Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17239 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20577-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA

MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2219/2014 della COMM.TRIB.REG. SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con atto stipulato in data (OMISSIS) M.G. acquistava dalla Giusy s.r.l. la piena proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) che costituiva una delle unità immobiliari del complesso edilizio realizzato dalla società richiedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 4% prevista per l’acquisto della prima casa d’abitazione, non trattandosi di immobile di lusso.

Successivamente la contribuente riceveva la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, contestava alla contribuente in relazione all’atto de quo l’applicazione dell’aliquota Iva al 10/0 recuperando a tassazione la maggiore imposta oltre ai relativi interessi di mora.

Impugnato detto atto impositivo, la CTP di Catania con sentenza del 22.9.2010 accoglieva il ricorso annullando l’avviso di liquidazione ritenendo che l’Ufficio non avesse provato che la superficie dell’immobile fosse superiore a mq 240.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza del 7.7.2014 accoglieva l’appello ritenendo legittima la revoca del beneficio.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza di appello e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado- violazione e/o falsa ed errata applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., della L. 890 del 1982, art. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che la CTR avrebbe dovuto dichiarare pregiudizialmente l’inammissibilità dell’appello non essendo stato prodotto l’avviso di spedizione dell’atto con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Motivazione apparente- Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che dalla motivazione non è possibile individuare l’iter logico seguito dal giudice del gravame.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione, falsa e/o errata interpretazione ed applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR ha violato le norme in tema di onere della prova e di obbligo motivazionale.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione, falsa e/o errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa 1, Parte 1, allegata, art. 1, comma 2, e nota II bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, parte II, n. 21, del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 303000, artt. 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso un esame accurato della documentazione in atti limitandosi a fare proprie le osservazioni dell’Ufficio il quale non aveva prodotto alcuna documentazione a supporto.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Parte ricorrente deduce che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato in quanto l’appello dell’Agenzia fu tardivamente proposto, anzi sostiene di non essersi costituita nel giudizio di appello in quanto non ebbe alcuna conoscenza del gravame. Aggiunge che la mancanza della ricevuta di spedizione non può essere sanata con la cartolina di ricevimento che non fa fede sulla data di spedizione e che anzi quella in atti non reca alcuna data di spedizione.

L’Agenzia controricorrente sostiene di aver depositato in sede di costituzione in appello innanzi alla CTR “distinta postale” che reca quale data di spedizione il (OMISSIS) e l’avviso di ricevimento con la data di ricezione dell’appello.

Ciò premesso dall’esame degli atti risulta che l’atto di appello è stato notificato a mezzo del servizio postale e che la cartolina/avviso di ricevimento non reca la data di spedizione in bianco ma reca il timbro di ricezione dell'(OMISSIS).

Non è stata invece rinvenuta in atti la cartolina attestante la spedizione dell’atto di appello.

Ora, posto che la data di pubblicazione della sentenza CTP è il 22.9.2010 e che la stessa non risulta notificata, trova applicazione il c.d. termine lungo che nella specie (trattandosi di ricorso introduttivo anteriore al 4-7-2009) è annuale (art. 327 c.p.c.) oltre al periodo di sospensione feriale di 46 gg con conseguente scadenza alla data del (OMISSIS).

Pertanto, atteso che la data ultima per impugnare la sentenza era quella del 7 novembre 2011 e che non vi è prova della data di spedizione, la sola data di ricezione dell’appello dell'(OMISSIS) che non è all’interno del predetto termine non vale a supplire a tale mancanza.

Ne consegue pertanto che in difetto di prova della tempestiva proposizione dell’atto di appello, il gravame doveva essere dichiarato inammissibile.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

Ne discende che in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il giudizio di appello non poteva essere proseguito.

Parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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