Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17233 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO

MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LODI

ROBERTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M., FONDIARIA – SAI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 67/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

20.1.2010, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 19965/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Brescia, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello della A., pur ritenendo parzialmente fondato il primo motivo dello stesso, in quanto l’uso delle cinture di sicurezza avrebbe potuto solo limitare, non evitare, le conseguenze della collisione. La prova di detto mancato uso, al fine della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 compete alla parte danneggiarle, ma nella specie risultava raggiunta sulla scorta delle risultanze della C.T.U..

2. – Ricorre per cassazione la A., con due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’impiego della cintura da parte della parte danneggiata, per averne ritenuto provato il mancato uso nonostante non fosse stato ex adverso dimostrato. Col secondo motivo, lamenta ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione per non aver disposto i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente ed essersi basato unicamente sulla C.T.U. anche in ordine all’individuazione delle lesioni sia in ordine all’an che al quantum debeatur.

3.1. – Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Quanto al primo motivo, va ribadito che, la consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta “percipiente” può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, anche se pure in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass. n. 24620/07; 3990/06; 10871/99), come avvenuto nella specie, fin dalle prime difese, ad opera della compagnia assicuratrice (v. parte in fatto della sentenza impugnata) Quanto al secondo motivo, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti.

Rispetto a tale congrua e corretta ricostruzione delle risultanze di causa, la ricorrente, lungi dal dedurre un’effettiva violazione di legge, si limita ad opporre, a quella fornita dai giudici di appello, una propria soggettiva e diversa lettura delle emergenze istruttorie e si duole che i giudici ne abbiano privilegiato alcune rispetto ad altre. Va, al riguardo ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte non ha presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

non v’ è motivo di provvedere in ordine sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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