Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17239 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

V.P.L. e V.W., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lapenna

Giuseppe, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via

Stazione della Storta, n. 2;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ SERVIZI TECNICI APPLICATI s.n.c. di Cardone P. e Cardone A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Violante Andrea e Daniela Tamborrino, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Guido Ninni in Roma, via Anapo, n.

29;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n.

496 in data 21 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Giuseppe Lapenna e Guido Ninni, quest’ultimo per

delega dell’Avv. Andrea Violante;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 14 novembre 1994, la s.n.c. Servizi Tecnici Applicati, premesso di essere proprietaria del lotto di terreno contrassegnato con la sigla H63 facente parte della lottizzazione R.M. in (OMISSIS), confinante con i lotti contrassegnati ai numeri H78 e H62, di proprietà rispettivamente di G.R. e di C.A., evocava in giudizio i predetti chiedendo che nei loro confronti venisse esattamente individuato il confine fondiario, con apposizione dei termini lapidei;

che G.R. si costituiva in giudizio e spiegava domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione della particella H63, deducendo che questa era stata nel possesso ultraventennale di essa convenuta e, ancor prima, di K.E. L., suo dante causa:

che il C., costituitosi in giudizio, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva;

che a seguito di interruzione del processo, dichiarata per decesso della convenuta G., il giudizio veniva riassunto dai successori a titolo universale V.P.L. e W. V.;

che il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 12 luglio 2006, rigettava la riconvenzionale e, in accoglimento della domanda della società attrice, regolava il confine tra i fondi, condannando i V. ed il C. alla restituzione della parte del lotto H63 da costoro rispettivamente occupata;

che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 496 in data 21 settembre 2009, ha – per quanto qui rileva – rigettato l’appello proposto dai V.;

che ha rilevato la Corte territoriale che, poichè il cespite costituito dal lotto H63 non era contemplato nell’atto, stipulato in data 27 luglio 1983, di trasmissione derivativa dei diritti tra K. L.E. e la G., in favore di questa e dei suoi eredi non poteva operare l’invocata accessio possessionis;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso i V., sulla base di due motivi;

che ha resistitito l’intimata società Servizi Tecnici Applicati, mentre l’intimato C. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2: con esso si deduce che il L. ebbe a trasferire alla G. “il bene nelle condizioni di fatto in cui era da lui posseduto ed in tale situazione è pervenuto ai ricorrenti che lo hanno usucapito per il decorso del ventennio”, e che la Corte d’appello “in applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e non già dell’art. 1146 c.c., comma 2, avrebbe dovuto dichiarare l’acquisto”;

che il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 278 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentandosi che la Corte d’appello non avrebbe preso in esame il motivo di gravame in cui si deduceva che l’azione non poteva essere qualificata come regolamento di confini, ma come rei vindicatio, e che la irreversibile trasformazione del suolo in strada in conseguenza di accessione invertita comportava il difetto di legittimazione a proporre la domanda.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 novembre 2010, una proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., concludendo per l’infondatezza del primo motivo e per l’inammissibilità del secondo.

Letta la memoria dei ricorrenti.

Considerato che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che ex art. 375 cod. proc. civ. consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata alla discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinchè venga discussa in pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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