Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17237 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31356/2018 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Faà Di

Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 13719/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da I.N., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria – emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla concessione della protezione sussidiaria, ha rilevato che i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione territoriale consentivano di escludere che il richiedente potesse subire, in ipotesi di rimpatrio, una delle forme di persecuzione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 o uno dei danni gravi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) perchè dalle sue dichiarazioni era emerso che egli si era allontanato dal Paese di origine nella speranza di potere migliorare in Occidente la propria sorte, avuto riguardo alla condizione di estrema povertà nella quale versava assieme alla famiglia nel Paese di origine, e, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè le informazioni sul (OMISSIS), desunte da fonti qualificate (Freedom House, libertà nel mondo 2017- (OMISSIS), in (OMISSIS) e report di Amnesty International), pur dando atto dell’esistenza di una condizione di insicurezza del paese, non consentivano di configurarne la situazione nei termini del conflitto interno o della violenza generalizzata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha evidenziato che dalla documentazione versata in atti nulla era desumibile nè in ordine ad un’effettiva situazione di integrazione sociale nel nostro Paese, nè in ordine ad una condizione personale di fragilità.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di I.N. è affidato a sei motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sei sono i motivi di ricorso per cassazione.

1.1. I primi cinque sono formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e denunciano:

I. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 2, lett. g), per avere il Tribunale ritenuto insussistente per il ricorrente il rischio di subire un grave danno in caso di rientro nel suo Paese, così giungendo: “ad una ricostruzione non corretta della quaestio facti e ad un’erronea applicazione di una norma di diritto”;

II. la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f), per essere stato il ricorrente costretto a fuggire dal (OMISSIS);

III. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, commi 1 e 2, artt. 16 e 17 per l’inesistenza delle cause di esclusione della protezione sussidiaria alla luce dei principi costituzionali e della giustizia Europea;

IV. la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

V. la violazione dell’art. 3 Cost., non essendosi il richiedente macchiato di alcun delitto, nè di alcun’altra condotta suscettibile di ridondare in danno dell’ordine e della sicurezza pubblica.

1.2. Tutti i riportati motivi – che deducono violazioni di legge sono inammissibili per genericità e possono essere trattati congiuntamente, non essendoci in essi nè la chiara indicazione delle statuizioni fatte oggetto di impugnazione, nè delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle richieste.

1.3. E jus receptum che il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Ne viene che è inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola indicazione delle singole norme g violate, ma non dimostrati attraverso una critica alle soluzioni, adottate dal giudice del merito, delle questioni giuridiche poste dalla controversia: critica che deve essere operata mediante specifiche e puntuali contestazioni, nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 1 -, n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; Sez. 1, n. 5353 del 08/03/2007, Rv. 595183 – 01).

1.4. Nel caso al vaglio, invece, le diverse censure articolate nei ridetti cinque motivi di ricorso si risolvono nella generica indicazione di alcune disposizioni di legge che si assumono violate, senza una precisa identificazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie, in assenza di confronto critico con le rationes decidendi delle singole statuizioni adottate dal Tribunale e senza l’illustrazione di motivate ragioni di dissenso: donde si sostanziano in una mera ed apodittica contrapposizione delle tesi del ricorrente a quelle desumibili dalla sentenza impugnata.

2. L’ultimo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, e denuncia:

VI. l’omesso esame di fatti decisivi, attinenti alla credibilità del richiedente.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè privo di confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha fondato il diniego della reclamata protezione internazionale a favore del richiedente, non perchè questi non fosse credibile o non ne fosse attendibile il racconto, ma perchè non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti che ne consentivano il riconoscimento.

3. Le anzidette ragioni comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Il doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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