Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17235 del 22/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 22/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/08/2016), n.17235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15546-2012 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., C.F. (OMISSIS), V.A. C.F. (OMISSIS),

T.R. C.F. (OMISSIS), CA.GI.VI. C.F.

(OMISSIS), R.F. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

SALVIA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definitiva n. 347/2011 della CORTE D’APPELLO

di POTENZA, depositata il 30/06/2011 R.G.N. 1029/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega Avvocato MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 347 del 2011, la Corte d’appello di Potenza, in riforma delle sentenza del Tribunale della stessa sede, per quello che qui ancora rileva dichiarava l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da Anas s.p.a. con C.P., R.F., V.A. con decorrenza dal 3.12.2001, con Ca.Gi.Vi. con decorrenza dal 16.1.2001, con T.R. con decorrenza dal 20.12.2001, dichiarava che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalle stesse date ed ordinava all’Anas di riammettere in servizio i predetti lavoratori. Riservava al prosieguo del giudizio la determinazione dell’indennità risarcitoria.

La Corte riteneva fondato il rilievo degli appellanti relativo alla violazione del limite percentuale del numero di assunzioni fissato dall’art. 13 del CCNL, a mente del quale “la quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell’anno: a) il 25% del personale di esercizio; b) il 25% del restante personale impiegatizio”. Argomentava che il primo giudice aveva eseguito il calcolo sulla base di dati non ricavabili da scritture ufficiali ed inidonei a dare contezza del personale assunto a tempo indeterminato; disposta c.t.u. per verificare il rispetto del limite contrattuale, questi aveva restituito gli atti comunicando di non poter rispondere ai quesiti a causa della mancata consegna, da parte del datore di lavoro, della documentazione richiesta. Tale condotta assumeva ad avviso della Corte rilievo processuale ex art. 116 c.p.c., e quindi faceva ritenere violato l’onere di prova sulla correttezza delle assunzioni.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Anas s.p.a., affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori interessati. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 422 c.p.c., nonchè mancata contestazione del rispetto delle percentuali di contingentamento. Riferisce di avere dedotto a prova in tutte le memorie difensive depositate nei giudizi instaurati dai lavoratori il rispetto della percentuale contrattualmente fissata e di avere prodotto anche il prospetto del personale Anas, nonchè il libro matricola. Controparte non aveva mai espressamente contestato quanto riportato nel capitolo di prova e nei dati numerici tempestivamente offerti in comunicazione, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della mancata contestazione, senza richiedere l’ausilio del consulente tecnico; questi in ogni caso avrebbe dovuto limitarsi alla lettura dei dati numerici non contestati, considerato per di più che si trattava di documenti provenienti da soggetto pubblico.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto inidonea la documentazione fornita da Anas, non consistente in scritture ufficiali, valorizzata dal Giudice di primo grado che aveva assunto a parametro il personale in servizio presso la singola unità produttiva e non l’intero organico aziendale a livello nazionale. Tale valutazione della Corte territoriale, che imponeva di documentare l’organico in ambito nazionale, non viene contestata dalla parte ricorrente, che valorizza la documentazione che aveva prodotto nel giudizio di merito, e la relativa prova testimoniale, riferita al compartimento per la Basilicata.

In assenza di dati significativi, la Corte ha disposto c.t.u. ed ha ritenuto di trarre argomenti di prova dall’ingiustificata inottemperanza della società all’onere di consegnare al c.t.u. la necessaria documentazione, facendone conseguire il mancato assolvimento dell’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento, in tal modo applicando i principi già affermati da questa Corte nell’interpretare l’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 12694 del 16/11/1999 e n.443 del 17/01/2002). Con riferimento all’onere della prova dell’osservanza della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del resto, la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 19 gennaio 2010, n. 839, Cass. 19 gennaio 2013, n. 701) ha ripetutamente precisato che il relativo onere è a carico del datore di lavoro, in base alla regola esplicitata dalla L. n. 230 del 1962, art. 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

3. Segue il rigetto del ricorso, così dandosi continuità alla soluzione già assunta da questa Corte in fattispecie identica (Cass. n. 14369 del 2014).

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2016

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