Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1724 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24978-2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MARIA RAFFAELLA PONTIGGIA e LUCA FONTANA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA

278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

STEFANO GIOVE giusta procura speciale allegata in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3023/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 30/06/2015 e depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – Con sentenza resa pubblica il 13 luglio 2015, la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dal notaio M.M. avverso la decisione del Tribunale di Como, condannando la convenuta (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile oggetto della compravendita intercorsa con l’attore G.P. (il cui contratto definitivo era stato concluso a mezzo di rogito dello stesso M.) ed al rilascio del relativo certificato di agibilità, nonchè condannando il medesimo M. al pagamento, in favore del G., della somma risarcitoria di Euro 1.040,00, oltre accessori, nonchè della somma, a titolo restitutorio, di Euro 2.400,00, oltre accessori.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.P. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso M.M., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

3. – Con il primo mezzo è denunciata “omessa considerazione ed erronea valutazione con riguardo ad un fatto decisivo per il giudizio e con riguardo alle risultane probatorie in punto di adempimento dell’obbligo di informativa del cliente da parte del notaio rispetto all’esistenza di gravami”: in violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

In tutta la sua articolazione esso si sostanzia soltanto nel censurare la valutazione delle risultante probatorie da parte del giudice di appello (e, segnatamente, delle deposizioni testimoniali, con specifico riferimento al profilo dell’attendibilità dei testi), in ordine alla circostanza di fatto (esaminata funditus dalla Corte di merito) del momento in cui esso acquirente è venuto a conoscenza delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile interessato dalla vendita.

Con ciò non è denunciato alcun error in iudicando (posto che tale non è la dedotta violazione delll’art. 116 c.p.c., che si risolve anch’essa in una doglianza attinente alla valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice del merito), nè viene prospettato un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – quale vizio unicamente veicolabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente (applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata stata pubblicata il 13 luglio 2015) -, bensì risulta veicolato, in realtà, un vizio di motivazione della decisione alla luce del paradigma di cui all’abrogato n. 5 del cit. art. 360 c.p.c..

4. – Con il secondo mezzo è denunciata omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla circostanza dell’avvenuto pressochè totale pagamento del prezzo di vendita in epoca antecedente al rogito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Si assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato la contestazione di detta circostanza in base a quanto dedotto da esso attore in primo grado con la memoria ex art. 183 c.p.c. e con la documentazione ad essa allegata (che proverebbe il pagamento del prezzo in data successiva al rogito).

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata fonda l’accertamento in ordine al momento di pagamento del prezzo della vendita (un anno prima della stipula del contratto definitivo) sul contenuto del rogito notarile dell'(OMISSIS) e sul rilievo che, in ogni caso, si tratta di “circostanza comunque incontestata”.

Il ricorrente non censura affatto la ratio decidendi che fa riferimento al contenuto del rogito notatile, mentre, quanto all’assenza di contestazioni, si limita ad evidenziare i termini del thema probandum relativi al primo grado di giudizio, mancando – in palese violazione del principio di specificità del motivo di ricorso – di dare contezza delle deduzioni e difese delle parti in sede di appello, così da evidenziare la persistenza dell’anzidetta contestazione.

Peraltro, neppure viene censurata appieno la complessiva ratio decidendi che sorregge la statuizione di rigetto del motivo di gravame, posto che il giudice di appello non si è arrestato al rilievo del momento di pagamento del preo della vendita, ma ha anche, concorrentemente, fondato la decisione sul fatto (non investito da impugnazione) che la (OMISSIS) in crisi d’impresa, difficilmente avrebbe sua sponte cancellato le iscrizioni ipotecarie sull’immobile trasferito in caso di mancata stipula del definitivo.

5. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6″ per aver la Corte territoriale qualificato come nuova la domanda di condanna del M. alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, da ritenersi invece rituale, in quanto alternativa alla pretesa volta a conseguire il denaro necessario per la purgazione delle medesime ipoteche.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non si censura affatto la statuizione di assorbimento – esplicitata dalla stessa Corte territoriale, ma in ogni caso da reputarsi logicamente preliminare ed assorbente di ogni ulteriore scrutinio – del motivo di appello del M. sulla novità della domanda di condanna del medesimo notaio alla cancellazione delle ipoteche sull’immobile compravenduto rispetto al già statuito accoglimento del motivo di gravame dello stesso notaio in punto di sussistenza e consistenza del danno risarcibile (siccome correlato eziologicamente alla riscontrata condotta inadempiente), che nella sentenza impugnata viene circoscritto (“unico danno”: cfr. p. 12 della sentenza medesima) al versamento, da parte del G., della residua parte del prezzo di vendita (Euro 1.040,00).

Peraltro, va soggiunto che, consolidatasi in cosa giudicata la statuizione sull’anzidetto “unico” danno risarcibile, l’accoglimento (in via di mera ipotesi) del mezzo in esame non condurrebbe ad alcuna utilità concreta per il ricorrente, così da non consentire comunque la cassazione della sentenza impugnata.

6. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, che non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014;

1che nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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