Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17239 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34857-2018 proposto da:

E.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Manuela Agnitelli, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe

Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 12343/2018, depositato il

23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.S. ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), aveva narrato di essere fuggito dalla città di (OMISSIS), nell'(OMISSIS), perchè minacciato dagli abitanti del suo villaggio, dopo che egli, cristiano, si era rifiutato di prendere il posto del padre morto, sacerdote di un idolo adorato dalla comunità.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare, ha evidenziato: come i fatti narrati non potessero essere inquadrati in alcuno degli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8; come il ricorrente non avesse allegato alcuna specifica circostanza suscettibile di comprovare l’esistenza di un rischio attuale per la propria vita o per la propria incolumità in caso di rimpatrio; come fosse esclusa, sulla base di attendibili fonti qualificate compulsate, l’esistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; come il postulante non avesse neppure specificamente allegato situazioni denotanti ragioni di fragilità individuale atte a comportare, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti primari; ragioni di fragilità individuale, peraltro, neppure emergenti dagli atti.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno è rimasta tale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 e il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e apparente in punto di apprezzamento della credibilità del richiedente, effettuato in contrasto con il protocollo di legge, che impone che siano colmate le deficienze probatorie, riscontrate nel racconto del richiedente circa le persecuzioni subite e temute, mediante i poteri di cooperazione istruttoria officiosa, attingendo ad informazioni qualificate riguardanti il Paese di origine del richiedente medesimo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, avanzata dal richiedente, affermando che, anche prescindendo dalla loro credibilità, i fatti da lui riferiti non evocavano profili di persecuzione diretta e personale per nessuna delle ragioni prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra.

Tale ratio costituisce, invero, il nerbo della statuizione, ma non è stata in nessun modo contrastata dal ricorrente.

2. Il secondo e il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. c.; artt. 2, 3, 5, 7, 8, 9 CEDU e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, e il vizio di omessa motivazione in punto di danno grave integrante il presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria, essendo stata esclusa l’esistenza di un pericolo generalizzato in (OMISSIS).

2.1. Nulla è stato specificamente dedotto dal ricorrente per contrastare l’affermazione del Tribunale secondo la quale l’allegato danno grave, discendente dal pericolo di subire le ritorsioni dei membri del proprio villaggio per il rifiuto di succedere al padre nella carica di sacerdote della religione tradizionale ivi praticata, non era credibile, perchè smentita da quanto riferito dalle fonti qualificate compulsate circa le modalità di successione nelle cariche degli officianti, che prevedono una selezione in giovanissima età degli aspiranti ed un lungo apprendistato.

2.2. Quanto al danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale, citate le fonti informative riguardanti la situazione dell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente, ha evidenziato come queste non dessero conto di veri e propri conflitti in atto, bensì esclusivamente di alcuni atti di violenza, consistiti, per lo più, in scontri politici preelettorali riconducibili ai cd. cult, degenerati in crimini comuni, come tali non in grado di esporre a pericolo la generalità della popolazione della regione e, comunque, non la vita o l’incolumità del richiedente, che nulla di specifico aveva allegato in ordine ad una sua peculiare condizione di coinvolgimento o esposizione ai menzionati atti di violenza: ratio decidendi, questa, rispetto alla quale il ricorrente non ha articolato nessuna specifica argomentazione.

2.3. Peraltro, l’esclusione dell’esistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non è suscettibile di essere rimesso in discussione mediante il mero richiamo a fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice censurato, ove, come nel caso di specie, sia stato condotto in conformità ai parametri di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) e con completezza e plausibilità di argomentazione: vengono in rilievo, infatti, censure non consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

2.4. Le spiegate ragioni determinano l’inammissibilità dei motivi.

3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c e comma 4, nonchè la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione quanto al diniego della protezione umanitaria. Richiamando il parametro interpretativo offerto da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, deduce che il Tribunale, riscontrato il grave pericolo per la vita e l’incolumità cui il richiedente aveva narrato di essere rimasto esposto in (OMISSIS), avrebbe dovuto operare un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, indicando le ragioni che l’avevano portato a ritenere che il detto pericolo non sarebbe stato tale da integrare il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1. Le argomentazioni cui la doglianza enunciata è affidata sono generiche, perchè articolate attraverso la formulazione di copiosi riferimenti giurisprudenziali, senza la benchè minima, precisa, indicazione di specifici e concreti profili di vulnerabilità individuale e senza nessuna allegazione in ordine al decisivo profilo dell’integrazione socio-lavorativa effettivamente conseguita in Italia, così da consentire la necessaria comparazione tra la condizione di vita del richiedente nel paese di origine e quella raggiunta nel paese ospitante, come richiesto dal diritto vivente ai fini della valutazione da compiersi in funzione della concessione del permesso per ragioni umanitarie (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

3.2. Va, per mera completezza, ribadito, trattandosi di profilo latamente evocato dalla ricorrente, che l’attenuazione del principio dispositivo, che si registra nella materia della protezione internazionale, comporta che il dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice non esime il richiedente protezione dall’onere di adeguatamente circostanziare l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (Sez. 1-, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166).

Pur sotto l’egida formale della violazione di legge, la ricorrente pretende, invero, una rivalutazione del merito della decisione già adottata nella precedente fase di giudizio, tramite la rilettura degli atti istruttori, così proponendo doglianze che si pongono, all’evidenza, ben al di là del perimetro delimitante il giudizio rimesso alla cognizione di questa Corte di legittimità.

3.3. Giova, infine, rammentare che, per quanto insegnato dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 01), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Difetti argomentativi che di certo non inficiano il decreto impugnato.

3.4. Tanto comporta l’inammissibilità del motivo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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