Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 22/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/08/2016), n.17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28174-2012 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA

VALLE 6 (STUDIO LEGALE D’ERCOLE), presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D., M.L., F.V.;

– intimati –

nonchè da:

C.D., C.F. (OMISSIS), F.V. C.F. (OMISSIS),

M.L. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO

COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato FRANCA NACCARATO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ANAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA

VALLE 6 (STUDIO LEGALE D’ERCOLE), presso lo studio dell’avvocato

NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 710/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/05/2012 R.G.N. 1946/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, C.D., M.L. e F.V., dipendenti dell’Anas – Ente Strade s.p.a., inquadrati nell’area operativa e di esercizio in posizione economica ed organizzativa B2, in qualità di cantonieri, ed in precedenza nel 4 livello, proponevano ricorso di fronte al Tribunale di Castrovillari per ottenere l’inquadramento nell’area operativa B1 in qualità di operatori specializzati a far data dal 1/7/1999, epoca di entrata in vigore del nuovo inquadramento del personale, e per il periodo precedente nella 5 qualifica funzionale, con le conseguenti differenze retributive.

Il Tribunale accoglieva le domande.

Proposti distinti appelli da parte dell’Anas, la Corte territoriale nella sentenza n. 710 del 2012, dopo avere proceduto alla riunione dei procedimenti, argomentava che la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dai ricorrenti continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, mentre la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere. Non risultava pertanto conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, nè dal punto di vista quantitativo nè da quello qualitativo, data l’occasionalità e marginalità della più qualificante adibizione. Tanto premesso, la Corte dichiarava in dispositivo di rigettare gli appelli e compensava tra le parti le spese processuali.

Per la cassazione della sentenza Anas s.p.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori intimati, che hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, cui ha resistito Anas con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. A fondamento del ricorso principale, Anas s.p.a. deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., art. 136 c.p.c., art. 156 c.p.c., art. 161 c.p.c. e art. 438 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Rileva che la sentenza della Corte d’appello sarebbe affetta da nullità per l’insanabile contrasto sussistente tra motivazione e dispositivo, in quanto nessun elemento obiettivo del dispositivo giustifica la motivazione della sentenza, che ritiene la fondatezza dei gravami svolti dall’appellante.

2. Con il ricorso incidentale condizionato, C.D., M.L. e F.V. deducono insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio e argomentano che dal compendio probatorio emergeva che essi avevano svolto le mansioni proprie dell’operatore specializzato livello B1 non già in modo saltuario ed occasionale, bensì in modo stabile, negli anni, per tutto Vanno, con carattere di prevalenza.

3. Il ricorso principale è fondato.

La Corte d’appello ha compiuto la disamina delle emergenze probatorie e, pur dichiarando di dissentire dalla valutazione fattane dai giudici di primo grado, in dispositivo ha rigettato gli appelli dell’Anas. Sussiste pertanto il denunciato contrasto insanabile fra il dispositivo, letto all’udienza, e la motivazione, non essendo possibile comprendere quale sia la decisione adottata dal giudice di merito. Tale vizio determina, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la nullità della sentenza (a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2), non essendo in tal caso applicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo (artt. 287 c.p.c. e ss.), nè potendosi far ricorso all’integrazione del dispositivo con la motivazione in quanto questo, mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c.), ha cristallizzato stabilmente il decisum, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice (Cass. ord. n. 10305 del 2011, Cass. n. 18202 del 2008).

4. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto ed il rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

5. Resta assorbito il ricorso incidentale, considerato che il giudice del rinvio dovrà esplicitare con coerenza la propria decisione, la cui motivazione quindi in questa sede è oggetto di prematura censura.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2016

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