Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 150/2016 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott.

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI

ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA nella persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione nonchè legale rappresentante pro tempore Avv.

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI,

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4180/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. UGF Assicurazioni e – sulla premessa di aver stipulato con tale società una polizza contro gli incendi in relazione ad un immobile di sua proprietà, adibito a discoteca, pizzeria e ristorante, immobile che era stato pressochè interamente distrutto da un incendio – chiese che la convenuta fosse condannata a pagargli il relativo risarcimento entro i limiti del massimale di polizza e, comunque, per una somma non inferiore ad Euro 2.700.000.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione della somma pagata a titolo di anticipo, in base ad un provvedimento di urgenza pronunciato dal Tribunale di Cagliari.

2. Pochi giorni dopo la notifica dell’atto di citazione di tale giudizio, il Banco di Sardegna convenne davanti al Tribunale di Cagliari la medesima società di assicurazione e – richiamando lo stesso contratto di assicurazione di cui al precedente giudizio, che trovava fondamento nel mutuo che il Banco aveva concesso alla società (OMISSIS) per l’acquisto dell’immobile poi andato distrutto – chiese che la convenuta fosse condannata a pagare la somma di Euro 723.039,66, trattandosi di somma di pertinenza del Banco in dipendenza di un’appendice al contratto di assicurazione.

Eccepita, da parte della società convenuta, la continenza tra la causa instaurata a Cagliari e quella già pendente a Milano, il Tribunale di Cagliari pronunciò sentenza definitiva con la quale dichiarò la connessione della causa con quella pendente davanti al Tribunale di Milano e ordinò che la causa fosse riassunta nel termine di novanta giorni.

3. Il Banco di Sardegna provvide, quindi, alla riassunzione della causa davanti al Tribunale di Milano, con una comparsa che quel Giudice ritenne priva dei requisiti di legge come ricorso in riassunzione, ma tale da poter integrare gli estremi di un atto di intervento ai sensi dell’art. 105 c.p.c..

Dopo di che il Tribunale, con sentenza definitiva, condannò la s.p.a. UGF al pagamento, in favore della s.r.l. (OMISSIS), della somma di Euro 1.769.832,50, con rivalutazione ed interessi. Quanto alla domanda proposta dal Banco di Sardegna, il Tribunale, premesso che l’irritualità della comparsa di riassunzione rendeva inammissibile la domanda stessa, ritenne comunque che essa fosse infondata e la respinse.

4. La pronuncia è stata appellata dal Banco di Sardegna e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2015, in riforma dell’impugnata decisione, ha condannato la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., incorporante la UGF, a pagare al Banco di Sardegna la somma richiesta di Euro 723.039,96, oltre interessi legali e con il carico delle spese.

Ha premesso la Corte milanese che – sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca alla parte interveniente la facoltà di proporre domande nei confronti delle altre parti anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 183 c.p.c. – la questione era in realtà priva di rilevanza, posto che il Tribunale, pur avendo formalmente dichiarato inammissibile la domanda del Banco di Sardegna, l’aveva poi in effetti scrutinata nel merito, pervenendo al suo rigetto.

Passando all’esame del merito, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda del Banco di Sardegna fosse fondata. La polizza assicurativa in questione, stipulata in origine alla data del 22 dicembre 2002 per un anno e poi rinnovatasi con una modifica dell’importo del premio, doveva essere interpretata nel senso che il vincolo in favore del Banco di Sardegna che aveva concesso il mutuo per l’acquisto dell’immobile permaneva anche dopo il primo anno. Ed infatti il contratto andava letto nella sua unitarietà, considerandone tutte le condizioni; in particolare, l’art. 7 della polizza, avente ad oggetto il rinnovo automatico salvo disdetta, “non poteva che trascinare l’interezza delle disposizioni così pattuite”, non avendo senso che una delle clausole potesse intendersi abbandonata dopo il rinnovo del contratto. Oltre a ciò, la Corte d’appello ha richiamato gli artt. 3 e 4 della c.d. appendice di vincolo, a norma dei quali il Banco di Sardegna aveva diritto ad essere informato del mancato rinnovo della polizza e di qualsiasi circostanza idonea a menomare la validità dell’assicurazione, il che lasciava emergere con chiarezza l’interesse dell’istituto di credito al mantenimento della garanzia assicurativa.

La domanda del Banco doveva essere quindi accolta, con conseguente condanna della società di assicurazione al pagamento della somma richiesta.

5. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Banco di Sardegna con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione di norme processuali e, in particolare, degli artt. 50 e 268 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c..

La società ricorrente, dopo aver ricordato la giurisprudenza secondo cui, in caso di declaratoria di incompetenza, la causa deve essere riassunta con una comparsa avente i requisiti di cui all’art. 125 cit., osserva che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita tardività dell’intervento autonomo, da considerare irrituale. Il motivo, richiamando i diversi orientamenti dei giudici di merito e di legittimità circa i poteri del terzo interveniente volontario, rileva che, una volta scaduti i termini per la costituzione del convenuto, il terzo avrebbe solo lo strumento dell’intervento adesivo dipendente, con conseguente preclusione dell’intervento volontario e della conseguente possibilità di proporre domande autonome.

1.1. Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che, non essendo stata impugnata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha affermato che la c.d. comparsa di riassunzione del Banco di Sardegna era, in realtà, un atto di intervento volontario, sul punto si è formato il giudicato interno. Come giustamente ha rilevato la Corte d’appello, inoltre, il Tribunale, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda del Banco, l’ha poi scrutinata nel merito, per cui il giudice di secondo grado era chiamato a rispondere anche su questo punto, il che esclude che sia ravvisabile nella sentenza impugnata un’omissione di pronuncia relativa alla questione della irritualità dell’intervento.

Ciò premesso, è palese che l’odierna censura, ricondotta entro i suoi esatti confini, si risolve nello stabilire se l’interveniente volontario dopo il decorso dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. – tale era, infatti, la posizione del Banco di Sardegna nel giudizio riassunto davanti al Tribunale, stante l’accertato vizio dell’atto di riassunzione – possa o meno fare domande diverse da quelle delle parti. Si tratta, cioè, di accertare quali siano i poteri dell’interveniente volontario ai sensi dell’art. 268 c.p.c., in ordine alla proposizione di nuove domande.

Su questo punto il Collegio può limitarsi a richiamare e fare propria la costante giurisprudenza di questa Corte, che la stessa società ricorrente dimostra di conoscere, contrapponendo il diverso orientamento dei giudici di merito e chiedendo, in sostanza, un mutamento di indirizzo.

E’ stato affermato, infatti, che la parte che interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c., per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c., viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è nè il rischio di riapertura dell’istruzione, nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (sentenza 16 ottobre 2008, n. 25264). E’ stato anche affermato che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e di quello litisconsortile, sicchè la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l’obbligo, a suo carico, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (sentenza 22 dicembre 2015, n. 25798).

A tale consolidata giurisprudenza il Collegio intende dare ulteriore continuità, per cui il motivo in esame è evidentemente infondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla corretta interpretazione del contratto di assicurazione esistente tra le parti.

La doglianza ha ad oggetto l’interpretazione della polizza di assicurazione così come compiuta dalla Corte d’appello. Rileva la parte ricorrente che tale interpretazione avrebbe leso una serie di criteri fissati dalla legge. L’appendice di vincolo fatta valere dal Banco di Sardegna contiene, secondo la società assicuratrice, un contratto a favore di terzo che vincola il pagamento della prestazione in favore del beneficiario. Nella specie non si tratterebbe, come vuole la sentenza in esame, del rinnovo tacito dello stesso contratto alla scadenza prevista, ma della sostituzione del vecchio contratto con uno nuovo, senza necessità di alcuna disdetta. La sentenza avrebbe, quindi, confuso il requisito della chiarezza del testo, errando nell’applicazione del principio per cui in claris non fit interpretatio, senza tenere in considerazione i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., sul comportamento delle parti e sulla necessità di un’interpretazione complessiva del contratto in esame.

2.1. Il motivo, ove non inammissibile, non è comunque fondato.

La Corte d’appello ha illustrato le ragioni per le quali, richiamando alcuni articoli della polizza, ha interpretato le clausole del contratto e dell’appendice di vincolo nel senso di riconoscere il diritto del Banco di Sardegna al rimborso della somma richiesta. Si tratta di un potere tipicamente spettante al giudice di merito, esercitato in conformità ai criteri di cui alla giurisprudenza di questa Corte; tra l’altro, il risultato a cui è pervenuta la Corte di merito è del tutto ragionevole, perchè corrisponde alla normale prassi che un istituto di credito che concede un mutuo immobiliare si cauteli facendo stipulare una polizza assicurativa in proprio favore per il caso di distruzione del bene.

Il motivo in esame, tra l’altro, non trascrive le clausole contestate e si limita a generiche censure riguardanti pretesi errori nell’applicazione delle regole in tema di interpretazione dei contratti, con ciò lasciando trasparire che la censura si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.

La questione della presunta sostituzione del vecchio contratto con uno nuovo, adombrata alla p. 24 del ricorso, è probabilmente nuova.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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