Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17234 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ F.LLI SAVIANO DI BROGNA MARIA CARMELA & C. SAS (OMISSIS)

in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASTEUR 5, presso lo studio

dell’avvocato CICIONI CORRADO, rappresentata e difesa dall’avvocato

BUBANI MARCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA (già Lloyd Adriatico

Assicurazioni SpA), V.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 39/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione

Distaccata di CASORIA, – emessa il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, riformando quella del Giudice di pace di Casoria, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’istanza di risarcimento del danno proposta dai F.lli Saviano contro L. V. e la sua compagnia assicuratrice della R.C.A., ritenendo che l’attrice non avesse assolto all’onere sulla stessa gravante di provare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso, mancando la prova certa che i danni subiti dalla sua auto fossero ricollegabili al fatto descritto in citazione e riferito dai testi, data al loro scarsa credibilità, dovuta alla discordanza tra quanto da loro riferito e la descrizione dei danni riportati dai veicoli operata dal C.T.U., secondo cui non vi era compatibilità tra i danni riportati dal veicolo dell’attore e la dinamica del sinistro descritta dalla stessa parte.

2. – Ricorre per cassazione la società A., con due motivi, gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il primo motivo denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè nullità della sentenza perchè basata unicamente sulle risultanze della C.T.U., che assume essere nulla per violazioni del contraddittorio (non meglio precisate) che sarebbero state tempestivamente denunciate (senza indicare, tuttavia, come e quando). Il secondo lamenta erronea interpretazione del comportamento processuale del convenuto contumace. Le censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. La prima si limita a contestare genericamente la C.T.U. ed in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, ne assume la nullità senza specificare i motivi, nè come e quando le assunte violazioni del contraddittorio sarebbero state lamentate e se come esse abbiano inciso sul diritto di difesa dell’istante. La seconda è manifestamente infondata, perchè, proprio conformemente alla giurisprudenza di questa S.C. – e diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente – il Tribunale si è limitato ad apprezzare liberamente (e dandone congrua motivazione) il comportamento processuale del convenuto contumace, dovendosi ribadire che la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 7739/07, in cui la sentenza di merito aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all’accoglimento della domanda).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il procuratore del ricorrente ha prodotto memoria, nella quale dichiara di rinunciare al ricorso. L’atto, tuttavia, pur non presentando i requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., non essendo sottoscritto anche dalla parte personalmente e non essendo all’uopo delegato il procuratore (Cass. n. 7242/10), rappresenta, comunque, chiaro indice del venir meno, nel ricorrente, dell’interesse ad impugnare.

Ritenuto che:

a seguito del sopravvenuto venir meno dell’interesse ad impugnare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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