Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22703-2013 proposto da:

GESTIONI AZIENDALI SOGEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente-

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 34/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Società Gestioni Aziendali SO.GE.A s.r.l., quale incorporante la AGRISOLE s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 34/08/2013, depositata il 28.02.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, che, a conferma della decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, dell’importo di Euro 63.894,95 e relativa ad Irap ed Ires 2006, emessa e notificata da Equitalia Etr s.p.a., all’epoca concessionaria per la riscossione delle imposte.

Premettendo che la Agrisole si era fusa per incorporazione nella SO.GE.A. con delibera assembleare dell’11.11.2008 ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.05.2009, ha riferito che l’Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo in capo alla medesima l’importo di Euro 63.894,95 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi modello Unico2007. La società concessionaria aveva quindi provveduto alla notifica della cartella di pagamento. Era dunque insorta la controversia dinanzi al giudice tributario, con la quale era stata contestata dalla odierna ricorrente, incorporante, la nullità della notifica della cartella destinata alla Agrisole, il suo difetto di motivazione, l’omessa comunicazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, nonchè ulteriori profili di nullità dell’atto.

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 215/21/2011, e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la pronuncia ora al vaglio della Corte, hanno rigettato le ragioni della contribuente. Il giudice regionale in particolare ha riconosciuto rituale la notifica della cartella, eseguita presso il domicilio legale della società incorporante, ed ha ritenuto esaustivi gli elementi in essa inseriti ai fini della motivazione. Ha inoltre affermato che l’omessa comunicazione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non incide sulla validità della cartella, così come ininfluente è l’omessa indicazione delle modalità di calcolo di imposte ed interessi.

La società ha censurato la sentenza con sei motivi.

Con il primo per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente applicato l’art. 60 cit., laddove la società non aveva variato l’indirizzo, ma si era estinta per incorporazione;

con il secondo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla circostanza che l’Agenzia aveva iscritto a ruolo la pretesa tributaria nei confronti della Agrisole, pur a conoscenza della sua estinzione per incorporazione, e non nei riguardi della società incorporante;

con il terzo per violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver sostenuto erroneamente il rispetto delle prescrizioni previste dell’art. 145 cit., pur avendo eseguito la notifica presso l’indirizzo della società incorporante;

con il quarto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva della Agrisole, società estinta;

con il quinto per violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto congrua la motivazione della cartella di pagamento;

con il sesto per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto legittima la cartella di pagamento, ancorchè non fosse stata preceduta dalla comunicazione prescritta dalla normativa.

Ha pertanto chiesto la cassazione della decisione, con ogni consequenziale provvedimento.

Si è costituita Equitalia Sud spa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e nel merito l’infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2021 la causa è stata trattata e decisa. Sono state ritualmente depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Esaminando preliminarmente l’eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, essa va rigettata, non trovando riscontro quanto denunciato dalla controricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità. Il concessionario afferma che nel ricorso la contribuente non ha riportato gli atti processuali e i documenti su cui è fondato il ricorso. Sennonchè i motivi di censura della decisione impugnata sono tutti riconducibili a violazioni di norme di diritto, ed il secondo alla denuncia di un vizio di motivazione, motivi per gran parte dei quali, come si verificherà nel prosieguo, non era necessario riportare atti o documenti, così che non si evidenziano vizi atti ad investire di nullità l’intero ricorso.

Esaminando allora il merito, con il primo e il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della notifica eseguita nei confronti di una società, la Agrisole s.r.l., già incorporata nella SO.GE.A. s.r.l., così che, si sostiene, l’atto sarebbe stato invalidamente indirizzato a società già estinta. Erroneamente dunque il giudice d’appello, ai fini della correttezza della notificazione, avrebbe invocato tanto la disciplina del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, adducendo che la Agrisole non aveva comunicato la variazione del nuovo domicilio fiscale, quanto la disciplina dell’art. 145 c.p.c., relativamente alla esecuzione della notificazione presso l’indirizzo della società incorporante nonchè presso il suo legale rappresentante. I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi.

Deve premettersi che con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sono stati riconsiderati anche gli effetti della fusione per incorporazione. A tal fine si è affermato che la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass., 10/12/2019, n. 32142). E d’altronde proprio l’art. 2504 bis c.c., che prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, evidenzia come con la fusione si attui una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa rispetto al pregresso assetto societario, senza dover ricorrere agli istituti dell’interruzione o della successione nei rapporti (si veda già Cass., Sez. U, 8/02/2006, n. 2637; 17/08/2010, n. 19698; tra le pronunce delle sezioni semplici, ex multis cfr. 28/02/2007, n. 4661; 18/11/2014, n. 24498; nell’area dei contenzioso tributario, cfr. 12/02/2019, n. 4042; 24/05/2019, n. 14177; 10/12/2019, n. 32208). In seno a taluna di queste pronunce si è affermato che la notificazione dell’atto può indirizzarsi persino alla società incorporata cancellata, quanto meno ove l’incorporante non sia stata edotta della fusione (vedi sent. 4042/2019; 14177/2019). In passato d’altronde la Corte di legittimità aveva considerato nulla la notificazione dell’atto alla società incorporata solo in riferimento alla vigenza del precedente art. 2504 bis., anteriore cioè alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (Cass., 17/01/2013, n. 1088).

Dalla trama interpretativa della normativa successiva al 2003, applicabile al caso di specie, e della giurisprudenza di legittimità, va esclusa dunque la nullità della notificazione della cartella di pagamento intestata alla Agrisole, pur cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella SO.GE.A., tenendo conto peraltro che la notifica è stata indirizzata proprio al domicilio fiscale della incorporante. Ed è proprio questo il soggetto che, all’esito del procedimento di fusione, ha conseguentemente assunto i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anteriori alla fusione, secondo quanto previsto dal citato art. 2504 bis c.c., comma 1. La stessa difesa della ricorrente ha peraltro affermato che la cartella doveva esserle notificata, come d’altronde è materialmente avvenuto. E poichè la SO.GE.A. s.r.l. è il soggetto portatore della legittimazione passiva dell’atto fiscale, quale società in cui è confluita la Agrisole, non ha rilievo che la cartella fosse stata intestata alla società incorporata, che, lo si ripete, pur cancellata dal registro delle imprese, non si è estinta, proseguendo invece la sua vita nella compagine e nell’organizzazione sociale emersa dalla fusione.

A tal fine il giudice regionale -che ha anche messo in rilievo che la costituzione della incorporante ha comunque sanato i vizi di notificazione-, non ha errato nel richiamare l’art. 60 cit., con ciò evidentemente mettendo in luce che l’Amministrazione, con riferimento all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte emerse a seguito dell’accertamento automatizzato dei redditi 2006 della società controllata, all’epoca non ancora incorporata, potesse non avere avuto conoscenza della vicenda evolutiva attuatasi tra il 2008 e il 2009; così come pure non ha errato nel ritenere correttamente osservata la disciplina dell’art. 145 c.p.c., al contrario avendo fatto applicazione dei principi sopra esposti in materia di fusione in ragione delle conseguenze giuridiche relazionabili all’istituto regolato dagli artt. 2501 e ss. c.c.

Ne discende l’infondatezza del primo e del terzo motivo.

Per le medesime ragioni è infondato il quarto motivo, con il quale la ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 2504 bis c.c., perchè la commissione regionale non avrebbe tenuto conto che la cartella era stata destinata alla ormai estinta società Agrisole. A tal fine è sufficiente evidenziare che la ricorrente ha fondato il motivo sul presupposto della estinzione della società a seguito della fusione per incorporazione, ricostruzione giuridica del tutto erronea per quanto già chiarito.

Inammissibile invece è il secondo motivo, con quale la contribuente ha denunciato un vizio di motivazione per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla circostanza che l’Agenzia aveva iscritto a ruolo la pretesa tributaria nei confronti della Agrisole, della cui estinzione per incorporazione era pur a conoscenza, e non nei riguardi della società incorporante. Deve innanzitutto rammentarsi che ai fini del vizio di motivazione, novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, per “fatto” deve intendersi un vero e proprio “fatto” in senso storico e normativo (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un “fatto secondario”, cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, purchè decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie a circostanza che l’Agenzia ben sapesse della avvenuta cancellazione della società Agrisole prima della iscrizione a ruolo, a fronte della complessiva motivazione del giudice regionale, non costituisce un “fatto rilevante e decisivo”, e peraltro a questione si inserisce in un contesto interpretativo della disciplina, che esclude la dimensione meramente “fattuale” della circostanza stessa.

Inammissibile è anche il quinto motivo, con cui la SO.GE.A. ha denunciato l’errore di diritto compiuto dalla Commissione regionale per aver ritenuto congrua la motivazione della cartella di pagamento. Il motivo è doppiamente inammissibile: a) perchè, pur dedicando numerose pagine alla censura, essa è carente di autosufficienza, non avendo riportato in ricorso, neppure per stralcio, la motivazione denunciata ai fine della verifica delle censure medesime; b) perchè, pur invocando l’errore di diritto, pretende in concreto, a fronte delle valutazioni espresse dal giudice d’appello sul contenuto della motivazione della cartella erariale, un riesame del merito della questione, che è inibita in sede di legittimità. Per mera completezza, esaminando il contenuto della pronuncia impugnata, il giudice regionale ha evidenziato che la cartella riporta gli estremi di esecutività del ruolo, e, sia pur sinteticamente la motivazione della iscrizione a ruolo, quale conseguenza del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico2007, “con indicazione dell’importo relativo ad ogni singola imposta, dovuto per omesso o carente versamento, nonchè le somme dovute per sanzioni o interessi. Non sussiste, quindi, nella fattispecie alcuna lesione del diritto di difesa atteso che l’Ufficio, sulla base dei dati dichiarati dalla s.r.l. “Agrisole”, ha proceduto alla liquidazione e al conseguente recupero degli omessi versamenti, come espositi in dichiarazione, con applicazione delle derivanti sanzioni e interessi”. Ebbene, la motivazione dei giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi dispensati in materia dalla Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (cfr. Cass., 18/12/2009, n. 26671; 28/11/2014, n. 25329; 7/06/2017, n. 14336; 20/09/2017, n. 21804; 18/09/2020, n. 19498. Con specifico riferimento al calcolo degli interessi cfr. Cass., 27/03/2019, n. 8508; 6/08/2020, n. 16778).

Infondato infine è il sesto motivo, con il quale la contribuente ha lamentato l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello per aver ritenuto legittima la cartella di pagamento, ancorchè non fosse stata preceduta dalla comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 6.

Questa Corte ha affermato in materia che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass., 17/12/2019, n. 33344). Più analiticamente si è affermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis cit., e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5 (Cass., 24/01/2018, n. 1711). Si è a tal fine chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, arti. 36 bis, comma 3 – in materia di tributi diretti – e dal D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, comma 3 – in materia di Iva -, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito dei controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello ‘indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determini una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass.,, Sez. 5, sent, n. 13759/2016; sent. 15311/2014). L’obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass., Sez. 5, sent. n. 17829/2016; Cass., Sez. 6- 5, ord. n. 15740 del 2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 3154 dei 2015; Cass., Sez. 5, sent. n. 17396 del 2010). Si individuano dunque due ipotesi nei controlli eseguiti ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, cit. (e dell’art. 54 bis per l’iva), quella collegabile ai riscontro di meri errori materiali, primo tra tutti l’aver dichiarato un importo di imposta, cui poi non corrisponda il conseguente versamento, oppure l’erroneo calcolo aritmetico tra reddito percepito, oneri deducibili e detrazioni ai fini della determinazione dell’imposta, in questo caso con il controllo automatizzato dandosi luogo alla correzione di un mero errore che non richiede interlocuzione con il contribuente e dunque comunicazioni preventive alla emissione della cartella; quella invece, riconducibile a controlli automatizzati che, richiedendo non un mero ricalcolo, ma preventive rettifiche dei medesimi dati, va a sua volta distinta in due sottoipotesi, il cui discrimine è segnato dalla presenza di incertezze su aspetti qualificabili come rilevanti o meno dela dichiarazione; in tali ipotesi la comunicazione è dovuta, ma la sua omissione può costituire una mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento successivamente emessa, qualora le incertezze riguardino aspetti meno rilevanti della dichiarazione; oppure può incidere più radicalmente sulla validità della procedura automatizzata di liquidazione dei tributi e sulla successiva cartella, qualora il diverso risultato del controllo riveli incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò è in linea con il tenore letterale della norma, che nell’ultima parte del comma 3 prevede che “quando a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”, periodo aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, lett. a) – con cui si recepiva la disciplina prevista e prescritta dallo statuto della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 -. Il senso del periodo sarebbe infatti del tutto incomprensibile qualora la comunicazione non fosse ritenuta obbligatoria; essa invece implica l’esigenza della instaurazione di un contraddittorio preventivo alla formazione del titolo esecutivo, finalizzato anche a correggere gli esiti dei controlli eseguiti dalla amministrazione, quando a loro volta erronei. Nè la circostanza che la norma, adeguandosi allo statuto del contribuente, non abbia riprodotto la sanzione della nullità per violazione del procedimento, è indicativa di una scelta legislativa tesa a negare conseguenze alla mancata comunicazione, perchè è principio affermato e condivisibile quello secondo cui l’art. 6, comma 5 cit. -che obbliga all’interpello del contribuente per la liquidazione di tributi in base alla dichiarazione o per un rimborso d’imposta minore a quello richiesto, ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa – ha natura procedimentale, sicchè è applicabile immediatamente all’attività accertativa posta in essere successivamente alla sua entrata in vigore, pur se relativa ad anni d’imposta anteriori a tale momento (Cass., Sez. 5, sent. n. 17829 del 2016, cit.). Infatti, al di là delle distanze interpretative segnalate da qualche voce della dottrina in ordine alla collocazione dello statuto del contribuente nella gerarchia delle fonti del diritto tributario (se cioè avente forza di legge ordinaria, come per C. Cost., sent. n. 13 del 2010, che ne nega il rango costituzionale, neppure come insieme di norme interposte, o se vincolante perchè vincola l’interprete “in forza del canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice a Costituzione”, come per Cass., Sez. 5, sent. n. 20085 del 2009; o per Cass., Sez. 5, sent. n. 17576 del 2002 interpretazione quest’ultima che comunque non sovrordina la L. 212 del 2000 alle leggi ordinarie-), è certo che la natura procedimentale della previsione contenuta nell’art. 6, comma 5 cit. per un verso la rende immediatamente applicabile, secondo il principio tempus regit actum, purchè l’accertamento sia successivo alla sua entrata in vigore (ancorchè relativamente ad anni d’imposta anteriori a tale momento), e per altro verso non si pone in contrasto con la formulazione dell’art. 36 bis, comma 3, il cui contenuto sostanziale è anzi integrato in ordine alle conseguenze sanzionatorie per l’ipotesi di omessa comunicazione, purchè nei limiti delle manifestazioni di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.” (Cass., 1711/2018 cit.).

La decisione del giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi dispensati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo evidenziato che l’accertamento automatico era fondato sulla base dei soli dati dichiarati dalla società Agrisole, riducendosi pertanto ai recupero degli omessi versamenti, fattispecie per la quale l’Agenzia non era tenuta neppure a inviare la comunicazione prevista dall’art. 36 bis cit.

In conclusione il ricorso va rigettato. All’esito dei giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali sostenute dalla società di riscossione, nella misura specificata in dispositivo, mentre nulla va liquidato in favore dell’Agenzia delle entrate, che non ha depositato alcuna memoria difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente costituita delle spese sostenute nel giudizio, che si liquidano nella misura di C 7.000,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, quantificate nella misura forfettaria del 15%, e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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