Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17237 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1867/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dadi avvocati RICCIO

Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/09/2006 R.G.N. 99/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato AMODEO ROBERTO per delega ASSENNATO G. SANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Inps ha liquidato a N.G. il trattamento pensionistico per vecchiaia, in applicazione della L. n. 233 del 1990, art. 16, cumulando la quota di pensione a carico della gestione speciale lavoratori autonomi (artigiani), nell’ambito della quale è stato liquidato il trattamento, e la quota calcolata in base ai periodi di iscrizione nel fondo lavoratori dipendenti, previa maggiorazione della contribuzione accreditata in quest’ultimo per la rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto; essendo risultato l’ammontare complessivo delle settimane contributive così conteggiate superiore al limite di 2080, l’Istituto ha quindi proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con riduzione nell’ambito di tale limite.

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 22.6 – 22.9.2006, accogliendo l’impugnazione proposta dal pensionato e riformando la pronuncia di prime cure, ha condannato l’Inps a ripristinare il trattamento pensionistico originario e a pagare le quote differenziali delle singole rate di pensione, ritenendo, in sostanza, che il limite delle 2080 settimane contributive opera soltanto nell’ambito della singola gestione e non è quindi applicabile, in difetto di una espressa previsione in tal senso, laddove la pensione sia liquidata per effetto del cumulo ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 13.

Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo e illustrato con memoria.

L’intimato N.G. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione di legge (L. n. 257 del 1992, art. 13 e L. n. 233 del 1990, art. 16), rilevando che il trattamento pensionistico riconosciuto in ipotesi di cumulo è unitario, ancorchè calcolato per quote, e che il limite esistente per chi vanti soltanto contribuzioni (anche se rivalutate per effetto dell’avvenuta esposizione all’amianto) nell’ambito della gestione lavoratori dipendenti deve essere applicato anche qualora la pensione sia liquidata cumulando le contribuzioni versate in diverse gestioni.

2. La questione sollevata con l’unico motivo di ricorso è già stata esaminata da questa Corte e risolta in base al principio secondo cui, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell’ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi, ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione (cfr, Cass., nn. 18569/2008; 11193/2009).

Ciò in quanto, come è stato osservato, su un piano generale il regime dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi in diverse gestioni, ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo previdenziale unico, in base al quale l’assicurato può conseguire la liquidazione d’una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse; ed invero, nell’ipotesi di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a norma della L. n. 233 del 1990, art. 16, la pensione deve essere calcolata procedendo alla somma delle quote della stessa imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile, e sia per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni di lavoratori autonomi, di talchè il ridetto L. n. n. 233 del 1990, art. 16, risulta funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell’ambito dell’unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio.

Diversamente opinando si determinerebbe del resto un’ingiustificata disparità di trattamento, poichè otterrebbe un più favorevole trattamento il lavoratore che possa cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti altri periodi di contribuzione presso un fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga analogamente più di quaranta anni di contributi, ma tutti nel fondo per i lavoratori dipendenti.

Inoltre l’applicabilità del limite di quaranta anni anche nella particolare ipotesi di lavoratori occupati in occupazioni comportanti esposizione all’amianto è stata già parimenti ritenuta da questa Corte (cfr., Cass., n. 17528/2002), dovendo al riguardo considerarsi che il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare ed accelerare il conseguimento del naturale obiettivo previdenziale (appunto, la pensione, nell’ambito del limite di quaranta anni).

3. Non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dal testè ricordato orientamento ermeneutico, il ricorso deve essere accolto, avendo la Corte territoriale giudicato in base ad un’erronea interpretazione della normativa di riferimento.

Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da N. G..

L’alterno andamento dei giudizi di merito, l’assenza di un preciso orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, al momento della proposizione della domanda e la complessità delle questioni trattate, consigliano la compensazione delle spese per l’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta da N.G.;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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