Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17238 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1897/2015 proposto da:

IMPRESA EDILE ELFRA DI E.G. E M. SNC, in persona dei

Sig.ri E.G., E.M. e E.A. quali soci e legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO NACCARATO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

W & M IMMOBILIARE DI P.A.M. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI CIARI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

EMPOLI, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 24/6/2013, il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha condannato l’Impresa Edile Elfra s.n.c. di E.G. e Marcello a corrispondere alla W&M Immobiliare di P.A.M. & c. s.a.s. talune somme determinate a titolo di risarcimento di danni;

che, a sostegno della decisione assunta, il giudice di primo grado ha rilevato come la W&M Immobiliare di P.A.M. & c. s.a.s. avesse acquistato, dalla Impresa Edile Elfra s.n.c. di E.G. e M., un immobile facente parte di un più ampio fabbricato condominiale, all’interno del quale, dopo la conclusione del contratto di compravendita, era emersa l’esistenza (invisibile e non preventivamente segnalata) di una fossa a tre camere per lo scarico a servizio condominiale posta sotto la pavimentazione dell’immobile, nonchè talune infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante;

che, ritenuta la responsabilità della società venditrice per i danni così sofferti dall’acquirente, il primo giudice ha determinato gli importi a titolo risarcitorio dovuti in favore di quest’ultima;

che, sull’appello dell’Impresa Edile Elfra s.n.c. di E.G. e M., la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza resa in data 22/5/2014, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, non sussistendo ragionevoli probabilità per il relativo accoglimento;

che avverso la sentenza del primo giudice, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., l’Impresa Edile Elfra s.n.c. di E.G. e M. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che la W&M Immobiliare di P.A.M. & c. S.a.S. resiste con controricorso;

considerata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso della l’Impresa Edile Elfra s.n.c. di E.G. e M., avendo la società ricorrente provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;

che, infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., “quando è pronunciata l’inammissibilità contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità”;

che, nel caso di specie, a fronte della comunicazione via P.E.C., in data 22/5/2014, dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d’appello (cfr. l’attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Firenze del 22/5/2014 apposta in calce all’ordinanza del 20-22/5/2014), la società ricorrente ha provveduto a richiedere la notificazione del ricorso per cassazione solo in data 7/1/2015 (cfr. la ricevuta di spedizione postale del 7/1/2015 relativa alla racc. n. 76657286174-3) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione;

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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