Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28399/2006 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI PASQUALE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANDOLFI AMALIO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro prò tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

D.G.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 5773/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2005 R.G.N. 5487/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LANDOLFI PASQUALE per delega AMALIO LANDOLFI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.M.L. nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità e, quindi, la disapplicazione, del provvedimento, disposto dal predetto Ministero, di recupero delle somme corrisposte in relazione all’inquadramento di essa ricorrente nel (OMISSIS) livello, inquadramento questo invalidato con sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il superiore inquadramento nel (OMISSIS) livello di chimico direttore.

I giudici di appello, premesso che le mansioni di fatto svolte dalla M. erano sempre state quelle riconducibili all’inquadramento nel superiore livello (OMISSIS), ponevano a base della decisione il rilievo fondante che una volta riconosciuto dall’Amministrazione, con effetto retroattivo ed ai fini economici e giuridici, il superiore inquadramento che prevedeva uno specifico assegno aggiuntivo, non poteva la ricorrente pretendere la non ripetibilità di compensi incentivanti corrisposti per lo stesso periodo in relazione al precedente inquadramento nel (OMISSIS) livello, essendo la retribuzione, di cui al D.P.R. n. 171 del 1991, art. 16, comma 2, lett. a), correlata al (OMISSIS) livello e omnicomprensiva, con esclusione di compensi incentivanti.

Avverso questa sentenza M.M.L. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 171 del 1991, artt. 16 e 17, ed art. 36 Cost., nonchè contraddittorietà della motivazione.

Al riguardo assume, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado,che le indennità accessorie corrisposte ad essa ricorrente all’epoca in cui risultava, sia pure illegittimamente, inquadrata nel (OMISSIS) livello vennero erogate in relazione allo svolgimento delle particolari mansioni cui dette indennità erano correlate, nel senso che la percezione di dette indennità trova la propria fonte causale non già nel possesso di uno stato formale al momento del pagamento, ma all’effettivo compimento di una prestazione di lavoro.

Rileva, poi, la ricorrente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta identità di mansioni posta a base del superiore inquadramento.

Prospetta, inoltre, che l’incompatibilità dello speciale assegno aggiuntivo corrisposto ai dirigenti di (OMISSIS) livello con le indennità accessorie di cui al (OMISSIS) livello comporta che la corresponsione – necessaria in quanto integrata nello stipendio del primo – non possa sostituirsi alle seconde.

Con la seconda censura la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2033 c.c..

Afferma, in proposito, la M. che, ancorchè la Corte di appello non invochi espressamente la richiamata norma codicistica, alla stessa in sostanza si è ispirata non tenendo conto che il pagamento eseguito era dovuto.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico – giuridico, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, è alla base della sentenza impugnata l’accertamento di fatto che le mansioni espletate dalla ricorrente sono sempre state quelle per le quali le era stato riconosciuto il superiore inquadramento nel (OMISSIS) livello, con la conseguenza che non è ipotizzatale un rapporto di stretta sinallagmaticità tra le mansioni svolte e la corresponsione delle indennità accessorie proprie del (OMISSIS) livello formalmente riconosciuto dall’Amministrazione. In altri termini, la Corte del merito pone a fondamento della sua decisione la considerazione che essendo le mansioni svolte, come dalla stessa preteso in sede di ricorso dinanzi al Giudice amministrativo, proprie del (OMISSIS) livello, non le possono essere riconosciute per le stesse mansioni le indennità accessorie proprie del livello inferiore, risultando, tra l’altro,e per espressa disposizione del D.P.R. n. 171 del 1991, la retribuzione, erogata in relazione all’inquadramento nel (OMISSIS) livello, omnicomprensiva con specifica esclusione dell’erogazione di compensi incentivanti, quale l’indennità accessoria correlata al (OMISSIS) livello.

Orbene avverso siffatto accertamento di fatto non vi è una specifica censura di obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, ovvero di elementi mal valutati o pretermessi (Cass. 6 marzo 2008 n. 6064).

Peraltro, la motivazione sul punto è corretta sul piano logico e giuridico e come tale si sottrae al sindacato di questa Corte (Cass. 27 luglio 2008 n.20499).

Pertanto, risultando la sentenza impugnata intangibile in punto di accertato esercizio di fatto, nel periodo per cui è causa, da parte della ricorrente delle mansioni proprie dell’inquadramento nel superiore (OMISSIS) livello, non è giuridicamente sostenibile la spettanza delle indennità d’incentivazione correlate, ex D.P.R. n. 171 del 1991, all’espletamento di mansioni proprie dell’inquadramento nel (OMISSIS) livello. Nè è configurabile, per tali ragioni, un rapporto di sinallagmaticità tra la erogazione di dette indennità e l’attività lavorativa svolta dalla ricorrente avendo costei,come accertato nella sentenza impugnata, svolto, e giova ribadirlo, mansioni riconducibili all’inquadramento nel (OMISSIS) livello e non nel (OMISSIS) livello cui le predette indennità sono connesse. Vi è, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla M. sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., inesistenza della causa debendi.

D’altro canto non può non sottolinearsi che alla ricorrente sono state riconosciute dall’Amministrazione le differenze stipendiali e di funzioni conseguenti al superore inquadramento nel (OMISSIS) livello con gli interessi legali sulle differenze spettanti in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, e l’attribuzione di siffatto trattamento, come asserito dal giudice di appello e non contestato dalla stessa M., esclude, ex D.P.R. n. 171 del 1991 cit., l’erogazione dei compensi incentivanti previsti in relazione allo svolgimento delle mansioni di cui al (OMISSIS) livello.

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombeneza.

Nulla deve disporsi per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario, ed oltre spese, IVA e CPA. Nulla per le spese di legittimità nei confronti delle parti non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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