Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1724 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1724 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 22155-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MILANESI GIORGIO;
– intimato –

2017
2643

avverso la sentenza n. 33/2013 della COMM.TRIB.REG. daet
bitgAitt4t
MILANO, depositata il 28/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
VITTORIO SCARLINI.

Data pubblicazione: 24/01/2018

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del
26 febbraio 2013, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il
ricorso di Giorgio Milanesi contro il diniego del rimborso Irpef dell’anno 2003
relativo alle somme versategli come incentivo all’esodo, in applicazione della
sentenza 21 luglio 2005 della Corte UE.

48 mesi rispetto al momento in cui le somme erano state trattenute.
Le Commissioni, provinciale e regionale, avevano affermato, invece, che il
descritto termine era iniziato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della
Corte Ue e quindi dal 3 settembre 2005.
2 – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso,
deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge in cui è incorsa la
Commissione regionale nel rigettare l’appello dell’ufficio.
La ritenuta delle somme era stata effettuata nel 2003 mentre l’istanza di
rimborso era del 23 novembre 2009, quando, quindi, erano già trascorsi i 48
mesi del termine di decadenza.
Nè il dies a quo del termine poteva essere fissato, come era stato sostenuto
dalla Commissione regionale, al momento della pronuncia della Corte Ue, posto
che così aveva affermato la Cassazione, con la sentenza n. 20880/2004, in una
fattispecie analoga, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma
impositiva, motivando con la considerazione che è comunque necessario che il
rapporto tributario si esaurisca nel termine previsto dalla legge.
Anche la Corte UE (con la sentenza 15/9/98 Edis – Ministero Finanze), in
fattispecie analoga, aveva affermato la compatibilità con la normativa
comunitaria della fissazione del dies a quo del termine di decadenza della
richiesta di rimborso alla data di pagamento del tributo e non a quella
dell’adozione della direttiva comunitaria con la quale si ponesse in conflitto. Ed
aveva, inoltre, chiarito che la definitività dell’accertamento tributario non poteva
essere superata anche nel caso in cui l’imposizione tributaria si poneva in
contrasto con una successiva norma o decisione comunitaria (sentenza n.
234/2006).
Costituisce poi un principio di diritto consolidato, ricorda il ricorrente, che le
sentenze della Corte UE trovino applicazione sui procedimenti ancora pendenti,
fatte, quindi, salve le situazioni esaurite.
Si citano a sostegno delle tesi argomentate Cass. 13947/11, 14977/09,
20683/10. Si afferma che la parte non poteva neppure fondare le proprie
1

L’ufficio aveva dedotto la tardività della richiesta perché successiva di oltre

aspettative su un mutamento di giurisprudenza visto che non vi erano precedenti
arresti favorevoli alla sua tesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorso merita accoglimento e dovendosi, pertanto, ritenere tardiva la
richiesta di rimborso, la Corte, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo del contribuente Giorgio Milanesi contro l’atto di diniego del rimborso

2 – Alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio vanno, infatti,
applicati i seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, con sentenza
n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442 e 631443:
– il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del
versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel
caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della
Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite
dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione
o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del
diritto e delle situazioni giuridiche;
– allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma
successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i
principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non
sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto
al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da
quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine
fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, dovendosi ritenere prevalente l’esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei
relativi rapporti.
3 – Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno, e neppure il contribuente lo
contesta, che il rimborso sia stato chiesto quando era già decorso il termine
stabilito a pena di decadenza per la relativa istanza.
Ne discende che, in applicazione degli ricordati principi di diritto, il ricorso
introduttivo va rigettato perché tardivamente proposto.
,-,.–” –

2

relativo alle somme versategli come incentivo all’esodo.

In considerazione della complessità della questione, risolta solo con
l’indicata sentenza delle Sezioni unite (pronunciata in epoca successiva alla
richiesta di rimborso dell’imposta ed alla pronuncia impugnata), appare equo
dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

processo.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

rigetta il ricorso introduttivo di Giorgio Milanesi. Compensa le spese per l’intero

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