Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17234 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35543-2018 proposto da:

Z.M., C. DI M.A., C. DI

M.C., ZA.AN., G.P., R.P.,

R.E., L.ZAMPAGLIONE P., L.C.,

R.G., C. DI M.P., Z.G.,

Z.A., L.P., R.F., Z.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESU’ 62, presso lo

studio dell’avvocato LODOVICO VISONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

COMUNE QUARTO, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALDO DI FALCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

CONSORZIO CROCILLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5037/2018 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 5037/19/2018, depositata il 24 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania, – pronunciando sull’appello principale dell’Agenzia delle entrate e su quello incidentale spiegato dai contribuenti, – ha accolto il primo, e disatteso il secondo, così integralmente riformando la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta in esito alla registrazione di sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in giudizio di opposizione alla stima, aveva determinato le indennità dovute, a titolo di espropriazione e di occupazione legittima;

1.1 – il giudice del gravame a ritenuto che:

– l’istituto della prenotazione a debito della registrazione delle sentenze riguardava (solo) le amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, comma 1, lett. a), disciplina, questa, che non poteva ritenersi estesa agli enti locali in ragione del tenore letterale di detta disposizione oltrechè delle disposizioni poste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, comma 1, lett. c), e art. 3, comma 1, lett. q);

– così come ritenuto dalla Corte di legittimità “l’imposta di registro che si applica alla sentenza inerente ad indennità di esproprio e di occupazione legittima, è quella percentuale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa – Parte prima allegata, art. 8, lett. b), trattandosi, “in parte qua”, di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo Stato, e che si limita, nel definire una controversia di natura patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (Cass. n. 9137/2014)”;

2. – C. di M.C., C. di M.A., C. di M.P., L.P., L.C., R.F., R.P., R.E., R.G., R.E., Za.An., Z. Pierluigi, Z.M., Z.L., Z.G. e Z.A., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Quarto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158, commi 1 e 3, agli artt. 5,114,117 e 118 Cost., deducendo, in sintesi, che, – anche sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata resa necessaria dalla riforma del titolo V della carta costituzionale e dalle conseguenti ricadute in punto di applicazione del principio di sussidiarietà e di identificazione di un sistema di governo articolato su più livelli istituzionali, – l’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro deve ritenersi riferibile a tutte le amministrazioni pubbliche, così come identificate (anche) dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, e non più alle sole amministrazioni dello Stato;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. c), assumendo i ricorrenti che, – avuto riguardo al contenuto della decisione giudiziale resa in giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, – deve trovare applicazione la voce tariffaria relativa agli atti giudiziari “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (art. 8, comma 1, lett. c), cit.) piuttosto che quella concernente gli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” (art. 8, comma 1, lett. b), cit.);

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 57, ed agli artt. 3,53 e 97 Cost., sull’assunto che, – avuto riguardo anche ai principi posti dalla carta costituzionale in tema di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, – in tanto può giustificarsi la tassazione dell’atto giudiziario, e la stessa conseguente responsabilità solidale delle parti in causa, in quanto si sia effettivamente realizzato, – per un adempimento che, nella fattispecie, difettava quanto alle indennità oggetto di accertamento giudiziale (“tuttora giacenti presso la Cassa depositi e prestiti”), – il presupposto impositivo correlato al trasferimento della ricchezza oggetto del dictum giudiziale; presupposto, questo, il cui difetto non poteva non rilevare (anche) nella prospettiva della illegittimità costituzionale della difforme interpretazione dell’art. 57 Cost.;

2. – il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;

2.1 – il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. a), prevede, tra le altre ipotesi, che si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, “le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura”;

– il D.P.R. n. 115 del 2002, nel confermare detta prenotazione a debito dell’imposta di registro, “se a carico” di un’amministrazione pubblica (art. 158, comma 1, lett. c)), ha quindi precisato che “”amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico.”;

2.2 – come ben rilevato dal giudice del gravame, tanto la disposizione di cui all’art. 59, lett. a), cit., quanto la stessa più complessiva disciplina posta dal D.P.R. n. 115 del 2002, hanno riferimento, – piuttosto che alla più (ampia) nozione di amministrazione pubblica, qual rilevante ai fini della cd. contrattualizzazione dei rapporti di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2), – alle amministrazioni dello Stato ovvero a quelle altre amministrazioni pubbliche specificamente ammesse, da ulteriori disposizioni di legge, a detta regolazione dell’imposta di registro; amministrazioni pubbliche tra le quali, come di recente ribadito dalla Corte, non rientrano gli enti locali (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23879);

3. – per ragioni di pregiudizialità va, quindi, esaminato il terzo motivo di ricorso che, – riqualificato in relazione al suo effettivo contenuto deduttivo alla cui stregua emerge una denuncia di violazione di legge sostanziale, – è destituito di fondamento;

3.1 – come la Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento alla tassazione degli atti giudiziari, l’imposta di registro trova il suo presupposto impositivo (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 37) in relazione agli effetti giuridici che il provvedimento è destinato a produrre sul rapporto giuridico sostanziale così che, dunque, il tributo non è volto a colpire ex se il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Cass., 18 aprile 2018, n. 9501; Cass., 12 luglio 2005, n. 14649);

– la Corte ha, altresì, da tempo rimarcato il rilievo, ai fini dell’imposizione di registro, degli effetti giuridici potenziali dell’atto (Cass., 13 novembre 1987, n. 8345; Cass., 28 gennaio 1986, n. 551) e lo stesso Giudice delle Leggi ha avuto modo di escludere la violazione dell’art. 53 Cost. con riferimento alla tassazione delle sentenze suscettibili di essere riformate (Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 198; Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 200);

– non ha, quindi, fondamento la pretesa correlazione della tassazione di registro, e della stessa responsabilità solidale delle parti in causa, all’effettivo adempimento del dictum giudiziale, avuto riguardo, come si è detto, al sistema regolatorio sotteso alla liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed al rilievo che ex se assume l’atto quale presupposto dell’imposizione;

4. – il secondo motivo è, per converso, fondato e va accolto;

4.1 – sia pur con riferimento ad un ordito concettuale che, – in ragione della riformulazione degli istituti sottesi al procedimento di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, qual introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 34, comma 1, conv. in L. n. 111 del 2011), – non può più trovare integrale seguito, la Corte, ciò non di meno, ha già avuto modo di precisare l’ambito applicativo delle voci tariffarie di tassazione (proporzionale) degli atti giudiziari con riferimento alle fattispecie espropriative, così ritenendo legittima la tassazione nella misura proporzionale del 3%, fissata dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b), nel caso della cd. occupazione acquisitiva, ove, dunque, “le somme corrisposte sono destinate a risarcire la perdita patrimoniale conseguente un’attività illecita della pubblica amministrazione, sia esso Stato, ente locale od altro soggetto, e non riguardano, invece, il trasferimento già avvenuto per effetto del fatto illecito” (Cass., 28 giugno 2017, n. 16167; Cass., 22 maggio 2008, n. 13125; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2005, n. 2108);

4.2 – nel rimarcare, poi, che, in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anzichè proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, la Corte è pervenuta a non omogenei esiti in ordine all’individuazione della voce tariffaria applicabile al provvedimento giudiziale di determinazione di dette indennità, ascrivendone il contenuto alla pronuncia di condanna (art. 8, comma 1, lett. b), cit.; v. Cass., 23 aprile 2014, n. 9137 e, – con riferimento al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 8 tariffa allegata, – Cass., 19 febbraio 1981, n. 1012; in tal senso sembrerebbe anche Cass., 6 marzo 2019, n. 6481) ovvero a quella di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (art. 8, comma 1, lett. c), cit.; v. Cass., 17 settembre 2010, n. 19746; Cass., 7 maggio 2007, n. 10346; Cass., 13 giugno 2005, n. 12692);

– in termini più generali, peraltro, la Corte ha avuto modo di ascrivere a quest’ultima previsione di tariffa la sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo, rientrando detta pronuncia tra quelle di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) cit., “poichè essa non è suscettibile di esecuzione forzata (preclusa, in ambito fallimentare, dalla L. Fall., art. 51), in quanto reca un contenuto che non è di condanna, bensì di mero accertamento dei presupposti di opponibilità del credito alla massa e di sua ammissione allo stato passivo, e ciò al fine, appunto, non dell’espropriazione individuale, bensì del concorso al riparto fallimentare” (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2018, n. 29144; Cass., 27 settembre 2017, n. 22507; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 5 luglio 2011, n. 14816); così come, – e sempre in ragione della sua idoneità a reggere l’esecuzione forzata, – l’ordinanza del Presidente del tribunale, di liquidazione dei compensi agli arbitri ai sensi dell’art. 814 c.p.c., è stata ascritta ai provvedimenti recanti condanna di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), cit. (Cass., 19 giugno 2002, n. 8880);

4.3 – deve, allora, considerarsi che il contenuto dell’ordinanza resa dalla Corte di appello nel giudizio di opposizione alla stima, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 (in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54), si risolve nell’accertamento delle indennità dovute, in relazione al decreto esproprio, alla stregua di “un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell’indennità, effettivamente dovuto” (così Cass., 27 aprile 2017, n. 10446); accertamento, quello in discorso, rispetto al quale senz’altro prevale la connotazione dichiarativa del provvedimento giudiziale rispetto al quale non è dato rinvenire (anche) un contenuto di condanna al pagamento, posto che detto effetto predica la conclusione di un ulteriore procedimento amministrativo (definito con l’autorizzazione al pagamento di cui al citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 28);

– come, difatti, condivisibilmente messo in luce dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, il contenuto dell’ordinanza decisoria della Corte di appello “non può essere quello di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma, perchè, una volta determinata definitivamente l’indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa”, così che a detta ordinanza si correla, – con l’ordine di deposito della maggior somma eventualmente accertata, – un obbligo di facere “funzionale alla creazione a beneficio del creditore di un’apposita provvista monetaria presso l’ufficio pubblico preposto”, rispetto al quale la ratio dell’art. 28, cit., va identificata con l’esigenza “di evitare che l’amministrazione, dopo il pagamento, sia esposta a ripetizioni di indebito, così richiedendo che il pagamento non sia effettuato sino a che ci siano contestazioni.” (Cons. di Stato, IV, 24 novembre 2020, n. 7355); e tanto che (solo) nel caso in cui “esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse” (D.P.R. n. 327, cit., art. 29);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti nei termini sin qui esposti;

– le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della giurisprudenza della Corte e, nello specifico, alle relative antinomie interpretative.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti in punto di aliquota (1%) dell’imposta di registro applicabile; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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