortile “(OMISSIS)”, circostanza che non emerge dalla decisione impugnata e che risulta, peraltro, contestata dalla società intimata, la quale insiste nell’affermare che gli oneri richiesti riguardano la manutenzione delle opere idrauliche (pag. 12 del controricorso), sostenendo (pag. 9 del ricorso) che il contribuente ha l’onere di contestare non solo la sussistenza di benefici derivati dalle opere di bonifica ma altresì l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza.

Sotto questo profilo, pertanto la censura si manifesta inammissibile per difetto di specificità. Il motivo che censura la violazione di legge, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, avrebbe dovuto essere, a pena d’inammissibilità, dedotto trascrivendo i punti salienti del provvedimento opposto.

Il ricorrente non ha, invece, neppure indicato il luogo in cui è rinvenibile e conservato il documento su cui il motivo di ricorso si fonda (cfr., ex allis, Cass. 30/3/2016, n. 6123).

p.. 6. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il consorzio alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla contribuente, che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA