Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17238 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30152/2006 proposto da:

M.G.G., M.A., M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso lo studio

dell’avvocato MARIO BENEDETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARINO VINCENZO, MARINO SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5111/2005 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 17/11/2005 R.G.N. 1929/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.9 – 17.11.2005 il Tribunale di Torino respinse la domanda svolta da M.M., M.A. e M.G. G., eredi di M.B., rimasto vittima di un attentato terroristico in data (OMISSIS), diretta ad ottenere la maggior somma, asseritamente spettante, sugli importi loro liquidati da Ministero dell’Interno ai sensi delle leggi, succedutesi nel tempo, contemplanti la speciale elargizione per le vittime degli attentati terroristici e loro superstiti.

A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che, dalla liquidazione della maggior somma prevista da ultimo dalla L. n. 206 del 2004, dovesse essere scomputato l’importo già erogato comprensivo della rivalutazione, con ciò disattendendo la tesi dei ricorrenti secondo cui la detrazione avrebbe dovuto riguardare soltanto il capitale netto.

Il Tribunale compensò inoltre le spese di lite, sul rilievo che la L. n. 206 del 2004, art. 10, andava interpretato nel senso che dette spese restavano a carico dello Stato nei procedimenti intrapresi dalle vittime del terrorismo nei confronti degli autori del reato ovvero nei giudizi promossi per ottenere prestazioni a carico dello Stato conclusi vittoriosamente.

Avverso l’anzidetta sentenza M.M., M.A. e M. G.G. hanno proposto ricorso per cassazione, L. n. 206 del 2004, ex art. 12, comma 2, fondato su tre motivi.

L’intimato Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 5, degli artt. 1224 e 1282 c.c. e della L. n. 302 del 1990, art. 8, osservando che la riliquidazione conseguente all’elevazione della misura dell’elargizione disposta dalla L. n. 206 del 2004, avrebbe dovuto essere effettuata tenendo esclusivamente conto di quanto spettante e di quanto concesso in linea capitale, con esclusione, pertanto dell’importo erogato a titolo di rivalutazione dell’importo riliquidato ai sensi della L. n. 407 del 1998, posto che il meccanismo di rivalutazione contemplato dalla L. n. 302 del 1990, rispondeva alla medesima ratio di cui agli artt. 1224 e 1282 c.c., ed era stato introdotto allo scopo di compensare il ritardo nell’erogazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 91 c.p.c., osservando che, al momento della sua proposizione, la domanda era sicuramente fondata, stante l’avvenuto pagamento nel corso del giudizio.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 206 del 2004, art. 10, deducendo che, con tale disposizione, è stata prevista l’assunzione delle spese di patrocinio delle vittime a carico dello Stato indipendentemente dall’esito finale del giudizio, salva, in caso di loro soccombenza, la liquidazione di tali spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 141.

2. Giova ricordare, per quanto di rilievo ai fini del decidere, le successive disposizioni legislative che hanno disciplinato nel tempo l’originaria liquidazione dell’elargizione e le successive riliquidazioni della medesima, nonchè gli accertamenti fattuali compiuti al riguardo nel giudizio di merito.

In base alla L. n. 466 del 1980, art. 2, la speciale elargizione di cui alla L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, venne elevata a L. 100 milioni; l’art. 5, comma 2, della stessa legge, come sostituito dalla L. n. 720 del 1981, art. 1 (poi abrogato dalla L. n. 302 del 1990, art. 17), previde una elargizione di egual misura alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che avessero perso la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Secondo quanto accertato nell’impugnata sentenza, al padre (allora in vita) di M.B. venne liquidato l’importo di L. 100 milioni.

In base alla L. n. 302 del 1990, art. 2, la speciale elargizione di cui alla L. n. 466 del 1980, e successive modificazioni e integrazioni venne elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa, a L. 150 milioni ed analoga elargizione venne riconosciuta dal successivo art. 4 ai superstiti delle vittime; l’art. 8, comma 2, della medesima legge previde inoltre un meccanismo automatico di rivalutazione (in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT) delle elargizioni “alla data della corresponsione”.

La L. n. 407 del 1998, art. 3, sostituì i commi 1 e 3 della L. n. 302 del 1990, art. 12, prevedendo che i benefici di tale legge si applicassero “alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969” (comma 1) e che gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla L. n. 466 del 1980, e successive modificazioni, erano “soggetti a riliquidazione” in base alle disposizioni della medesima L. n. 302 del 1990. Per l’effetto, sempre secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, ai superstiti di M.B. venne liquidata l’ulteriore somma complessiva di L. 72.474.020, comprensiva dei capitale riliquidato e della rivalutazione.

La L. n. 206 del 2004, art. 5, ha elevato alla misura massima di Euro 200.000 l’elargizione di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1, comma 1, e l’art. 1, comma 2, della stessa legge ha stabilito l’applicabilità, fra l’altro, delle disposizioni di cui alla L. n. 302 del 1990 e n. L. n. 407 del 1998 e successive modificazioni, per quanto non espressamente previsto.

Il Tribunale ha accertato che, in corso di giudizio, è stato riconosciuto agli odierni ricorrenti il (maggior) beneficio di cui alla predetta L. n. 206 del 2004, in ragione di Euro 115.915,05; tale importo è stato ottenuto detraendo dalla misura massima di legge (Euro 200.000) quanto già in precedenza corrisposto, ivi compreso l’ammontare della rivalutazione erogata a seguito della riliquidazione ai sensi della L. n. 407 del 1998.

La controversia permane, nel merito, proprio sulla detraibilità o meno, in fase di ritiquidazione, dell’importo erogato a titolo di rivalutazione L. n. 302 del 1990, ex art. 8, comma 2.

3. In ordine al primo motivo deve osservarsi che la rivalutazione dell’elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 8, comma 2, siccome espressamente riferita “alla data della corresponsione”, prescinde da eventuali ritardi nell’erogazione del beneficio, essendo piuttosto diretta a garantire, nel tempo, l’adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell’elargizione.

La norma è stata sostanzialmente interpretata in tal senso nella sentenza impugnata, che, sotto tale profilo, si sottrae pertanto alle censure svolte.

Deve inoltre rilevarsi che le successive elevazioni dell’elargizione hanno espressamente riguardato gli importi capitali (L. n. 466 del 1980, art. 2: “La speciale elargizione di cui alla L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a L. 100 milioni …”; L. n. 302 del 1990, art. 2: “La speciale elargizione di L. 100 milioni di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a L. 150 milioni; L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1: “L’elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 Euro …”) e, per quanto qui rileva, ne è stata disposta l’applicazione retroattiva (L. n. 302 del 1990, art. 12, come modificato dalla L. n. 407 del 1998, art. 3: “i benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969” – comma 1 -, “Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge” – comma 3 -; L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge …”).

In tal senso, con riferimento all’elevazione di cui alla L. n. 466 del 1980, si sono già espresse le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 4942 del 18/11/1989, secondo cui la L. 13 agosto 1980, n. 466, che ha elevato a cento milioni di lire la misura dell’elargizione con effetto dal 1 gennaio 1973, dispone un mero ampliamento, con effetto retroattivo, dell’importo dello stesso beneficio già riconosciuto dalla precedente normativa).

Tale essendo il quadro normativo di riferimento deve allora convenirsi che l’applicazione del meccanismo di rivalutazione di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 8, comma 2, anche alle (ri)liquidazioni relative ad eventi pregressi condurrebbe, del tutto irrazionalmente, a riconoscere in concreto, anche in termini di cospicua rilevanza, una diversa erogazione tanto maggiore quanto più lontani nel tempo siano gli eventi stessi.

Pertanto un’interpretazione costituzionalmente orientata rispetto al criterio di ragionevolezza impone di ritenere che la ridefinizione del capitale elargibile anche per gli eventi pregressi abbia abrogato per incompatibilità il ridetto meccanismo di rivalutazione automatica.

Conseguentemente, in sede di riliquidazione, dalla somma eroganda devono essere detratti gli importi in precedenza corrisposti, compresi quelli derivanti dalla intervenuta rivalutazione della somma originariamente spettante.

Poichè la sentenza impugnata ha sostanzialmente seguito tale orientamento interpretativo il motivo all’esame va disatteso.

4. Quanto alle residue doglianze, in via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo va ricordato che l’art. 10, comma 1, primo periodo, L. n. 206 del 2004 prevede testualmente che “Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”.

L’espresso riferimento anche ai giudizi contabili impone quindi di ritenere che la norma sia applicabile pure nei casi in cui il giudizio sia stato intentato nei confronti dell’Amministrazione statale.

Deve inoltre rilevarsi che l’interpretazione fornita dal Giudice a quo, laddove limita l’applicabilità della norma in parola ai giudizi promossi per ottenere prestazioni a carico dello Stato conclusisi vittoriosamente comporterebbe il carattere sostanzialmente pleonastico della disposizione, posto che l’onere delle spese a carico della parte soccombente è già stabilito, come regola generale, dall’art. 91 c.p.c..

Deve invece ritenersi, in base a una lettura della norma che, in ossequio ai principi di cui all’art. 12 preleggi, si fondi sul significato proprio delle parole usate e sulla sua ratio (palesemente individuabile nel garantire la massima tutela, anche sotto il profilo del ristoro dei possibili oneri processuali, alle vittime degli eventi contemplati), che lo Stato si assume il carico delle spese di patrocinio legale sostenute dai soggetti destinatari, indipendentemente dal riconoscimento, o meno, della fondatezza delle loro ragioni.

Il motivo all’esame va quindi accolto, restando conseguentemente assorbita la disamina del secondo.

5. In definitiva dunque il ricorso merita parziale accoglimento nei termini anzidetti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Giudice designato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi ai suindicati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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