Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/08/2020), n.17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27467-2018 proposto da:

E.A.N., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Manuela Agnitelli, presso

il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale

Giuseppe Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro-

tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 giugno 2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.A.N., cittadina (OMISSIS), proveniente dalla città di (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La ricorrente aveva narrato di essere stata oggetto di vessazione nella famiglia di origine e di discriminazione sociale per essersi trovata nella condizione di madre di un figlio nato fuori dal matrimonio. Tale condizione personale l’aveva costretta, dapprima, a vivere di stenti e, poi, nel 2015, ad allontanarsi dal (OMISSIS), peregrinando per diversi paesi Europei sino a stabilirsi in Italia.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate. In particolare, ha evidenziato: come, pur riconosciuta la situazione di grave discriminazione patita dalla ricorrente nel proprio Paese di origine, non potesse essere stabilita una correlazione diretta tra gli accadimenti narrati e la decisione di raggiungere l’Italia; come la ricorrente non avesse allegato alcuna specifica circostanza suscettibile di comprovare l’esistenza di un rischio attuale per la propria vita o per la propria incolumità in caso di rimpatrio, esclusa, peraltro, sulla base di attendibili fonti qualificate, l’esistenza nella sua città natale, (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; come la postulante protezione non avesse neppure specificamente allegato situazioni denotanti ragioni di fragilità individuale atte a comportare, in caso di rimpatrio, la violazione di diritti primari; ragioni di fragilità individuale, peraltro, neppure emergenti dagli atti.

3. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo, di seguito dettagliatamente illustrato.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la richiedente protezione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e degli artt. 3, 8, 9 e 14 CEDU e l’illogicità, la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione quanto al diniego della protezione umanitaria. Richiamando il parametro interpretativo offerto da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, deduce che il Tribunale, riscontrata la grave situazione di discriminazione personale e sociale da lei patita nel Paese di origine, avrebbe dovuto operare un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, indicando le ragioni che l’avevano portato a ritenere che l’allegata discriminazione non fosse più attuale;

quand’invece la stessa, ove correttamente valutata, sarebbe stata tale da integrare il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Le argomentazioni cui esso è affidato sono generiche, sia perchè articolate attraverso la formulazione di copiosi riferimenti giurisprudenziali, senza la benchè minima, precisa, indicazione di specifici e concreti profili di vulnerabilità idonei a legittimare la richiesta protezione umanitaria, sia perchè non aggrediscono la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego della reclamata protezione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, e cioè la mancanza di attualità della situazione di discriminazione personale e sociale allegata a fondamento della pretesa fragilità personale.

Pur sotto l’egida formale della violazione di legge, la ricorrente pretende, invero, una rivalutazione del merito della decisione già adottata nella precedente fase di giudizio, tramite la rilettura degli atti istruttori, così proponendo doglianze che si pongono, all’evidenza, ben al di là del perimetro delimitante il giudizio rimesso alla cognizione di questa Corte di legittimità.

2.2. Va, inoltre, per mera completezza, ribadito, trattandosi di profilo latamente evocato dalla ricorrente, che l’attenuazione del principio dispositivo, che si registra nella materia della protezione internazionale, comporta che il dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice non esime il richiedente protezione dall’onere di adeguatamente circostanziare l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (Sez. 1-, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166): onere sul cui corretto adempimento nulla è stato lumeggiato in ricorso, a fronte di affermazioni di segno contrario contenute nel provvedimento impugnato.

2.3. Giova, infine, rammentare che, per quanto insegnato dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Difetti argomentativi che non inficiano il decreto impugnato, avendo il Tribunale suffragato la conclusione secondo la quale la discriminazione allegata dalla richiedente non fosse più attuale, richiamando sia la lontananza nel tempo dei fatti che vi avevano dato origine (risalenti ad oltre venticinque anni prima), sia la mancanza di correlazione tra l’allontanamento dal (OMISSIS) e la perdurante esistenza di essa, come comprovato dalla circostanza che la richiedente non aveva proposto richiesta di protezione appena arrivata in Italia, ma soltanto una volta raggiunta dal decreto di espulsione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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