Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17233 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16557/2006 proposto da:

CASA DI CURA VILLA DEI GERANI DOTT. A. RICEVUTO S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, 1 PIANO INT. 5, presso lo studio

dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ICOLARI UMBERTO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, SGROI ANTONINO,CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso 17373/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, SGROI ANTONINO,CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA CURA VILLA DEI GERANI DOTT. A. RICEVUTO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 491/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/05/2005 R.G.N. 1372/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione definisce, previa riunione dei giudizi, i due appelli proposti dalla Casa di cura “Villa dei gerani”, Dott. A. Ricevuto, S.r.l. contro la decisione non definitiva del Tribunale di Trapani n. 436 dell’8.7.2001 (r.g.n. 1372/2002) e contro quella definitiva n. 571 del 2.12.2002 (r.g.n. 1841/2003), nonchè l’appello incidentale proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale nel secondo giudizio contro le due sentenze.

2. La controversia era stata instaurata dalla Casa di cura per l’accertamento dell’insussistenza dei crediti contributivi vantati dall’Inps sulla base di accertamento ispettivo del (OMISSIS) e definita in primo grado, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell’Inps, con la condanna della Casa di cura e pagare all’istituto la somma di Euro 526.205,02, oltre sanzioni civili, per l’insussistenza del diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari nel periodo settembre 1974 gennaio 1993.

3. La Corte di appello di Palermo emette, con il risultato di parziale accoglimento del secondo appello della Casa di cura e dell’appello incidentale, le seguenti statuizioni: 1) inammissibilità dell’appello (r.g.n. 1372/2002) proposto in via immediata dalla Casa di cura contro la sentenza non definitiva, perchè vi era stata riserva d’impugnazione differita; 2) infondatezza delle deduzioni della Casa di cura in ordine al mancato computo dello sgravio generale, questione estranea alla lite in difetto di contestazioni dell’Inps; 3) inammissibilità della generica doglianza concernente l’erronea valutazione della documentazione relativa al credito dell’Inps; 4) inammissibilità per tardività dell’eccezione di prescrizione decennale; 5) fondatezza dell’appello in punto di sanzioni civili, sanzioni che erano dovute nella misura e secondo le modalità di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. a) e b); 6) ammissibilità dell’appello incidentale dell’Inps, ritualmente notificato presso il domicilio eletto dalla Casa di cura e tempestivo in relazione alla riserva di appello differito fatta dall’Inps e non caducata dall’appello immediato della Casa di cura e all’insorgenza dell’interesse con la proposizione dell’appello principale; 7) infondatezza dell’appello incidentale in ordine all’errore che sarebbe stato commesso dal Tribunale, con la sentenza non definitiva, nell’individuale la data del 2.9.1974 quale riferimento per determinare il personale eccedente il numero di lavoratori già occupati presso la ditta individuale cui era subentrata la s.r.l.; 8) fondatezza dello stesso appello incidentale in ordine alla mancata condanna della Casa di cura, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’Istituto, al pagamento dell’ulteriore somma (rispetto a quella di Euro 526.205,02, dovuta per differenze relative agli sgravi aggiuntivi e supplementari) di Euro 194.892,76 per altre omissioni contributive afferenti al periodo settembre 1974 – gennaio 1992 e non contestate dalla Casa di cura.

4. Per la cassazione della sentenza la Casa di cura propone due ricorsi, entrambi articolati in sei motivi: il primo notificato a mezzo del servizio postale in data 23 maggio 2006 (data di consegna all’ufficio postale); il secondo notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 24 maggio 2006 (non risulta consegnato all’ufficio notificante in data anteriore). L’Inps resiste con controricorso al primo ricorso.

5. La cassazione della stessa sentenza è chiesta altresì dall’Inps con ricorso notificato il 26.5.2006 e articolato in unico motivo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i tre ricorsi proposti con la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Deve essere dichiarato inammissibile il secondo ricorso della Casa di cura in applicazione del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, in forza del quale la proposizione di impugnazione ammissibile (principale o incidentale) non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via principale o incidentale (vedi Cass. 7 luglio 2009, n. 15895).

3. Con il primo motivo del ricorso principale (ammissibile) la Casa di cura denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 340 c.p.c., in relazione agli artt. 429 e 442 c.p.c., unitamente a vizi della motivazione, perchè la sanzione dell’inammissibilità per l’appello proposto in via immediata contro sentenza non definitiva, malgrado la formulazione di riserva d’impugnazione differita, non è comminata dalla legge, nè l’art. 340 c.p.c., si riferisce alle sentenze pronunciate ai sensi degli artt. 429 e 442 c.p.c..

3.1. Il motivo è privo di fondamento.

La giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che dal “differimento” delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva scaturisce, ai sensi del disposto dell’art. 340 c.p.c., l’onere di proporle “unitamente” a quelle contro le successive sentenze definitive, o non definitive immediatamente impugnate (Cass., sez. un., 17 gennaio 1996, n. 331), con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione immediata (da considerare priva temporaneamente di oggetto) di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita ai sensi degli artt. 340 e 361 c.p.c., (Cass. 27 gennaio 2003, n. 1200; 31 luglio 2008, n. 20892), regola applicabile anche nel rito del lavoro con l’unica differenza che la riserva può essere formulata già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito della motivazione (Cass. 25 agosto 2003, n. 12482).

3.2. Alle obiezioni della ricorrente principale circa il rigore formalistico e l’irragionevolezza della sanzione di inammissibilità, si risponde con il richiamo del principio, anch’esso pacifico nella giurisprudenza della Corte, in base al quale la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione immediata non preclude la possibilità di impugnare nuovamente la medesima sentenza non definitiva unitamente alla sentenza che definisce il giudizio (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 12 aprile 2002, n. 5282).

Nella fattispecie, però, la Casa di cura non si è avvalsa del suddetto potere, limitandosi con il ricorso in appello del 1 dicembre 2003, ad impugnare esclusivamente la sentenza definitiva n. 571/2001 del Tribunale di Trapani.

4. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 277 c.p.c., e vizio di motivazione perchè la spettanza dello sgravio generale non risultava pacifico nella controversia ed il relativo accertamento era stato chiesto, sicchè il punto avrebbe dovuto essere precisato in sede di consulenza tecnica disposta per la verifica degli importi reclamati dall’Inps.

4.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata,, nell’esercizio del potere del giudice del merito di interpretare il contenuto delle domande e delle eccezioni, ha ritenuto che la questione della spettanza degli sgravi generali non fosse compresa nell’oggetto della lite, avendo l’Inps dichiarato di non disconoscerlo. Pertanto, le contrarie affermazioni della ricorrente non possono inficiare l’accertamento di fatto sufficientemente e logicamente motivato. Peraltro, la delimitazione dell’oggetto della lite era stata già operata dalla sentenza non definitiva, sentenza che, come già rilevato, non è stata impugnata.

5. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata condiviso i conteggi operati dal consulente tecnico, sebbene dei crediti vantati dall’Inps non vi fosse prova documentale, soprattutto per il periodo dal 1974 al 1977.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè formulato in termini di estrema genericità: non sono precisati i fatti sui quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancata, ovvero sarebbe affetta dal vizio di insufficienza e illogicità; non emerge neppure l’oggetto della censura, se concernente l’an debeatur (questione preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva), ovvero soltanto il quantum.

6. Con il quarto motivo del ricorso principale la sentenza impugnata è censurata per violazione dell’art. 2938 c.c., in relazione all’art. 416 c.p.c., comma 2, perchè era stato possibile formulare l’eccezione di prescrizione decennale dei contributi soltanto nella prima difesa successiva all’indicazione dell’anno 1974 contenuta nell’ordinanza di affidamento dell’incarico al consulente tecnico.

6.1. Il motivo è manifestamente privo di fondamento perchè la pretesa contributiva dell’Inps era quella risultante dal verbale di accertamento ispettivo del 26.3.1993 contro il quale la Casa di cura aveva proposto azione di accertamento negativo, sicchè l’onere di eccepire la prescrizione doveva essere assolto, a pena di decadenza, già in sede di ricorso introduttivo del giudizio.

7. Con il quinto motivo del ricorso principale la sentenza impugnata viene censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 436 c.p.c., per aver ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto dall’Inps con l’atto notificato il 7.1.2004, sebbene: a) nella relata di notifica non fosse specificato il luogo di esecuzione (domicilio eletto della Casa di cura); b) l’appello incidentale dovesse essere proposto a pena di decadenza con la memoria di costituzione depositata il 19.12.2002 e non con atto successivo; c) la natura autonoma dell’impugnazione del’Inps precludeva la possibilità di avvalersi dell’impugnazione incidentale.

7.1. Il motivo non è fondato in relazione a tutti i profili di censura prospettati.

a) Non rileva l’eventualità che la notificazione dell’appello dell’Inps fosse affetta dal vizio denunciato, risultando assorbente la considerazione della regolare costituzione del contraddittorio con effetto sanante di un vizio che certamente non causa l’inesistenza della notificazione.

b) L’Inps aveva formulato riserva di appello differito contro la sentenza non definitiva, riserva che non poteva restare caducata per effetto dell’iniziativa assunta dalla controparte con la proposizione di un appello inammissibile (vedi n. 3; sull’autonomia della posizione di ciascuna delle parti, vedi Cass. 31 luglio 2008, n. 20892).

c) L’istituto non ha proposto appello incidentale tardivo, siccome l’impugnazione delle due sentenze (definitiva e non definitiva) si è perfezionata, a norma dell’art. 434 c.p.c., comma 2, e art. 436 c.p.c., comma 3, con il deposito in cancelleria della comparsa di costituzione (nel giudizio r.g.n. 1841/2003) in data 19.12.2003, nel rispetto del termine annuale decorrente nella specie, per la sentenza non definitiva e per quella definitiva, dal deposito della seconda sentenza avvenuta in data 20.12.2002. Nessuna rilevanza ai fini della tempestività dell’appello riveste la data della notificazione (vedi Cass. sez. un., 20 maggio 2003, n. 7901).

La natura (non di appello incidentale tardivo ma) autonoma dell’appello dell’Inps esclude la rilevanza del problema dell’ammissibilità dell’impugnazione di capi autonomi e non investiti dall’appello principale.

8. Con il sesto e ultimo motivo del ricorso principale sono denunciati vizi di motivazione e violazione del giudicato esterno. Si deduce che, con sentenze del Pretore di Trapani passate in giudicato, era stato accertato il diritto della Casa di cura alla fruizioni degli sgravi di cui alla L. n. 1089 del 1968, (sent. n. 695/1980) e la spettanza dell’inquadramento nel settore terziario di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, (sent. n. 406/1993), con conseguente preclusione della possibilità di contestare il diritto agli sgravi; che l’impresa individuale del Dott. R.A., cessata a seguito della morte del titolare nell'(OMISSIS), non era stata continuata dalla società di capitali, stante la radicale diversità dell’organizzazione e delle caratteristiche dell’attività, il licenziamento dei dipendenti della ditta individuale, l’avvenuta mera locazione dei locali già di pertinenza dell’azienda cessata.

8.1. Il motivo è palesemente inammissibile perchè le questioni sollevate erano state decise, esplicitamente e implicitamente, con la sentenza non definitiva, divenuta cosa giudicata in base alle considerazioni sopra svolte.

9. L’unico motivo del ricorso dell’Inps (incidentale perchè proposto in data 26.5.2006) denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 918 del 1968, art. 18, conv. in L. n. 1089 del 1968, della L. n. 589 del 1971, art. 1, e dell’art. 2097 c.c., unitamente a vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata: considerato quale incremento occupazionale i dipendenti in eccedenza alla data del 2.9.1974 rispetto a quelli occupati precedentemente presso la ditta individuale, sebbene fosse stato definitivamente accertato che l’azienda era rimasta la stessa, mutando solo il soggetto titolare; omesso di conseguenza di accertare, ai fini del diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari, il numero dei dipendenti occupati alla date, rispettivamente, del 30.9.1968 e del 31.12.1970, numero che il datore di lavoro aveva l’onere di comprovare.

9.1. L’appello incidentale non è fondato.

Gli sgravi contributivi, previsti dalla L. n. 1089 del 1968, art. 18, e dalla L. n. 589 del 1971, art. 1, poi regolati dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, – relativi, rispettivamente, allo sgravio aggiuntivo (pari al 10% delle retribuzioni corrisposte al personale assunto successivamente alla data del 30 settembre 1968) e allo sgravio supplementare (pari ad un ulteriore 10% delle retribuzioni del personale neo assunto dopo la data del 31 dicembre 1970) – in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale – la cui prova incombe sull’impresa – e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data.

9.2. E’ vero che la sentenza impugnata svolge sulla questione considerazioni non pertinenti alla fattispecie (estensione dei benefici alle aziende di nuova costituzione) ed in contrasto con il giudicato (novità dell’azienda), ma è sufficiente a sorreggere la. statuizione il rilievo che, ai fini del riconoscimento dei benefici connessi all’incremento occupazionale, dovevano essere computati i dipendenti assunti alle dipendenze della società di capitali in eccedenza rispetto a quelli già occupati in precedenza presso la ditta individuale. La censura del ricorrente incidentale circa il mancato accertamento di quale fosse quest’ultimo numero alle date previste dalla legge (30.9.1968 e 30.12.1970), deve essere dichiarata inammissibile perchè nel ricorso non si precisa se e con quali modalità il giudice dell’appello sia stata investito di questa contestazione e richiesto del relativo accertamento in ordine alle prove acquisite nel processo.

10. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il secondo ricorso principale e rigettati il primo ricorso principale e il ricorso incidentale. Si compensano per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione sia in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, sia a causa delle reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il secondo ricorso principale e rigetta il primo ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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