Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17235 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17718-2012 proposto da:

ROYAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIULIANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/68/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 26/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Royal s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 28/68/11, depositata il 26.05.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, che, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente;

ha riferito che l’Agenzia aveva notificato nei suoi confronti cartella di pagamento D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, con cui era richiesto il pagamento, a titolo di Ires e di Iva per l’anno d’imposta 2005, della somma complessiva di Euro 175.923,93. L’atto impositivo traeva origine dagli errori commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi, per aver ritenuto inapplicabile la disciplina degli studi di settore. Lo sgravio richiesto dalla società fu accordato solo parzialmente dall’Ufficio.

La contribuente, che riteneva invece suo diritto lo sgravio totale, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 2/08/2010 rigettò la domanda. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. staccata di Brescia, con la pronuncia ora impugnata rigettò l’appello.

La Royal ha censurato la sentenza con cinque motivi, chiedendo la cassazione della sentenza, cui risponde l’Ufficio con controricorso, coi quale ha richiesto il rigetto del ricorso.

La trattazione della causa, per la quale era stata già fissata l’adunanza camerale del 31/01/2019, è stata rinviata a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Denegata la definizione agevolata della controversia, nella nuova adunanza camerale del 12 gennaio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

La contribuente in data 29.12.2020 ha depositato memoria i22)) istanza di trattazione della causa, dando atto del diniego di definizione agevolata, non opposto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve innanzitutto evidenziarsi che la ricorrente non ha prodotto la copia conforme della sentenza impugnata, risultando invece negli atti del fascicolo copia di una sentenza estranea al presente contenzioso, la n. 26/68/2011, tra l’Agenzia e altro contribuente. Si tratta di una pronuncia del tutto distinta, sia sotto il profilo dell’identità della parte contribuente, sia per la diversa provenienza della decisione di primo grado (CTP di Brescia quella indicata in ricorso, CTP di Mantova quella indicata nella sentenza prodotta in giudizio.

La circostanza inferisce sulla improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che va pertanto dichiarata.

L’esito del giudizio, tenuto conto che l’improcedibilità è stata sollevata d’ufficio, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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