Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17239 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/07/2017, (ud. 22/12/2016, dep.13/07/2017),  n. 17239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 909/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, era stata rilevata la non spettanza di deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2003 di R.E., ed erano stati richiesti i maggiori importi dovuti a titolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni, e ciò benchè il contribuente avesse aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9.

Secondo il giudice d’appello è ben vero che la legge in discorso prevede dell’art. 9, comma 9, che nella definizione automatica “sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 36 ter” e che lo stesso art. 36 ter prevede al comma 2 che il controllo possa comportare la esclusione di detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte e la esclusione in tutto o in parte di deduzioni non spettanti, tuttavia, poichè il detto comma 9 della L. n. 289 del 2002, art. 9, “prevede la definitività della liquidazione delle imposte con riferimento alle sole deduzioni, mentre nulla dice in merito alle detrazioni, se ne deve dedurre che l’art. 36 ter operi, nel caso che ne occupa, limitatamente alle sole detrazioni d’imposta”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, l’amministrazione ricorrente, assume che l’espressione contenuta della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, primo periodo – secondo cui “la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni” -, valorizzata dal giudice d’appello, sarebbe chiaramente dettato per casi diversi da quelli regolati dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter.

La censura è fondata.

Questa Corte ha infatti già avuto occasione di affermare il principio, che il Collegio condivide, “secondo il quale la domanda di condono presentata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 (riguardante l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), preclude – in virtù di quanto stabilito dal comma 6, lett. a) – l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ma non la liquidazione delle imposte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, senza che abbiano rilievo alcuno nè la circostanza che nell’art. 8 cit., non sia prevista una specifica clausola di salvezza per tale forma di liquidazione – evidentemente non ritenuta necessaria per essere quest’ultima attività del tutto diversa e distinta dall’accertamento -, nè la circostanza che, in relazione all’ipotesi del condono tombale previsto della cit. L. n. 289, art. 9, sia contenuta, nel comma 9, una previsione espressa di salvezza dell’attività liquidatoria, in quanto, in tal caso, il legislatore, ritenendo possibile il sorgere di qualche dubbio interpretativo, ha ritenuto opportuno indicarla esplicitamente (Cass. n. 12360 del 2011). La ratio della pronuncia deve ritenersi valida anche con riguardo all’attività di “controllo formale” delle dichiarazioni di cui all’art. 36 ter. Va al riguardo osservato che il legislatore, in materia di condono fiscale, sia nell’art. 7, comma 13, che nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, sia, già, nella L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 1, ha costantemente fatto salvi, pur in presenza del perfezionamento delle istanze di condono, gli effetti delle attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, rispettivamente disciplinate nel D.P.R. n. 600 del 1973, citati artt. 36 bis e 36 ter, così accomunandole nello stesso regime e distinguendole dall’attività accertatrice vera e propria, la quale, del resto, è espressamente eccettuata dall’art. 36 ter, comma 2 (cfr. Cass. nn. 1113 del 2013 e 647 del 2014). Tale comunanza di disciplina, storicamente adottata nell’ambito delle normative di condono, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore che non può ritenersi irragionevole, in quanto l’attività di cui all’art. 36 ter, pur non avendo in sè carattere strettamente liquidatorio (inteso nel senso contemplato nell’art. 36 bis, cioè di un’attività di riscontro cartolare infratestuale, basato sui dati direttamente desumibili dalla dichiarazione ed interni ad essa – che ben può, peraltro, condurre ad una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa), non è neanche, tuttavia, di natura accertativa in senso proprio, consistendo anch’essa nell’esame testuale dei dati della dichiarazione raffrontati con documentazione (anche) esterna a questa, senza profili di tipo valutativo o interpretativo, e viene, pertanto, a collocarsi in una posizione intermedia tra le altre due citate tipologie di azione dell’amministrazione” (Cass. n. 17631 del 2014, anche in motivazione).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA