Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17237 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28254/2014 proposto da:

ISTEI SRL, in persona del Presidente p.t. del C.d.A. ing.

D.L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUIGI CECINATO, LARA POLIDORI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

XEROX SPA, in persona del Procuratore speciale e legale

rappresentante pro tempore Dott.ssa B.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato LUCA PERTICONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CESARE MICHELE FUMAGALLI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2729/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Istei s.r.l. ha convenuto la Xerox s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano al fine di sentirla condannare – previa pronuncia della risoluzione del contratto intercorso tra le parti per eccessiva onerosità sopravvenuta, o per mancato avveramento dell’oggettiva presupposizione posta a implicito fondamento del rapporto – al risarcimento dei danni subiti;

che, a sostegno della domanda proposta, la società attrice ha evidenziato come la Xerox s.p.a. avesse assunto, per conto di Enel s.p.a., l’impegno a gestire l’elaborazione in forma cartacea delle comunicazioni effettuate dai clienti della società elettrica;

che, a tal fine, la Xerox s.p.a. s’era avvalsa della facoltà di adempiere all’impegno assunto nei confronti di Enel s.p.a. attraverso il ricorso alla partnership con la Istei s.r.l., stipulando con quest’ultima un contratto diretto a gestire le elaborazioni in forma cartacea delle comunicazioni effettuate dei clienti dell’Enel in relazione ai territori delle regioni Puglia e Basilicata;

che, allo scopo di far fronte a tale impegno, la Istei s.r.l. aveva provveduto all’effettuazione di ingenti investimenti al fine di adeguare la propria capacità operativa, assumendo altresì l’impegno di utilizzare in via esclusiva i macchinari forniti dalla Xerox s.p.a.;

che tra gli impegni reciprocamente assunti tra le parti doveva ritenersi implicito quello di considerare un quantitativo minimo di comunicazioni provenienti dai clienti dell’Enel (costituenti il parametro per la definizione del corrispettivo previsto in favore della Istei s.r.l.);

che, viceversa, non essendo mai stato raggiunto tale quantitativo minimo, l’attrice, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero per il mancato avveramento dell’implicita presupposizione contrattuale, ha agito nei termini più sopra indicati nei confronti della Xerox s.p.a.;

che, resistendo in giudizio, la Xerox ha invocato in via riconvenzionale la condanna della Istei al pagamento, in proprio favore, dei corrispettivi convenuti per le prestazioni di manutenzione dei macchinari posti a disposizione della società avversaria;

che, con sentenza resa in data 17/4/2012, il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande proposte dalla Istei e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Xerox, ha condannato la Istei al pagamento dei corrispettivi dovuti in favore della controparte;

che, sull’appello principale della Istei e su quello incidentale della Xerox, la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa in data 28/4/2014, ha confermato la decisione di primo grado, salva la statuizione concernente la regolazione delle spese di lite, modificata in termini più favorevoli alla Xerox;

che, avverso la sentenza d’appello, la Istei s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione (erroneamente indicati come sei in ricorso), cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

che la Xerox S.p.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la propria decisione sulle conclusioni assunte dalle parti dinanzi al giudice di primo grado, come espressamente attestato anche dal tenore delle conclusioni formalmente riportate nella sentenza d’appello;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, siccome asseritamente proposta per la prima volta in appello (arg. ex art. 345 c.p.c.), in contrasto con il contenuto sostanziale delle domande proposte in primo grado;

che la censura è inammissibile per difetto di decisività in relazione a entrambi i profili dedotti;

che, infatti, l’errata indicazione, nell’epigrafe della sentenza, delle conclusioni assunte dalle parti esclude la nullità della decisione, là dove la stessa abbia effettivamente e sostanzialmente considerato (come nel caso di specie) le corrette conclusioni avanzate dalle parti in sede di gravame;

che, al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non dà luogo a nullità la trascrizione nella sentenza di conclusioni che non siano pertinenti alla causa, qualora la decisione abbia avuto ad oggetto, non quelle erronee conclusioni, ma quelle formulate con l’atto introduttivo della lite e tenute ferme nel corso dell’intero giudizio, con la perfetta corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 23/04/1980, Rv. 406448-01);

che, quanto al punto concernente la contestata novità (in appello) della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, è appena il caso di evidenziare come la corte territoriale abbia respinto la domanda anche in relazione al merito della stessa (ritenendo non sussistenti i presupposti sostanziali per la configurazione della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta), al di là – e dunque indipendentemente – dalla decisione in rito legata rilievo dell’art. 345 c.p.c.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1467 c.c., nonchè per omessa motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare, in relazione all’efficacia dell’invocato art. 1467 c.c., il rapporto tra l’impegno contrattuale assunto dalla Istei s.r.l. (legato all’elaborazione delle comunicazioni inviate dei clienti dell’Enel s.p.a.) e il volume degli investimenti economici dalla stessa realizzato al fine di far fronte all’assolvimento dei corrispondenti obblighi contrattuali, limitandosi all’irrilevante considerazione della sola mancata garanzia, da parte della Xerox, del numero delle comunicazioni prevedibili;

che la censura è infondata;

che, infatti, è appena il caso di sottolineare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia condotto il giudizio relativo all’eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 c.c., in considerazione dell’incidenza (nella specie mancata) di evenienze di carattere straordinario e imprevedibile valutabili alla luce del normale rischio contrattuale originariamente assunto dalle parti, escludendo (sia pure implicitamente) qualunque legame di possibile corrispettività tra il volume delle comunicazioni dei clienti dell’Enel destinate all’elaborazione dell’Istei e gli investimenti da quest’ultima affrontati al fine di adeguare la propria capacità produttiva, trattandosi, con riguardo a tale ultimo impegno economico, di un mero aspetto preparatorio o preliminare all’assunzione degli impegni contrattuali promessi alla controparte;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale trascurato di considerare il significato decisivo assunto dall’impegno formalmente assunto dalla Xerox, a seguito della manifestata volontà della Istei di risolvere il contratto per l’eccessiva onerosità sopravvenuta, di avvalersi della facoltà di modificare le condizioni del contratto ad equità (ex art. 1468 c.c.), con il conseguente pacifico riconoscimento della verificazione dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c.;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come attraverso la censura in esame la ricorrente si sia limitata a sollecitare la Corte di cassazione a procedere a una rilettura nel merito dei contenuti della corrispondenza contrattuale intercorsa tra le parti, sulla base di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità, avendo la corte territoriale considerato e interpretato detta corrispondenza (e il comportamento complessivo delle parti) nel pieno rispetto dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (la cui violazione non risulta neppure denunciata in questa sede), giungendo a ritenere l’avvenuta intercorsa configurazione, tra le parti, di un accordo diretto alla risoluzione consensuale del rapporto, con esclusione di alcun riconoscimento (esplicito o implicito) inteso all’ammissione dell’avvenuta verificazione dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c.;

che, con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1467 e 1458 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte d’appello erroneamente escluso l’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto intercorso tra le parti, non potendo ritenersi effettivamente eseguite le prestazioni rese nel periodo di vigenza della relazione contrattuale in ragione della mancata soddisfazione delle ragioni del creditore, e segnatamente della Istei, in considerazione delle modalità di svolgimento del rapporto;

che la censura è inammissibile;

che, sul punto, anche in relazione a tale doglianza la società ricorrente pretende di ridiscutere, in sede di legittimità, l’interpretazione di fatto delle modalità di svolgimento del rapporto e le conseguenze che i giudici del merito hanno ritenuto di desumerne sul piano della conseguente disciplina: una prospettiva critica evidentemente inammissibile in questa sede, non trattandosi della denuncia di un’erronea ricognizione di fattispecie normative astratte, nè dell’eventuale omessa considerazione di fatti decisivi controversi;

che, con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto in ricorso), la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente determinato il credito riconosciuto in favore della Xerox, sulla base di un apprezzamento del tutto ingiustificato e non prudente del complesso degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, in aperta violazione dell’art. 116 c.p.c.;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193-01);

che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01);

che, nella specie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitata a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

che sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure avanzate dalla società ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della Istei s.r.l. al rimborso, in favore nella società con-troricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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