Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17234 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 18/08/2020), n.17234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2542/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV

maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Salerno Sezione Campobasso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da T.M., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha raccontato di aver avuto uno scontro con la polizia locale mentre era in atto una manifestazione universitaria. In tale contesto aveva lanciato una pietra ed un poliziotto era rimasto ferito; allora gli agenti lo avevano inseguito per arrestarlo. Temendo, quindi, di essere catturato aveva lasciato la sua abitazione e successivamente la (OMISSIS).

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato come il racconto sia stato estremamente vago e poichè non risultava reale e concreto il pericolo alla persona non avendo il ricorrente ricevuto alcuna minaccia, la narrazione non appariva credibile. Inoltre, la zona di provenienza del ricorrente non rientra tra quelle in cui vi è attualmente un conflitto a livello di guerra civile e dal 2010-2011 si registrano progressi in materia di ordine pubblico. Mentre, sempre ad avviso del Tribunale, non ricorre alcuna specifica condizione di vulnerabilità del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio dà atto che la motivazione della presente decisione è adottata in forma semplificata.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, il tribunale non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale della (OMISSIS), mentre il ricorrente, in sede di ricorso, fonda le sue censure alla sentenza impugnata su precise fonti informative (v. pp. 4 e 7 e ss.)

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R. n., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Campobasso, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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