Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17237 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4455-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GIUSEPPE GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PESIRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3964/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. D.C. impugnava la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria recante l’importo di Euro 50.704,19 – notificatagli il 19.07.2012 dalla concessionaria Equitalia Sud s.p.a. -, eccependo la prescrizione del credito per l’omessa notifica delle cartelle esattoriali ad essa sottese nonchè l’illegittimità della comunicazione di iscrizione sia per carenza motivazionale che per l’inosservanza del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 76.

La Concessionaria eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo il contribuente osservato il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè il difetto di giurisdizione della commissione tributaria in relazione all’omesso versamento delle sanzioni amministrative.

La CTP di Roma dichiarava l’inammissibilità del ricorso con sentenza appellata dalla contribuente.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la CTR del Lazio affermava, nonostante la novità delle eccezioni dedotte, l’irrilevanza dell’omessa l’indicazione nel provvedimento opposto dei termini e delle modalità di impugnazione, assumendo che l’erronea indicazione della commissione tributaria competente o l’omessa informazione in ordine al termine per proporre il ricorso non implicava la nullità dell’atto opposto, ma una mera irregolarità, avendo la disciplina in materia la finalità di agevolare il contribuente. Sul presupposto della improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c., escludeva, di poi, la possibilità di rimettere in termini il ricorrente, ritenendo che il disposto dell’art. 184 bis c.p.c. fosse applicabile solo nel corso del processo quando le parti costituite dimostrano di essere incorse in decadenze dal potere di compiere un’attività difensiva nel corso della trattazione, non estendendosi invece alle situazioni esterne allo svolgimento del processo.

D.C. ricorre sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 3964/21/15 depositata il 9 luglio 2015.

La concessionaria resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura si lamenta l’omessa motivazione con riferimento alla inapplicabilità del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la CTR della Lombardia riscontrato la proposizione di una domanda nuova per poi vagliarla, senza considerare che il motivo del gravame non consisteva nel denunciare l’illegittimità dell’atto opposto per l’omessa indicazione della commissione tributaria competente o del termine per proporre il ricorso, bensì l’insussistenza di un termine legale da osservare ai fini dell’impugnazione.

Al riguardo, deduce che la facoltà giuridica di ricorrere avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria è stata introdotta dalla giurisprudenza, benchè esso non sia compreso tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi del citato D.Lgs., art. 19.

In particolare, sostiene il contribuente che il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto riconosciuto come atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Erario, determina il sorgere dell’interesse ad impugnare, il che, tuttavia, non implica rapplicabilità dei termini di cui all’art. 21 cit.

3. Con la seconda censura, si deduce “motivazione contraddittoria, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, ed errata interpretazione dell’art. 153 c.p.c.”; per avere la CTR adita erroneamente ritenuto che l’omessa indicazione del termine per impugnare fosse irrilevante, ai sensi dell’art. 19 citato in rubrica, ai fini della valutazione in ordine alla dedotta illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, la quale, secondo l’assunto del ricorrente, deve contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto ed anche della commissione tributaria competente, nonchè delle forme da osservare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20.

Si deduce al riguardo che la norma citata è stata riprodotta nel disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, il quale, a sua volta, prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il termine, le modalità e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Si contesta infine che i giudici regionali abbiano escluso l’estensione dell’istituto della rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. alle situazioni esterne al processo, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte e con il disposto dell’art. 153 c.p.c.

4.IL terzo mezzo prospetta cumulativamente l’omessa motivazione, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, la decadenza dell’agenzia della riscossione dal diritto di iscrivere ipoteca, nonchè la prescrizione del diritto e l’illegittimità della iscrizione ipotecaria. Si contesta la decisione impugnata per non avere i giudici regionali esaminato i motivi di appello indicati in rubrica, dichiarando, invece, l’inammissibilità del ricorso originario.

5. Le prime due censure – che possono essere scrutinate congiuntamente involgendo questioni affini – devono essere disattese, con conseguente assorbimento del terzo mezzo.

Occorre premettere che “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo.., è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo.. ” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 26129 del 9.05.2017; sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016, Rv. 640514 – 01; conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14045 del 04/05/2017, non massimata). La giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costantemente orientata nel senso che l’elencazione di detta norma, pur dovendosi ritenere tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001 e tale possibilità viene ancorata all’esistenza di un atto adottato dall’Amministrazione finanziaria che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (cfr. Cass. n. 23532/2020, in motiv.; Cass. n. 4513/2009; e di recente Cass. n. 17010/2012). Ancorchè -per adesione alla giurisprudenza di questa Corte – detto atto prodromico – procedimentalmente obbligatorio – sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che non essendo compreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la sua impugnazione è meramente facoltativa.

Resta poi fermo che la impugnazione di detto atto è soggetto al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 essendo ininfluente la facoltatività della sua impugnazione per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli (Cass. n. 23076/2019, in motiv.; n. 25507/2019; Cass. n. 27799/2018, in motiv.).

Nel ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la società contribuente confermava (vd. Sentenza CTR)- a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’ente concessionario – la “tempestività” del ricorso sul rilievo che le sottese cartelle esattoriali non erano state mai notificate; mentre solo nel giudizio di gravame – circostanza peraltro non contestata dal contribuente – deduceva la nullità del preavviso di iscrizione per l’assenza degli elementi indicati nei motivi del ricorso per cassazione; in questo contesto, la mancanza nell’atto di cui sopra degli elementi necessari al fine della sua impugnabilità, in particolare dell’avviso del termine entro cui proporre l’impugnazione e della commissione competente, non rientrava nel thema decidendum del giudizio di primo grado, come rilevato dai giudici di appello, i quali, comunque, hanno deciso di esaminare le doglianze prospettate per la prima volta nel secondo grado di giudizio.

Sul punto, occorre rilevare che, secondo questa Corte (Cass. civ., 30 luglio 2008, n. 20634), deve escludersi che “possa ritenersi l’intempestività di un ricorso proposto avverso un atto che non rechi le indicazioni (prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, e ora dal della L. n. 2121 del 2000, art. 7, comma 2) concernenti la commissione tributaria alla quale proporre il ricorso, nonchè i termini e le modalità per ricorrere”; questa Corte (Cass. civ., 8 novembre 2013, n. 25227) ha, altresì, precisato che: “La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell’atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (v. tra le altre, Cass. n. 14482 del 2003).

Ancora si è affermato (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 19/03/2008; n. 25667/17 del 27.10.2017) che “la mancata indicazione del termine e dell’Autorità avanti alla quale ricorrere…. non è certo suscettibile di invalidare l’atto di diniego. AI più l’omissione verrebbe ad incidere sul termine entro il quale contestarne la legittimità ove l’impugnazione fosse stata proposta ma non ad esonerare dall’impugnazione stessa avverso il medesimo”; con altra pronuncia si è ribadito che “le omissioni denunciate dalla contribuente non risultano tali da comportare alcuna invalidità dell’atto (v. Cass. 6.9.2006, n. 19189).

Dai suddetti arresti di questa Corte, pertanto, con riferimento all’omessa indicazione, negli atti impositivi, delle informazioni relative al termine entro cui il destinatario può proporre impugnazione e all’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il ricorso può essere proposto, deriva la necessità di procedere ad una necessaria distinzione tra il piano, meramente formale, degli effetti sulla validità dell’atto, da quello, più propriamente processuale, del termine entro cui il ricorso può essere proposto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

In disparte l’inammissibilità della nuova questione prospettata solo in appello e rilevata dal giudicante, questa Corte ha chiarito che “La mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente”; cfr. (n. 301/2018; S.U. n. 11219/2019; Cass. 26.2.2004, n. 3840; 25.6.2002, n. 9263 e SS.UU. 25.6.2002, n. 9263)”: L’irregolarità impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 21 cit., in ragione della scusabilità dell’errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l’opponente l’onere di dimostrare e il giudice il dovere di rilevare la decisività dell’errore stesso, la cui scusabilità non rende l’atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 10787/2020, in motiv; n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, cfr. Cass. n. 19675 del 2011).

Nella fattispecie, la Commissione regionale ha ritenuto erroneamente insussistenti l’presupposti per la rimessione in termini, la quale opera, contrariamente a quanto da essa affermato, sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 12544 del 17/6/2015; Cass. n. 23793/2018n. 6102/2019; n. 24180/2019).

Ancorchè, i giudici territoriali abbiano fondato la decisione sull’inapplicabilità dell’istituto ex art. 184 c.p.c. il dispositivo della sentenza impugnata resta comunque conforme a diritto per cui, a norma dell’art. 384 c.p.c., può pervenirsi al rigetto del ricorso con la sola correzione della motivazione: detta disposizione codicistica prevede che, qualora il vizio denunziato riguardi non un punto di fatto ma una questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, nel caso in cui la decisione adottata dal giudice di merito sia conforme a diritto, sostituendo la motivazione erronea con altra corretta, che conduca all’identico dispositivo della sentenza censurata, purchè la sostituzione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto (com’è sicuramente nel caso in esame), nè violazione del principio dispositivo, nel senso che non dovrà esservi pronunzia su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 20806/2017; Cass. n. 19567 /2017; n. 273172017).

Sebbene l’istituto della rimessione in termini sia applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 12544 del 17/6/2015), la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone l’allegazione dell’errore scusabile, qui implicitamente ravvisabile nella denuncia dell’omessa indicazione del termine per impugnare.

Tuttavia, l’applicazione dell’istituto della remissione in termini non implica di per sè, necessariamente, la concessione della rimessione in termini, ma solo ove questa risulti giustificata da uno stato di obbiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte dei destinatari dell’atto che abbia determinato uno stato di incertezza, per il comportamento dell’amministrazione idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti (Cons. Stato, 4 sez., 19 luglio 2004, n. 5182; 6 luglio 2004, n. 5020).

In mancanza di una disciplina espressa delle conseguenze della mancata o erronea inserzione nell’atto da impugnare delle indicazioni omesse, se da una parte si impone un obbligo d’informazione a carico della pubblica amministrazione, la sua violazione non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali, cosicchè risulta sistematicamente coerente l’interpretazione secondo la quale il mancato o l’erroneo adempimento dell’obbligo su detto può trovare unicamente rimedio, in tali giudizi, attraverso l’istituto dell’errore scusabile e nei limiti della sua concreta applicabilità alle singole fattispecie.

La ratio della rimessione in termini va ravvisata nell’esigenza di dare ai destinatari dei provvedimenti amministrativi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione, in adempimento delle prescrizioni degli artt. 24 e 113 Cost., in correlazione con la complessità, nel nostro ordinamento, del sistema di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, dall’esistenza di brevi termini di decadenza solo in relazione all’accesso a talune di i giurisdizioni e non ad altre.

In relazione a tale “ratio” deve ritenersi che, se la mancata indicazione del termine entro il quale impugnare il provvedimento ovvero la mancata indicazione del giudice dinanzi al quale impugnarlo possono integrare errore scusabile solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso – ancorchè da valutarsi negativamente per il destinatario dell’atto solo nel caso di una sua inescusabilmente protratta inerzia – viceversa deve ritenersi la scusabilità dell’errore “in re ipsa” ove l’amministrazione indichi un termine inesatto e/o un giudice privo di giurisdizione e l’interessato, seguendo tale erronea indicazione, impugni l’atto nel termine e davanti al giudice indicato nell’atto, ipotesi ultima non ravvisabile nella fattispecie.

Passando allora all’esame delle circostanze concrete, il ricorrente non ha dedotto nemmeno l’epoca in cui si sarebbe recato dal difensore ed avrebbe avuto conoscenza dei termini per impugnare, tenuto conto della inerzia protratta per circa un anno dalla notifica del preavviso dell’iscrizione ipotecaria (v. S.U. n. 969/2010).

In assenza della prova della tempestività dell’iniziativa della parte (ricorso notificato il 3 maggio 2013 rispetto alla data del 19 luglio 2012 di notifica dell’atto opposto) che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 23561 del 11/11/2011), il ricorso deve essere disatteso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– respinge il ricorso;

– condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla concessionaria che liquida in Euro 5000,00 (cinquemila), oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovute.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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