Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 22/07/2010), n.17232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZU’ CARLO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N.P.A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 21/06/2005 R.G.N. 692/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato MAZZU’ CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. C.L., con ricorso al Pretore di Messina del 1 dicembre 1994, chiese di accertare, nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che il credito alla restituzione dei contributi – dovuti avvalendosi della regolarizzazione prevista dalla legge di sanatoria dei mancati versamenti n. (OMISSIS) -, restituzione stabilita dalla L. n. 576 del 1980, art. 21 a favore degli iscritti all’albo dei procuratori cancellati senza diritto a pensione, doveva essere maggiorato degli interessi legali in relazione agli anni di riferimento della contribuzione (1982 – marzo 1984), ovvero con il computo degli interessi pagati per la regolarizzazione, e compensato con il credito della Cassa al versamento dei contributi maggiorati degli interessi dovuti per le imposte dirette, in base alla legge di sanatoria.

2. La Cassa replico’ che il suo debito restitutorio comprendeva il solo ammontare dei contributi (L. 7.687.440). siccome gli interessi legali presupponevano il pagamento, che non vi era stato; che, compensato il detto importo con il credito alla contribuzione per iscrizione tardiva, di uguale ammontare e da adempiere entro il 26 luglio 1993, residuava, a debito della ricorrente, la somma di L. 7.208.426, a titolo di interessi nella misura stabilita dalla L. n. 141 del 1992, art. 15; propose quindi domanda riconvenzionale per il pagamento della detta differenza.

3. Il Pretore adito, con sentenza n. 3384 del 5 dicembre 1996, in parziale accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale, accerto’ che il debito della Cassa alla restituzione dei contributi doveva essere maggiorato degli interessi legali con decorrenza dal 1983 e fino al 26 luglio 1993; che il credito della Cassa al versamento tardivo dei contributi doveva essere maggiorato degli interessi nella misura prevista per le imposte dirette dal 1982 fino al 26 luglio 1993. Condanno’, quindi, la C. al pagamento della somma residua, con gli interessi legali dal 27.7.1993 al pagamento.

4. Proposto appello principale dalla Cassa e appello incidentale dalla C., con la sentenza di cui si domanda la cassazione, il Tribunale di Messina ha rilevato: a) la C. aveva chiesto di regolarizzare la contribuzione non versata in base alla legge di sanatoria, ma, accolta la domanda, non aveva versato le somme dovute, opponendo il suo diritto alla restituzione dei contributi per effetto della cancellazione dall’iscrizione alla Cassa dal marzo 1984 senza diritto a pensione; b) in difetto di versamento della contribuzione, il credito restitutorio non era esigibile e mancava percio’ il presupposto per la compensazione legale, ma ricorreva tuttavia la fattispecie della compensazione volontaria per una parte dei debiti reciproci (lettera 12.3.1993 con la quale la Cassa richiedeva alla C. il versamento dei soli interessi sui contributi dovuti);

ha, quindi ritenuto che, verificatasi l’estinzione per compensazione volontaria del credito contributivo e di quello alla restituzione dei contributi alla data del 12.3.1993, residuava il credito della Cassa per interessi sul versamento in sanatoria dei contributi per iscrizione tardiva, mentre non sussisteva il credito della C. per interessi (che non potevano decorrere, secondo la previsione dei legge, dall’anno successivo ad un pagamento che non vi era mai stato).

5. Sulla base di queste considerazioni, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento delle due impugnazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda della C. relativa al credito per interessi legali in relazione alla restituzione dei contributi; ha limitato la condanna della C. al pagamento degli interessi sui contributi da versare in base alla domanda di sanatoria al periodo fino al 12 marzo 1993, (data di estinzione per compensazione del credito contributivo per la sorta capitale).

6. Il ricorso di C.L. si articola in due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. mentre non svolge attivita’ di resistenza la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere il Tribunale di Messina escluso la fattispecie della compensazione legale, ai sensi dell’art. 1242 c.c., comma 1 senza considerare che il diritto alla restituzione dei contributi comprendeva anche gli interessi previsti per il caso di sanatoria mediante iscrizione tardiva ai sensi della L. n. 141 del 1992,art. 15 ne’ che all’unilaterale dichiarazione della Cassa non poteva essere attribuita natura di patto negoziale ai sensi dell’art. 1252 c.c. Il quesito di diritto che conclude il motivo chiede alla Corte di stabilire se l’iscrizione all’albo dei procuratori in sanatoria con contemporanea richiesta di cancellazione senza diritto a pensione producano l’effetto di estinzione automatica del credito contributivo, comprensivo degli interessi, per effetto di compensazione con il controcredito alla restituzione con gli interessi legali previsti dalla legge.

2. Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 21 e 29 della L. n. 141 del 1992, art. 15 e dell’art. 2041 c.c. perche’, verificatasi l’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza, non potevano maturare interessi per il periodo successivo ed in questi termini e’ formulato il quesito di diritto.

3. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi per la connessione tra le argomentazioni, giudica il ricorso infondato.

4. Come accertato nel giudizio di merito e confermato dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, C.L., iscritta all’albo dei procuratori di Reggio Calabria, aveva chiesto ed ottenuto di beneficiare della sanatoria prevista dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 15 norma che, al fine di agevolare la regolarizzazione di quei professionisti che nel passato avessero omesso di versare i contributi dovuti, ha consentito eccezionalmente, entro un termine di decadenza (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa), di domandare l’iscrizione tardiva. In particolare, il terzo comma dell’art. 15 cit. ha fissato il quantum debeatur, da versare entro sei mesi dal l’accoglimento della domanda di iscrizione tardiva, nella misura pari ai contributi dovuti per gli anni arretrati incrementati dei soli interessi nella misura prevista per le imposte dirette.

Nel caso di specie l’iscrizione tardiva decorreva dall’anno 1982, ma, contemporaneamente alla richiesta di iscrizione tardiva, la C. formulava anche domanda di cancellazione dal marzo 1984 per incompatibilita’ (esercizio della professione notarile).

5. Veniva in rilievo, pertanto, l’ipotesi prevista dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 21 (recante la riforma del sistema previdenziale forense), secondo cui coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10 (ossia dei contributi c.d. soggettivi, distinti dai contributi ed. integrativi di cui al successivo art. 11), nonche’ degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319. La norma prescrive altresi’ che le somme da rimborsare siano incrementate dagli l’interessi legali dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.

5. Pertanto, la risoluzione della controversia richiede di stabilire:

a) se il credito restitutorio della C. debba essere incrementato degli interessi legali anche nella fattispecie particolare di mancato pagamento dei contributi nei termini ordinari previsti dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 18 – Riforma del sistema previdenziale forense -, ma soltanto a seguito della domanda di iscrizione tardiva ai sensi della L. n. 141 del 1992, art. 15 derivando dalla sanatoria la piena equiparazione all’ipotesi di pagamento dei contributi per il periodo 1982 – marzo 1984 nei termini ordinari;

b) se, risolta in senso negativo la prima questione, l’oggetto del credito restitutorio sia costituito dal solo importo dei contributi, oppure debba comprendere anche l’importo corrispondente agli interessi nella misura dovuta per le imposte dirette e quindi in misura pari all’intera somma da versare per l’iscrizione tardiva;

c) se il credito restitutorio della C. e quello della Cassa alla contribuzione ai sensi della L. n. 141 del 1992, art. 15 siano estinti, in tutto o in parte, per effetto di compensazione legale.

6. Al primo quesito deve essere data risposta negativa.

La L. n. 576 del 1980, art. 21 con disposizione eccezionale rispetto al generale principio solidaristico che domina il settore della contribuzione previdenziale, attribuisce all’iscritto, che cessa dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, il diritto al rimborso dei contributi versati, stabilendo che sulle somme da rimborsare “e’ dovuto l’interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti”. L’obbligazione degli interessi (chiaramente di natura compensativa) e’ quindi rigidamente collegata all’ingresso effettivo della contribuzione nel patrimonio della Cassa. Ne consegue che, in caso di versamento effettuato ai sensi della L. n. 141 del 1992, art. 15 l’eventuale rimborso ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 21 deve essere maggiorato con l’interesse legale a decorrere dal 1 gennaio successivo al pagamento, dovendosi escludere, in difetto di dati normativi che confortino la diversa interpretazione, che tra gli effetti della sanatoria vi sia anche l’equiparazione della situazione di colui che procede all’iscrizione alla Cassa all’albo a quella di chi vi ha proceduto regolarmente e tempestivamente e che, quindi siano dovuti gli interessi dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

7. Anche al secondo quesito va data risposta di segno negativo.

7.1. Invero, la giurisprudenza della Corte, decidendo una controversia in parte analoga a questa, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di sanatoria a mezzo di iscrizione tardiva alla Cassa ex L. n. 141 del 1992, sono rimborsabili, ai sensi e per gli effetti della L. n. 576 del 1980, art. 21 gli interessi legali sui contributi soggettivi arretrati (Cass. 12 luglio 2002, n. 10190). Il decisum e’ giustificato con la formulazione delle seguenti proposizioni: il professionista che si avvale della sanatoria e’ ripristinato in un nuovo obbligo, quello connesso all’iscrizione tardiva, che prevede un diverso oggetto e nuovi termini di adempimento; gli interessi legali calcolati sui contributi arretrati si saldano alla sorte e ne attualizzano l’importo al momento dell’iscrizione tardiva; la funzione di sanatoria delle inottemperanze pregresse che ha l’iscrizione tardiva comporta che tali interessi perdono la connotazione di interessi di mora partecipando della stessa natura della sorte e quindi sono rimborsabili se riferiti a contributi soggettivi; se cosi’ non fosse, la sanatoria del periodo pregresso non sarebbe piena (l’eventuale diritto al rimborso potrebbe essere maggiorato dell’importo degli interessi legali solo a partire dall’anno successivo all’effettivo versamento), e vi sarebbe disparita’ con il professionista che non si e’ avvalso della sanatoria, in contrasto con la funzione incentivante della regolarizzazione che e’ proprio quella di consentire al professionista, che si avvale di tale beneficio, di conseguire una posizione contributiva del tutto analoga a quella che avrebbe avuto ove avesse in precedenza regolarmente pagato i contributi.

7.2. Il Collegio ritiene pero’ di non potere dare continuita’ al principio affermato dall’indicato precedente, le cui argomentazioni non sembrano in linea con la natura e la portata della legge di sanatoria dell’omissione contributiva, pervenendo ad un risultato non in linea con il canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) che il giudice e’ tenuto a rispettare nell’interpretazione delle norme di diritto.

Oggetto dell’intervento attuato con la L. n. 141 del 1992, art. 15 e’ pur sempre una fattispecie di omissione contributiva, sanabile con il pagamento di un “prezzo”, inferiore a quello previsto dalle regole ordinarie per il caso di inadempimento.

Questo “prezzo”, e’ rappresentato dagli interessi nella misura di quelli dovuti per le imposte dirette sui contributi arretrati, interessi che sicuramente non hanno natura moratoria (con essendo configurabile “ritardo”), ma neppure assumono la stessa natura dei contributi, essendo strutturati quale compenso per il ritardo oggettivo con il quale la Cassa riceve le somme che le erano dovute e ad assolvendo ad una funzione latamente sanzionatoria dell’omissione.

Nessun dato normativo, come gia’ osservato in precedenza, autorizza a ritenere che la funzione di incentivo alla regolarizzazione sia stata spinta al punto tale da parificare pienamente, ai fini dell’obbligazione restitutoria dei contributi, l’iscrizione tardiva a quella tempestiva, senza contare che, in certe ipotesi, si potrebbe verificare un trattamento addirittura piu’ favorevole per colui che si avvale della sanatoria (l’importo dei contributi da restituire maggiorato degli interessi dovuti per le imposte dirette) rispetto a quello spettante agli iscritti che hanno adempiuto l’obbligazione contributiva (i soli interessi legali dal 1 gennaio dell’anno successivo o al versamento). Ed inoltre, non e’ conforme allo specifico sistema di previdenza il risultato, inevitabilmente scaturente dal principio che non si condivide, di computare anche gli interessi pagati per l’iscrizione tardiva ai fini della determinazione della pensione.

Va osservato, infine, che, come ritiene lo stesso precedente dal quale ci si discosta, la L. n. 576 del 1980, art. 21 reca una norma eccezionale, natura con la quale non risulta coerente leggere in senso estensivo, comprensivo cioe’ degli interessi nella misura dovuta per le imposte dirette, il termine “contributi”.

8. In ordine al terzo dei problemi, sulla base delle previsioni della L. n. 141 del 1992, art. 15 il credito della Cassa ai contributi e agli interessi e’ maturato (cioe’ divenuto esigibile) con la domanda di sanatoria presentata nel termine previsto dalla L. n. 142 del 1992, art. 15 e con l’accoglimento della stessa (dal quale decorre il termine di sei mesi per il pagamento); dalla stessa data e’ maturato anche il credito alla restituzione dei contributi ai sensi e nei limiti di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 21 non potendosi, evidentemente, concepire l’esistenza di questo credito prima della maturazione del credito contributivo della Cassa; da questa stessa data, quindi, si e’ verificata la coesistenza tra il credito contributivo, maggiorato degli interessi, della Cassa e il credito alla restituzione dell’importo dei contributi (esclusa qualsiasi maggiorazione), con conseguente estinzione dei debiti reciproci per le quantita’ corrispondenti (art. 1241 c.c.) dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.), sussistendo i requisiti richiesti per la compensazione legale dall’art. 1243 c.c., comma 1).

Pertanto, alla questa data si e’ estinto nella sua interezza il credito restitutorio della C. ammontante, secondo i dati riportati nella sentenza impugnata e non oggetto di contestazione, a L. 7.687.440 e, per la quantita’ corrispondente, il credito della Cassa (L. 7.687.440 per contributi e L. 7.208.440 per interessi).

9. Sulla base del complesso delle considerazioni svolte e dei principi enunciati, risultano conformi al diritto: a) la statuizione della sentenza impugnata relativa al rigetto della domanda della C. di accertamento dell’esistenza del credito agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di restituzione dei contributi con riguardo agli anni di riferimento della contribuzione; b) la statuizione relativa alla condanna della C. al pagamento dell’importo degli interessi nella misura e con la decorrenza stabilita dalle disposizioni della L. n. 141 del 1992, art. 15.

Pertanto, la Corte deve limitarsi a correggere la motivazione della sentenza impugnata nei sensi sopra esposti (art. 384 c.p.c., comma 2).

10. Non si provvede sulle spese e gli onorari del giudizio di cassazione in difetto di attivita’ di resistenza dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla da provvedere in ordine alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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