Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17240 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Felicetti Silvia, elettivamente

domiciliata nel suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 25;

– ricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni di

Roma in data 12 marzo 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

presente il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “L’Avv. D.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma in data 12 marzo 2010 con la quale è stata respinta l’opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari per l’assistenza legale, in qualità dei difensore d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 488 del 1988, art. 97 al minore M.S., divenuto maggiorenne nel corso del procedimento.

Il ricorso per cassazione non è stato notificato ad alcuno.

Occorre premettere che, in tema di spese di giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’opposizione al provvedimento del giudice introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161).

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile , non essendo stato proposto secondo le regole del processo civile, attesa la mancanza di notifica”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che i rilievi contenuti nella memoria illustrativa non colgono nel segno, giacchè nella specie il motivo di inammissibilità non risiede nella mancata notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, ma nell’assenza assoluta di contraddittorio, per non avere la parte ricorrente notificato il ricorso a nessuna delle parti intervenute nel giudizio a quo;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in mancanza di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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