Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17237 del 22/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 22/08/2016), n.17237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21489-2010 proposto da:

ISIR 1946 S.R.L., IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), EQUITALIA POLIS S.P.A. (già

GEST LINE S.P.A.);

– intimati –

nonchè da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISIR 1946 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST

LINE S.P.A.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/04/2010 R.G.N. 734/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega verbale Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 99/2010, depositata l’1.4.2010, la Corte d’Appello di Genova respingeva l’appello principale proposto da ISIR 1946 srl (già ISIR SPA) avverso la sentenza del tribunale di Genova che, per quanto qui interessa, affermata la prescrizione parziale dei crediti maturati fino al 25.10.1996, e quantificato le relative somme in via equitativa ex art. 432 c.p.c., aveva dichiarato dovute all’INPS ed INAIL le sole somme indicate in sentenza a titolo di contributi, premi e sanzioni sugli importi erogati ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta, ma non aventi effettivamente tale natura. A sostegno del decisum la Corte territoriale ha affermato che non avesse rilievo il fatto che il GIP e la Commissione tributaria in relazione agli stessi fatti avessero ritenuto l’inesistenza di ogni omissione contributiva e fiscale, come di ogni illecito penale di natura tributaria. Sosteneva inoltre che l’onere della prova sulla vera natura delle somme erogate ai lavoratori L. n. 153 del 1969, ex art. 12 fosse poi a carico del datore di lavoro; e che l’INPS aveva addebitato la contribuzione nei soli casi in cui non fosse stato possibile reperire documentazione attestante l’effettività della trasferta o la riferibilità spaziale o personale della indennità ai lavoratori ai quali era stata corrisposta; che dovesse riconoscersi, secondo quanto affermato dal tribunale, che la società appellante non avesse provato quali dipendenti fossero stati mandati in trasferta, e per quante volte ed in quali periodi. A giudizio della Corte territoriale, dovevano poi ritenersi tardive e comunque infondate nel merito le contestazioni dell’ISIR in ordine alle pretese contributive afferenti rimborsi chilometrici e straordinario.

La Corte accoglieva invece l’appello incidentale degli enti previdenziali e dichiarava che, salvo il periodo prescritto fino al 25 ottobre 1996, fossero interamente dovuti gli importi di cui alle cartelle; mentre non poteva approvarsi la riduzione della base imponibile, operata in via equitativa dal tribunale ex art. 432 c.p.c., in quanto nel caso di specie mancava il presupposto relativo all’accertamento del diritto di ISIR alla contribuzione ridotta.

Avverso l’anzidetta sentenza ISIR 1946 srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Gli intimati Inps ed Inail hanno resistito con controricorso; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale, cui ha replicato ISIR con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’eccezione di giudicato esterno avendo la Commissione tributaria regionale di Genova dichiarato l’inesistenza di ogni omissione contributiva e fiscale, da cui discende la preclusione del riesame della questione se gli importi contestati fossero o no stati erogati a titolo di indennità di trasferta e fossero o no assoggettabili a contribuzione previdenziale. Il motivo è infondato in quanto l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno, opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”. Talchè nessun giudicato tributario o penale potrebbe essere mai opposto in questa sede all’INPS ed INAIL i quali, come pure affermato dal giudice di merito, non hanno partecipato ai relativi giudizi.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., della L. n. 153 del 1969, art. 12, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), laddove la sentenza impugnata aveva affermato che fosse onere della ricorrente provare che ogni singolo importo fosse stato erogato a titolo di indennità di trasferta e non fosse onere dell’INPS e INAIL provare il contrario ovvero che ogni importo non fosse stato erogato per lo stesso titolo.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., della L. n. 153 del 1969, art. 12 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), sotto un altro profilo, in via subordinata, laddove la Corte aveva chiamato a preteso sostegno la sentenza della Cass 1077/1999 che però si limitava a riconoscere l’onere del datore in relazione alla causa dell’erogazione; mentre nel caso di specie la sentenza d’appello aveva confermato che la circostanza che i dipendenti di ISIR avessero lavorato in trasferta fosse pacifica tra le parti e dunque la causa dell’erogazione (ovvero dell’invio in trasferta) fosse stato provata; mentre, non era onere del datore provare quali dipendenti fossero stati mandati in trasferta e per quante volte ed in quali giornate.

Il secondo ed il terzo sollevano in maniera infondata il tema della distribuzione dell’onere della prova, e devono essere perciò disattesi alla luce del reiterato orientamento di legittimità secondo cui in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 1, (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro, la tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al comma 2 dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell’ onere probatorio è che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorra una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma (Sez. L, Sentenza n. 461 del 11/01/2011 e nella stessa direzione Sez. L, Sentenza n. 2419 del 20/02/2012).

Va quindi confermato che il datore di lavoro, il quale sostenga la esenzione contributiva, in tutto o in parte, di una certa somma, debba provare la natura di ogni concreta erogazione effettuata e perciò l’esistenza delle circostanze che la sorreggono in relazione a ciascuno dei lavoratori ai quali è stata corrisposta; rimanendo così a suo carico provare, in relazione al caso di specie, quali dipendenti siano stati mandati in trasferta, per quante volte ed in quali giornate.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente sostiene la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 e degli artt. 442, 414 e 416 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte ha respinto le opposizioni avverso le ulteriori pretese contributive aventi ad oggetto i rimborsi per indennità chilometrica ed i compensi per lavoro straordinario giudicando tardive le contestazioni; che invece erano tempestive essendo state effettuate nel ricorso introduttivo e ulteriormente ampiamente contestate con note autorizzate il 18 settembre 2006 nel primo atto successivo allo svolgimento dell’istruttoria, all’esito della quale soltanto era stato possibile prendere visione di tutta la documentazione riguardante la causa.

Il quarto motivo è assorbito rispetto a quello successivo che si occupa delle reiezione nel merito delle medesime questioni, in quanto la sentenza d’appello ha anche riconosciuto la fondatezza delle relative pretese contributive e disconosciuto la fondatezza delle contestazioni sollevate da ISIR sul punto, pur giudicandole tardive (perchè prive di specificità e generiche quelle effettuate prima, in ricorso).

5. Con il quinto motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) laddove ha respinto nel merito le opposizioni avverso le ulteriori pretese contributive aventi ad oggetto i rimborsi per indennità chilometrica ed i compensi per lavoro straordinario fondando l’accertamento su generiche ed irrilevanti dichiarazioni degli ispettori INPS e INAIL. Si tratta di motivo inammissibile in quanto impinge nel merito, avendo la Corte d’Appello accertato con motivazione ineccepibile, e non sindacabile in questa sede di legittimità, che in base alle prove testimoniali in atti mancassero i presupposti per la corresponsione dell’indennità chilometrica (in presenza di rimborsi chilometrici) e che sussistesse invece la prova dell’espletamento di lavoro straordinario nelle giornate di sabato. E’ noto che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento il quale è libero di attingere da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006). D’altra parte il motivo in esame neppure deduce, come avrebbe dovuto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alcuna omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico) bensì solleva meri profili di attendibilità e pertinenza delle prove utilizzate ai fini della decisione dal giudice di merito; come tali del tutto irrilevanti in questa sede, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

6.- L’Inail ha proposto ricorso incidentale per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44; violazione del principio tra chiesto e pronunciato, art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 3 e n. 4); ciò in quanto la sentenza d’appello avrebbe errato a non ritenere infondata, nei suoi confronti, l’eccezione di prescrizione sollevata da ISIR, confermando la decisione del tribunale la quale aveva dichiarato la prescrizione per i crediti anteriori al 25.10.1996 riconoscendo come prima contestazione utile, quella del verbale di accertamento del 21.10.2001; senza considerare invece che, come evidenziato nell’appello incidentale, per l’Inail, diversamente dall’INPS, i premi vengono determinati sulla massa salariale annuale e corrisposti a saldo mediante il meccanismo della c.d. regolazione premio entro il 16 febbraio dell’anno successivo (come previsto dal DPR cit. agli artt. 28 e 44). Nel caso di specie i contributi dovuti per l’anno 1996 dovevano essere corrisposti entro il 16 febbraio 1997, talchè soltanto da tale data era sorto il diritto dell’Ente al pagamento; ed iniziato quindi a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c..

Il motivo è fondato. In effetti i premi dovuti all’INAIL si prescrivono ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 in cinque anni (L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9) con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata, dall’inizio della lavorazione e per le rate successive dal 16 febbraio di ogni anno, data in cui va effettuata la liquidazione del premio (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44. Dalla sentenza gravata risulta invece (pag. 3) che il giudice di primo grado avesse dichiarato “estinti per intervenuta prescrizione i crediti iscritti a ruolo dall’INAIL per il periodo fino al 25 ottobre 1996” e che la relativa statuizione ha trovato conferma da parte del giudice d’appello (il quale sul punto “dichiara dovuti gli importi di cui alla cartelle per il periodo ritenuto non prescritto dal primo giudice”).

A fronte di tale univoca, ma errata, statuizione, emergente dalla sentenza impugnata, non si può semplicemente provvedere ad emendare la motivazione, sulla scorta di quanto sostenuto dalla ricorrente nel controricorso incidentale, nel quale si afferma invece che la pretesa dell’INAIL, in ordine alla decorrenza della prescrizione ed alla percezione dei premi per il 1996, fosse stata già accolta in giudizio (sia in primo che in secondo grado) avendo il primo giudice affermato (in motivazione) che il pagamento dei premi INAIL dovesse essere effettuato entro il 16 febbraio 1997.

7. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di respingere il ricorso principale e di accogliere il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2016

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