Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17236 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato

LAMPIASI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BROCATO ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., M.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIANNI FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DANOVI REMO, BATTAGLIA MARIO, giusta procura speciale per

atto notaio Aldo Guarino di Maniago, in data 24.6.2010, n. rep.

162.273, che viene allegata in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 865/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3.3.2010, depositata il 23/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-4-2002 M.B. e B.M., proprietari “pro indiviso”di due appartamenti e di due negozi nonchè delle relative pertinenze siti nello stabile di (OMISSIS), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza B.L., proprietaria esclusiva dell’altra unità adibita a negozio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 7.941,70 o di quella diversa emergente in corso di causa a titolo di rimborso delle spese da essi sostenute per urgenti lavori, eseguiti a far tempo dal 2001, di rifacimento del tetto al fine di evitare il completo cedimento dello stesso, in parte già ceduto, che avrebbe provocato ulteriori urgenti infiltrazioni negli appartamenti sottostanti nonchè, successivamente, ulteriori lavori idraulici nelle cantine.

Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice, assumendo che non ricorreva il requisito previsto dall’art. 1134 c.c. (applicabile nella fattispecie in quanto si trattava di condominio minimo), per il rimborso delle spese anticipate dal condomino, dell’urgenza della spese medesime.

Il Tribunale adito con sentenza del 10-7-2006 rigettava la domanda attrice.

Proposto gravame da parte di M.B. e di B.M. cui resisteva B.L. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 23-3-2010, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato l’appellata al pagamento agli appellanti della somma di Euro 3.032,87 con gli interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza B.L. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui M.B. e M. B. hanno resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1134 c.c. – degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la ricorrenza nella fattispecie della spesa urgente per le cose comuni prevista dall’art. 1134 c.c. quale presupposto del diritto al rimborso della spesa stessa da parte del condomino nei confronti degli altri condomini sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie; invero, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, i testi N. e L. si erano limitati a riferire che la situazione di degrado consigliava il rifacimento del tetto, ma non avevano evidenziato una urgenza tale da rendere improcrastinabile l’esecuzione dei lavori; analogamente l’esponente in sede di risposta all’interrogatorio formale deferitole aveva soltanto dichiarato che nell’autunno 2000 vi era stata una riunione dei condomini riguardante le decisioni relative alla sistemazione del tetto, ed aveva aggiunto che i condomini avevano deciso di rinviare la decisione alla primavera successiva; del pari l’espletata CTU aveva ravvisato l’urgenza dei lavori al tetto al fine di evitare delle infiltrazioni, ma non aveva riferito di carenze strutturali tali da rendere l’esecuzione dell’opera improcrastinabile.

La ricorrente rileva poi che le stesse considerazioni valevano per le valvole di non ritorno installate alla fognatura, utili ma non urgenti in quanto volte soltanto a prevenire future tracimazioni.

B.L. sostiene inoltre che la Corte Territoriale non ha considerato la lettera raccomandata del 2-5-2001 a firma M. B., dalla quale si evinceva che la stessa prima aveva fatto eseguire i lavori e soltanto successivamente aveva inviato i preventivi di spesa all’esponente, laddove non vi era ragione per non inviare prima i preventivi e poi semmai eseguire i lavori; infine non era stata valutata la mancata fatturazione dei lavori, e neppure il fatto che il tetto non era stato ripristinato nella sua originaria condizione, essendo state realizzate delle innovazioni costituite dalla installazione dei pannelli ISOTEC. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, afferma che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, gli elementi probatori acquisiti potevano semmai valere ai fini della dimostrazione dell’incuria o della trascuratezza (che costituisce requisito per l’applicabilità dell’art. 1110 c.c.) ma non dell’urgenza, espressamente esclusa dal teste Negrisolo e dall’esponente; nello stesso senso non era stato considerato che il CTU aveva evidenziato che l’intervento non si era reso necessario per problemi statici, in quanto l’orditura primaria del tetto era ancora integra.

Infine B.L. ripropone alcuni profili di censura già sollevati nell’ultima parte del primo motivo.

La menzionata relazione, esaminando contestualmente le enunciate censure per ragioni di connessione, le ha ritenute infondate rilevando che il giudice di appello ha valorizzato gli esiti della CTU unitamente alle deposizioni dei testi N. e L. nonchè al parziale riconoscimento operato dalla stessa L. B. in sede di risposta all’interrogatorio formale deferitole (dove aveva ricordato che il tecnico, congiuntamente interpellato, aveva dichiarato che il tetto doveva essere interamente rifatto); la relazione ha evidenziato che la sentenza impugnata ha ritenuto in particolare l’affermazione del tecnico N. – secondo cui il tetto ad ogni temporale di una certa intensità si disconnetteva e lasciava infiltrare dell’acqua – idonea a supportare la valutazione di necessità di rifacimento del tetto stesso, e quindi di sussistenza del requisito di urgenza della relativa spesa ai sensi dell’art. 1134 c.c.; quanto alle valvole di non ritorno su ciascun braccio di fognatura fatte installare nella cantina, la suddetta relazione ha affermato che la Corte territoriale ha ravvisato l’urgenza “in re ipsa”, atteso il tipo di intervento e l’ammissione della convenuta in sede di interrogatorio formale riguardo al fatto che la questione dell’allagamento delle cantine interessava tutti i proprietari delle cantine poste “su quella strada”.

Pertanto secondo la suddetta relazione la Corte territoriale ha puntualmente indicato gli elementi probatori posti a base del suo convincimento e ne ha tratto corrette conseguenze in punto di diritto in ordine alla applicazione dell’art. 1134 c.c., costituendo orientamento consolidato di questa Corte che il requisito della spesa urgente previsto da tale norma si estrinseca nella necessità di eseguirla senza ritardo (vedi da ultimo Cass. 23-4-2010 n. 9743); ha quindi ritenuto che si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove la ricorrente con le censure in esame tende inammissibilmente a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio ed essa più favorevole.

Infine la relazione ha aggiunto che gli ulteriori profili di censura sollevati dalla ricorrente sono irrilevanti; in particolare la questione relativa all’installazione di pannelli ISOTEC nel rifacimento del tetto (pur prescindendo dalla sua inammissibilità, non essendo stata trattata dalla sentenza impugnata, e non avendo la ricorrente dedotto di averla riproposta nel giudizio di appello) non ha alcuna incidenza sulla affermata urgenza della spesa relativa a tali lavori, e comunque tale modifica era evidentemente finalizzata ad una migliore tenuta futura del tetto stesso, posto che detti pannelli, come rilevato dalla stessa B.L., avevano funzione isolante.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver condannato l’esponente al pagamento integrale delle spese anche del giudizio di primo grado nonostante la domanda attrice fosse stata accolta per un importo inferiore alla metà di quello richiesto.

La predetta relazione ha ritenuto infondata tale censura premettendo che gli attori nell’atto introduttivo dei giudizio di primo grado avevano chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 7.941,70 o di quella diversa emergente in corso di causa, e rilevando che la statuizione in proposito emessa dal giudice di appello è conforme al criterio della soccombenza.

Orbene il Collegio ritiene di dover pienamente aderire pienamente alle considerazioni espresse con riferimento ai suddetti motivi nella menzionata relazione, non oggetto comunque di rilievi critici da parte della ricorrente, che ha omesso in proposito il deposito di una memoria.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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