Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17233 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24562/2015 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 9632/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso, in via principale, per il rinvio

in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in subordine

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DELFO MARIA SAMBATARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il G.d.P. di Roma, con sentenza del 16.7.2014, accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da L.D. nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. in relazione ad una cartella esattoriale per recupero di somme dovute per sanzioni da violazione del Codice della strada, compensando pelò le spese tra le parti, ad eccezione del contributo unificato.

La L. propose appello relativamente a tale statuizione, ma il Tribunale di Roma, con sentenza del 4.5.2015, lo rigetta e, in riforma della sentenza impugnata, dichiaiò inammissibile l’opposizione, compensando le spese del doppio grado.

Ricorre per cassazione L.D., affidandosi a due motivi. Le intimate non hanno resistito. La ricorrente ha depositato “memoria conclusiva”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 615 c.p.c., comma 1 e Falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e segg. (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, si contesta la decisione impugnata perchè il Tribunale capitolino ha rilevato d’ufficio la questione dell’inammissibilità dell’opposizione, nonostante l’appello fosse stato proposto dalla sola L. limitatamente alla statuizione sulle spese e senza che le controparti avessero proposto alcuna impugnazione incidentale. Assume anche la ricorrente che il G.d.P. aveva espressamente pronunciato sulla questione dell’ammissibilità dell’opposizione, sicchè detta statuizione avrebbe dovuto essere comunque specificamente impugnata dalle soccombenti, al fine di poter essere nuovamente esaminata dal giudice d’appello.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “omesso esame relativo all’applicazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 82, 83, 112 e 132 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione al capo della sentenza del Giudice di Pace di Roma N. 19360/14 in cui si dispone compensa le spese di causà disposta con l’ingiusta apparente motivazione in considerazione della natura interpretativa della causa, sussiste la legittima compensazione delle spese di causa quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di appello in relazione all’art. 360, n. 5”, si censura la decisione del Tribunale laddove ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante non ne ricorressero i presupposti.

2.1 – Il primo motivoè palesemente fondato.

La sentenza del Giudice di pace di Roma del 16.7.2014 accolse l’opposizione all’esecuzione proposta dalla L., compensando pelò le spese giudiziali. Detta sola statuizione venne impugnata dalla L., per reclamare l’applicazione della regola della soccombenza, con condanna di Roma Capitale e di Equitalia Sud alla rifusione delle spese del grado.

In difetto di alcuna impugnazione proposta (ovviamente, dalle soccombenti) circa l’ammissibilità dell’opposizione spiegata dalla L., il Tribunale di Roma ha quindi rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione stessa, nonostante la questione non fosse stata oggetto di gravame e fosse quindi coperta dal giudicato. Il giudice d’appello, pertanto, è incorso in una chiarissima violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè ha statuito su una questione (quella dell’ammissibilità dell’opposizione) che non gli era stata devoluta e che, pertanto, doveva ormai intendersi definitivamente accertata in senso favorevole alla L..

4.1 – In definitiva, il primo motivo deve essere accolto, mentre il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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